Marchi italiani sotto pressione

News del 22 luglio, 2009 (Fonte: Il Sole 24 Ore)

Nel disegno di legge recante “Collegato energia” in attesa di pubblicazione in “Gazzetta” è contenuta una disposizione (articolo 17, comma 4) volta a tutelare i prodotti “Made in Italy”. La norma configura come reato l’apposizione di marchi di imprese italiane su prodotti che non sono di origine italiana, ai sensi della normativa europea, qualora non siano adeguatamente precisi e a caratteri evidenti e non indichino il Paese o il luogo di fabbricazione o produzione, o ulteriori indicazioni  necessarie a evitare incomprensioni riguardanti la loro origine estera. L’articolo 4, comma 48 della Finanziaria per l’anno 2004, subisce modifiche tali per cui  le aziende italiane che non specificheranno il luogo di produzione di una merce non potranno più apporre il loro marchio su prodotti che non abbiano acquisito l’origine italiana ai sensi della normativa comunitaria, segnatamente degli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario (Reg. CE 2913/92), secondo i quali una merce è originaria del Paese in cui è stata interamente ottenuta ovvero in tale Paese è stata oggetto di una trasformazione sostanziale o di una fase importante del processo di lavorazione, che sia economicamente giustificata, da parte di un’impresa attrezzata a tale scopo. Tale disposizione creerà inevitabilmente gravi problemi a quelle aziende che hanno de localizzato i processi produttivi, realizzando i propri prodotti presso stabilimenti collocati all’estero, commissionandoli a produttori stranieri; la semplice importazione di tali prodotti  recanti il solo marchio di un’impresa italiana farà scattare il reato, sanzionato ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale che prevede pene inasprite dallo stesso Ddl: reclusione fino a due anni e multe fino a 20.000 euro. Fino ad oggi si è sempre ritenuto che il marchio, indicando la provenienza del bene da un determinato imprenditore, assicurando la qualità del prodotto  e agendo come richiamo per la clientela, ossia come suggestione pubblicitaria, potesse essere legittimamente apposto dal suo titolare su merci realizzate in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione imposte e controllate dall’impresa madre o titolare del marchio. La norma, che entrerà in vigore in agosto senza eccezioni per le merci viaggianti o già importate, appare contraddittoria: l’obbligo di indicazione  del luogo di fabbricazione in caratteri evidenti risulta mitigato dalla possibilità di apporre una qualsiasi “indicazione sufficiente  ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine estera” come “prodotto importato” o “prodotto realizzato in Paese estero”.

 



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