Codice Doganale Comunitario - Regolamento CEE del 12/10/1992, n. 2913
Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 19/10/1992).
Preambolo
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in
particolare gli articoli 28, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la Comunita' si fonda sull'unione doganale, che,
nell'interesse sia degli operatori economici della Comunita' sia delle
amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del
diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti
e
direttive comunitarie; che questo compito e' particolarmente importante in
vista del mercato interno;
considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato "il
codice") deve recepire l'attuale normativa doganale; che occorre tuttavia
apportare talune modifiche a questa normativa per renderla piu' coerente
e
semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una
normativa comunitaria completa;
considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta
la Comunita', il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere
generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre
misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la
Comunita' e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di
politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche
comuni;
considerando che e' opportuno precisare che il presente codice lascia le
disposizioni particolari stabilite in altri settore; che tali norme
particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa
agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;
considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito
istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata
applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici
ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie
possibilita' di controllo da parte di tali amministratori e la possibilita'
per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che
l'attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiedera' da parte del Regno
Unito l'introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno
essere applicate anteriormente al 1 gennaio 1995;
considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio
esterno ha per la Comunita', occorre sopprimere o per lo meno limitare, per
quanto possibile, le formalita' e i controlli doganali;
considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice
e
prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le
modalita' di applicazione in termine appropriati; che occorre istituire un
comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed
efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del
presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi
frode o irregolarita' suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
generale delle Comunita' europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
art.
1
Campo di applicazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La normativa doganale e' costituita dal presente codice e dalle disposizioni
di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si
applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:
-agli scambi tra la Comunita' e i paesi terzi;
-alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono,
rispettivamente, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la
Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica.
art.
2
Campo di applicazione. Ambito territoriale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da
prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da
provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si
applica in modo uniforme in tutti il territorio doganale della Comunita'
.
2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate
anche al di fuori del territorio doganale della Comunita' in forza di
normative o di convenzioni internazionali.
art.
3
Territorio doganale della comunita'. (N.d.R. Le modifiche al
testo sono state apportate dall'atto di adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca all'Unione europea; il paragrafo 2 e' stato
sostituito dall'allegato al protocollo n. 3)
.
Testo: in vigore dal 01/05/2004
1. Il territorio doganale della Comunita' comprende:
-il territorio del Regno del Belgio,
-il
territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole FWroer
e
della Groenlandia,
-il
territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione
dell'isola di Helgoland e del territorio di Busingen (trattato del 23
novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione
elvetica)
,
-il territorio della Repubblica ellenica,
-il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
-il
territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori
d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,
-il territorio dell'Irlanda,
-il
territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di
Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano
racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra
Ponte Tresa e Porto Ceresio,
-il territorio del Granducato del Lussemburgo,
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-il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
-il territorio della Repubblica d'Austria,
-il territorio della Repubblica portoghese,
-il territorio della Repubblica di Finlandia,
-il territorio del Regno di Svezia,
-il
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le
isole Normanne e l'isola di Man,
-il territorio della Repubblica ceca,
-il territorio della Repubblica di Estonia,
-il territorio della Repubblica di Cipro,
-il territorio della Repubblica di Lettonia,
-il territorio della Repubblica di Lituania,
-il territorio della Repubblica di Ungheria,
-il territorio della Repubblica di Malta,
-il territorio della Repubblica di Polonia,
-il territorio della Repubblica di Slovenia,
-il territorio della Repubblica slovacca.
2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri,
sono considerati parte del territorio doganale della Comunita', in ragione
delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:
a) FRANCIA
Il territorio del Principato di Monaco, quale e' definito nella Convenzione
doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79)
.
b) CIPRO
I territori delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia,
quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di
Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n.
4
(1961) Cmnd. 1252)
.
3. Fanno parte del territorio doganale della Comunita' le acque territoriali,
le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei
territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle
acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non
sono parte del territorio doganale della Comunita'
.
art.
4
Definizioni.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
Ai fini del presente codice, s'intende per:
1) persona:
-una persona fisica;
-una persona giuridica;
-un'associazione di persone sprovvista di personalita' giuridica ma avente
la capacita' di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;
2) persona stabilita nella Comunita'
:
-se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la
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residenza normale;
-se
si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone,
qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione
centrale o un ufficio stabile;
3) autorita' doganale: l'autorita' competente, tra l'altro, ad applicare la
normativa doganale;
4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere
espletate tutte le formalita' previste dalla normativa doganale o alcune di
esse;
4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato
dall'autorita' doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove
devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio
doganale della Comunita' e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati
controlli dei rischi all'entrata;
4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato
dall'autorita' doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove
devono essere espletate le formalita' necessarie affinche' le merci
introdotte nel territorio doganale della Comunita' ricevano una destinazione
doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato
dall'autorita' doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove
devono essere espletate le formalita' necessarie affinche' le merci che
lasciano il territorio doganale della Comunita' ricevano una destinazione
doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;
4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato
dall'autorita' doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono
essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della
Comunita' e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti
all'applicazione delle formalita' di uscita e ad adeguati controlli dei
rischi;
5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa
doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per
una o piu' persone determinate o determinabili; con questo termine si intende,
tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12;
6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria
o
come merce non comunitaria;
7) merci comunitarie: le merci:
-interamente
ottenute nel territorio doganale della Comunita' nelle
condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da
paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della
Comunita'. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime
sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei
casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una
particolare importanza sotto il profilo economico;
-importate
da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale
della Comunita' e immesse in libera pratica;
- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunita', sia
esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al
primo e al secondo trattino;
8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7)
.
Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale
posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunita'
;
9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo
dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione)
o
l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione)
applicabili in virtu' delle disposizioni comunitarie in vigore ad una
determinata merce;
10) dazi all'importazione:
-
i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione
delle merci;
-le
imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica
agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune
merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
11) dazi all'esportazione:
-
i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione
delle merci;
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-le
imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica
agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune
merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento
dell'obbligazione doganale;
13) vigilanza dell'autorita' doganale: ogni provvedimento adottato da questa
autorita' per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra,
delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorita' doganale ai
fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre
legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il
trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il
territorio doganale della Comunita' e i paesi terzi e la presenza di merci
non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica
delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticita'
di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilita' delle
imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il
controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con se' o su di
se' e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi.
15) destinazione doganale di una merce:
a) il vincolo della merce ad un regime doganale;
b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;
c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunita'
;
d) la sua distruzione;
e) il suo abbandono all'Erario;
16) regime doganale:
a) l'immissione in libera pratica;
b) il transito;
c) il deposito doganale;
d) il perfezionamento attivo;
e) la trasformazione sotto controllo doganale;
f) l'ammissione temporanea;
g) il perfezionamento passivo;
h) l'esportazione;
17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle
forme e modalita' prescritte, la volonta' di vincolare una merce ad un
determinato regime doganale;
18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio
ovvero la persona in nome della quale e' fatta una dichiarazione in dogana;
19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorita' doganale, nelle
forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in
qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorita' doganale;
20) svincolo delle merce: il provvedimento con il quale l'autorita' doganale
mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al
quale e' stata vincolata;
21) titolare del regime: la persona per conto della quale e' stata fatta la
dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti
i
diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime
doganale;
22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale e' stata rilasciata
l'autorizzazione;
23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni
nazionali;
24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis
o
agli articoli 248 e 248 bis.
25) rischio: la probabilita' che possa verificarsi un evento, per quanto
riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento
e
l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale
della Comunita' e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione
comunitaria, che
-impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali,
o
-metta
a repentaglio gli interessi finanziari della Comunita' e dei suoi
Stati membri,
o
-costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunita', per la salute
pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.
26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio
e
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l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai
rischi. Cio' ricomprende attivita' quali raccolta di dati e informazioni,
analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure
e
regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base
di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.
art.
5
Rappresentanza in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le
disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b)
chiunque puo' farsi rappresentare presso l'autorita' doganale per
l'espletamento di atti e formalita' previsti dalla normativa doganale.
2. La rappresentanza puo' essere:
-diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,
oppure
-indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di
terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio
dichiarazioni in dogana secondo:
-la modalita' della rappresentanza diretta, oppure
-la modalita' della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi
eserciti la sua professione.
3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo
3), il rappresentante deve essere stabilito nella Comunita'
.
4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata,
precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre
del potere di rappresentanza.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che
dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di
rappresentanza e' considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5. L'autorita' doganale puo' chiedere a chiunque dichiari di agire in nome
o
per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di
rappresentanza.
art. 5 - bis
Operatori economici autorizzati.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le autorita' doganali, ove necessario previa consultazione con altre
autorita' competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2,
lo status di "operatore economico autorizzato"agli operatori economici
stabiliti nel territorio doganale della Comunita'
.
Un "operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto
riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni
previste ai sensi della normativa doganale.
Lo status di "operatore economico autorizzato" e' riconosciuto, in base alle
norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorita' doganali in
tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le
autorita' doganali, sulla base del riconoscimento dello status di "operatore
economico autorizzato" e a condizione che siano soddisfatti i requisiti
relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella
legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di
detta semplificazione.
2. I criteri per la concessione dello status di "operatore economico
autorizzato" includono:
-un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,
-un
soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del
caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,
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-se del caso, una comprovata solvibilita' finanziaria,
e
-all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.
Si applica la procedura di comitato per determinare:
-le
norme per la concessione dello status di "operatore economico
autorizzato"
,
-le
norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di
semplificazioni,
-le
norme che stabiliscono l'autorita' doganale competente per la
concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,
-le
norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono
essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza,
tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,
-le
norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre
autorita' doganali,
e le condizioni alle quali:
-un'autorizzazione puo' essere limitata ad uno o piu' Stati membri,
-lo
status di "operatore economico autorizzato" puo' essere sospeso
o
revocato,
e
-il
requisito della sede in territorio comunitario puo' essere revocato per
determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in
particolare degli accordi internazionali.
art.
6
Decisioni sull'applicazione delle norme doganali.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Chiunque chieda all'autorita' doganale di prendere una decisione
sull'applicazione della normativa doganale fornisce tutti gli elementi
e
tutti i documenti necessari a detta autorita' per poter decidere.
2. La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al piu' presto.
Quando la richiesta e' fatta per iscritto, la decisione deve essere presa
entro un termine fissato conformemente alle disposizioni vigenti a decorrere
dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'autorita' doganale
ed essere comunicata per iscritto al richiedente.
Il termine suddetto puo', tuttavia, essere superato se l'autorita' doganale
si trova nell'impossibilita' di rispettarlo. In tal caso essa ne informa il
richiedente prima della scadenza di cui sopra, indicando i motivi che
giustificano il rinvio nonche' il nuovo termine che essa ritiene necessario
per decidere sulla richiesta.
3. L'autorita' doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le
richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro
destinatari. In esse si deve fare riferimento alle possibilita' di ricorrere
di cui all'articolo 243.
4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase possono applicarsi anche ad
altre decisioni.
art.
7
Applicabilita' immediata delle decisioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 244, secondo comma, le
decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte dell'autorita'
doganale.
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art.
8
Annullamento decisioni favorevoli.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Una decisione favorevole all'interessato e' annullata quando sia stata
presa in base ad elementi inesatti o incompleti
e
-il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne
l'inesattezza o l'incompletezza
e
-non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi.
2. L'annullamento della decisione e' comunicato al destinatario della stessa.
3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui e' stata presa la
decisione annullata.
art.
9
Revoca o modifica di decisione favorevole.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Una decisione favorevole all'interessato e' revocata o modificata quando,
in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano e non
ricorrono piu' uno o piu' presupposti per la sua adozione.
2. Una decisione favorevole all'interessato puo' essere revocata quanto il
suo destinatario non adempia un obbligo eventualmente impostogli dalla
decisione stessa.
3. La revoca o la modifica della decisione e' comunicata al destinatario
della medesima.
4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal
giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali
e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo
richiedano, l'autorita' doganale puo' rinviare ad altra data la sua
decorrenza.
art. 10
Salvaguardia delle norme nazionali sulla inefficacia delle decisioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Gli articoli 8 e 9 non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali
una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non
attengono specificatamente alla normativa doganale.
art. 11
Informazioni sulla normativa doganale e informazioni tariffarie
vincolanti.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Chiunque puo' ottenere dall'autorita' doganale un'informazione
sull'applicazione della normativa doganale.
E' possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si
riferisca ad un'operazione commerciale realmente prospettata.
2. L'informazione e' fornita al richiedente a titolo gratuito. Qualora
l'autorita' doganale dovesse sostenere spese per speciali misure, quali
analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali
spese potranno essere addebitate a quest'ultimo.
art. 12
Informazioni tariffarie vincolanti.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. L'autorita' doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalita'
determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie
vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.
2. L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia
di origine obbliga l'autorita' doganale nei confronti del titolare soltanto
per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la
determinazione dell'origine di una merce.
L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di
origine e' oggligatoria per l'autorita' doganale soltanto in relazione alle
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merci per le quali le formalita' doganali sono state espletate in data
posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorita'
.
In materia di origine le formalita' in questione sono quelle connesse con
l'applicazione degli articoli 22 e 27.
3. Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi e'
corrispondenza sotto tutti gli aspetti:
-in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte
nell'informazione;
-in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze
determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le
circostanze descritte nell'informazione, dall'altro.
4. Un'informazione vincolante e' valida sei anni in materia tariffaria e tre
anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione.
In deroga all'articolo 8, essa e' ritirata se si basa su elementi inesatti
o
incompleti comunicati dal richiedente.
5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:
a) in materia tariffaria:
i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al
diritto che ne deriva;
ii) quando non sia piu' compatibile con l'interpretazione di una delle
nomenclature di cui al'articolo 20, paragrafo 6,
-sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative
della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
-sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una
modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di
designazione e codificazione delle merci adottati dall'Organizzazione mondiale
delle dogane, istituita nel 1952 con il nome di "consiglio di cooperazione
doganale"
;
iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione
che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.
Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante
cessa di essere valida e' la data di pubblicazione delle misure suddette
ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una
comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee;
b) in materia di origine:
i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso
dalla Comunita', non sia conforme al diritto che ne deriva;
ii) quando non sia piu' compatibile:
-sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in
previsone della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee;
-sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine
elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri
sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;
iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione
che il titolare ne sia informato anticipatamente.
La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di
cui ai punti i) e ii) e' la data indicata all'atto della pubblicazione delle
misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data
che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee.
6. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo
5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) puo' essere
utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione
o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle
misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto
giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci
considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto
dell'espletamento delle formalita' daganali, viene presentato un certificato
di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validita'
di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b)
,
punto i), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il
quale si applica il primo comma.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della
classificazione o della determinazione dell'origine figuranti
nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:
-la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
-il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi
concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica
agricola comune,
-l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di
prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalita' ai fini
dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in
questione, purche' tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta
informazione.
Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi
fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere
compromesso, si puo' decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38
del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
(*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti
l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6.
(*) G.U. n. 172 del 30 settembre 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (G.U. n. L 349 del 31 dicembre 1994,
pag. 105).
art. 13
Misure di controllo da parte delle autorita' doganali. (N.d.R.
Per gli effetti vedasi l'articolo 2 del regolamento (CE) n.648/2005)
.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. L'autorita' doganale puo', alle condizioni stabilite dalle disposizioni
in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la
corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni
che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento
e
l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunita' e i paesi
terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli
doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria
possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo
internazionale lo preveda.
2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano
sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di
identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie
per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati
a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.
Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in
materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di
controllo prioritari.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema
elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi.
3. Se espletati da autorita' diverse dalle autorita' doganali, i controlli
sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel
medesimo luogo e nel medesimo momento.
4. Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorita'
doganali e le altre autorita' competenti, quali le autorita' veterinarie
e
di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto
dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento
e
dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio
doganale della Comunita' e i paesi terzi e della presenza di merci non
aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorita' doganali degli
Stati membri e la Commissione se cio' e' necessario per ridurre quanto piu'
possibile i rischi.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
La trasmissione di dati riservati alle autorita' doganali e agli altri enti
(per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi e' ammessa unicamente
nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate
le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e il
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati.
art. 14
Obbligo di collaborazione con l'autorita' doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente
o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli
scambi di merci, fornisce all'autorita' doganale, su richiesta e nei termini
da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni,
indipendentemente dal loro supporto, nonche' tutta l'assistenza necessaria.
art. 15
Informazioni riservate. Divieto di divulgazione.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono
coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorita'
competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorita' che
le ha fornite. La trasmissione delle informazioni e' tuttavia consentita se
le autorita' competenti sono tenute a divulgarle in virtu' delle norme
vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La
divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare
la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
art. 16
Termine di conservazione della documentazione.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il
periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili
i
documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo
termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:
a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica
o
di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in
casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per
l'esportazione;
b) e' cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di
merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione
ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
c) e' stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate
ad un altro regime;
d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci
poste in zona franca o in un deposito franco.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, seconda
frase, quando, dai controlli doganali effettuati in merito ad
un'obbligazione doganale, emerga la necessita' di rettificare la relativa
contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al
primo comma, per un periodo di tempo che consenta di procede alla rettifica
e alla verifica di tali contabilizzazione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
art. 17
Proroga di termini.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale
possono essere prorogati solo se e in quanto essa lo preveda espressamente.
art. 18
Criteri di conversione del controvalore dell'ECU nelle monete nazionali.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della
determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi
all'importazione, e' stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per
questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono
applicati per tutto il mese successivo.
Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il
5% del tasso pubblicato il penultimo giorno feriale che precede la data del 15
dello stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino
alla fine del mese in questione.
2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro
della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, e'
stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione
sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee il
primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1 gennaio dell'anno
successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non e'
disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata
e' quello dell'ultimo giorno in cui e' stato pubblicato un tasso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
3. Le autorita' doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la
somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo
fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione
tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.
L'importo risultante dall'arrotondamento non puo' discostarsi da quello
originario di oltre il 5%
.
Le autorita' doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta
nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo
di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del
succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta
nazionale inferiore al 5% o una riduzione di detto controvalore.
art. 19
Applicazione semplificata della normativa doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
I casi e le condizioni in cui puo' essere ammessa un'applicazione
semplificata della normativa doganale vengono definiti in base alla procedura
del comitato.
art. 20
Tariffa doganale. Classificazione tariffaria delle merci.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale
sono basati sulla tariffa doganale delle Comunita' europee.
2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel
quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla
classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.
3. La tariffa doganale delle Comunita' europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la
nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita
da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure
tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
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c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norme alle
merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
-i dazi doganali
e
-le imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola
comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti
dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunita'
ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione
di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla
Comunita' a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero
dai dazi all'importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando
le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dal paragrafo 3,
lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante
in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda puo' essere
introdotta a posteriori finche' sussistono le condizioni richieste.
5. Quando e' limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione
delle misure di cui al paragrafo 3, lettera da d) ad f) cessa:
a) per i contingenti tariffati, non appena sia stato raggiunto il limite del
volume d'importazione previsto;
b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione
6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare,
secondo le vigenti disposizioni:
a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra
nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure
b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in
parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunta eventualmente altre
suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per
l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi
di merci, in cui la merce deve essere classificata.
art. 21
Trattamento tariffario favorevole.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono
beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare
e' subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato.
quando e' richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per "trattamento tariffario favorevole" si
intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente
tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.
art. 22
Origine non preferenziale delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci
per:
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunita' europee, escluse le
misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e)
;
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da
disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.
art. 23
Nozione di merce originaria di un paese.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese d'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
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c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al
di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate
o
registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla
lettera f), originari di tale paese, sempreche' tali navi-officina siano
immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori
delle acque territoriali, sempreche' tale paese eserciti diritti esclusivi
per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli
articoli fuori uso, sempreche' siano stati ivi raccolti e possono servire
unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a)
ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il
rispettivo mare territoriale.
art. 24
Merce prodotta da piu' paesi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o piu' paesi e'
originaria del paese in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione.
art. 25
Trasformazione o lavorazione di merci a scopo elusivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Una trasformazione o lavorazione per la quale e' accertato o per la quale
i
fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per
eludere le disposizioni applicabili nella Comunita' alle merci di determinati
paesi, non puo' in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi
dell'articolo 24, alle merci cosi' ottenute l'origine del paese in cui e'
effettuata.
art. 26
Prova dell'origine delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono
prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante
presentazione di un documento.
2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorita' doganale puo'
richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per
accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla
normativa comunitaria.
art. 27
Origine preferenziale delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di
acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare
delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e)
.
Tali regole sono stabilite:
a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3,
lettera d), nell'ambito di tali accordi;
b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui
all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.
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art. 28
Valore in dogana delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per
l'applicazione della tariffa doganale delle Comunita' europee e di altre
misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro
degli scambi di merci.
art. 29
Determinazione del valore in dogana delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il valore in dogana delle merci importate e' il valore di transazione,
cioe' il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano
vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della
Comunita', previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli
32 e 33, sempre che:
a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci
da parte del compratore, oltre le restrizioni che:
-sono imposte o richiesta dalla legge o dalle autorita' pubbliche nella
Comunita'
,
-limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute,
oppure
-non intaccano sostanzialmente il valore delle merci.
b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il
cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare.
c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione
o
utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni,
direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere
operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32,
e
d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di
transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.
2. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini
dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore
siano legati non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare
inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della
vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purche' tali
legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni
fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale
ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa
comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole
possibilita' di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni
gli sono comunicate per iscritto.
b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione e' accettato
e
le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante
dimostri che detto valore e' molto vicino ad uno dei valori qui di seguito
indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:
i) il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori
e
venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per
l'esportazione a destinazione della Comunita'
;
ii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale e' determinato
ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c)
;
iii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale e' determinato
ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d)
.
Nell'applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze
accertate tra i livelli commerciali, le quantita', gli elementi enumerati
all'articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite
nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi
non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il
venditore sono legati.
c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del
dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti
valori sostitutivi ai sensi della preddetta lettera b)
.
3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare e' il pagamento totale
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effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio
di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalita' dei
pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci
importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona,
per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente
essere fatto in denaro. Esso puo' essere fatto, per via diretta o indiretta,
anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.
b) Le attivita', comprese quelle riguardanti la commercializzazione, avviate
dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali e' prevista
una rettifica all'articolo 32, non sono considerate un pagamento indiretto al
venditore, anche se si puo' ritenere che il venditore ne sia il beneficiario
e
ch'esse siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo; il loro costo non
e' aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione
del valore in dogane delle merci importate.
art. 30
Determinazione del valore delle merci in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato ai sensi
dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d)
del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di
determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba
essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in
dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera e' consentito
applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal
presente paragrafo.
2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono
i
seguenti:
a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione
a
destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco
nello stesso momento delle merci da valutare;
b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione
a
destinazione della Comunita' ed esportate nello stesso momento o pressappoco
nello stesso momento delle merci da valutare;
c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella
Comunita' delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel
quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai
venditori;
d) valore calcolato, eguale alla somma:
-del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione
o
altre, utilizzate per produrre le merci importate;
-di un ammontare reappresentante gli utili e le spese generali, uguale
a
quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualita'
o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese
di esportazione per l'esportazione a destinazione delle Comunita'
;
-del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo
1, lettera e)
.
3. Le condizioni supplementari e le modalita' di applicazione del suddetto
paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura del comitato.
art. 31
Criteri sussidiari di determinazione del valore in dogana delle merci.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Se il valore in dogana delle merci non puo' essere determinato ai sensi
degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili
nella Comunita', ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi
e
con le disposizioni generali:
-dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
-dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 1994
e
-delle disposizioni del presente capitolo.
2. Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 non si basa:
a) sul prezzo di vendita, nella Comunita', di merci prodotte nella Comunita'
,
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b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del piu' elevato
dei due valori possibili,
c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione,
d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati
determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30,
paragrafo 2, lettera d)
,
e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel
territorio doganale della Comunita'
,
f) su valori in dogana minimi, oppure
g) su valori arbitrari o fittizi.
art. 32
Elementi per il calcolo del valore delle merci in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si
addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci
importate:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma
non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le
merci:
i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un
tutto unico con la merce;
iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di
seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente
dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso
della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate,
nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci
importate,
ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione
delle merci importate,
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi,
eseguiti in un paese non membro della Comunita' e necessari per produrre le
merci importate;
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare,
che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come
condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti
corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita,
cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente
o
indirettamente al venditore;
e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate
e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci
importate,
fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della
Comunita'
.
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo
effettivamente pagato o da pagare e' basato esclusivamente su dati oggettivi
e quantificabili.
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento e' aggiunto al
prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal
presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per "commissioni d'acquisto" si intendono le
somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi
fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione
del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle
merci importate nella Comunita' non sono aggiunte al prezzo effettivamente
pagato o da pagare per tali merci e b) i pagamenti effettuati dal compratore
come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci
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importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per
le merci importare se tali pagamenti non costituiscono una condizione della
vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunita', delle merci qui
importate.
art. 33
Elementi esclusi dal calcolo del valore delle merci in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare
per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti
elementi:
a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo
d'introduzione nel territorio doganale della Comunita'
;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio,
di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle
merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal
compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla
circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra
persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per
iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
-le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo
effettivamente pagato o da pagare,
e
-il tasso dell'interesse richiesto non e' superiore al livello al momento
comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove e' stato
garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunita' delle merci
importate;
e) le commissioni d'acquisto;
f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunita'
a
motivo dell'importazione o della vendita delle merci.
art. 34
Valore in dogana di supporti informatici destinati ad attrezzature per
il trattamento dei dati o istruzioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari
per determinare il valore in dogana di supporti informatici destinati ad
attrezzature per il trattamento dei dati od istruzioni.
art. 35
Elementi per la determinazione del valore espressi in moneta diversa da
quella dello stato in cui si effettua la valutazione.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una
merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in
cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare e' quello
debitamente pubblicato dalle autorita' competenti in materia.
Tale tasso di cambio riflette, quanto piu' possibile, il valore corrente di
detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta dello Stato
membro considerato, e si applica durante un periodo determinato secondo la
procedura del comitato.
In mancanza del corso di cambio, il tasso da applicare e' determinato secondo
la procedura del comitato.
art. 36
Determinazione del valore di merci immesse in libera pratica in seguito
ad altra destinazione doganale e di merci deperibili.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni
specifiche relative alla determinazione del valore in dogana delle merci
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immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale.
2. In deroga agli articoli 29, 30 e 31, la determinazione del valore in
dogana di merci deperibili normalmente consegnate a fronte del regime della
vendita in conto consegna puo' essere effettuata, su richiesta del
dichiarante, avvalendosi di norme semplificate stabilite per l'intera
Comunita' secondo la procedura del comitato.
art. 36 - bis
Dichiarazione sommaria. (N.d.R.
2 del regolamento (CE) n.648/2005).
Per gli effetti vedasi l'articolo
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunita' sono
accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di
trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio
aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale
territorio.
2. La dichiarazione sommaria e' presentata all'ufficio doganale di entrata.
Le autorita' doganali possono consentire di presentare la dichiarazione
sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo
comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le
necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.
Le autorita' doganali possono consentire che la presentazione di una
dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica
e
dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico
dell'operatore economico.
3. La dichiarazione sommaria e' presentata prima che le merci siano
introdotte nel territorio doganale della Comunita'
.
4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
-il
termine entro il quale la dichiarazione sommaria deve essere presentata
prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della
Comunita'
,
-le
norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al
primo trattino,
e
-le
condizioni alle quali si puo' derogare all'obbligo della dichiarazione
sommaria o si puo' adattare tale obbligo,
in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di
traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici,
o
allorche' accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia
di sicurezza.
art. 36 - ter
Presentazione della dichiarazione sommaria. (N.d.R. Per gli effetti
vedasi l'articolo 2 del regolamento (CE) n.648/2005)
.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati
e
un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni
necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei
controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando,
laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria e' presentata utilizzando un procedimento
informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali
o
relative al trasporto, purche' contengano le indicazioni necessarie.
L'autorita' doganale puo' accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea
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in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo
livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie
presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria e' presentata dalla persona che introduce le
merci o assume la responsabilita' del loro trasporto nel territorio doganale
della Comunita'
.
4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la
dichiarazione sommaria puo' essere invece presentata:
a) dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo
3;
o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di
provvedere alla loro presentazione presso l'autorita' doganale
competente;
o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3 o alle
lettere a) o b)
.
5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 e' autorizzata
a
modificare una o piu' indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la
presentazione della stessa. Non e' tuttavia possibile alcuna modifica dopo
che l'autorita' doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria
che intende esaminare le merci;
o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette;
o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.
art. 36 - quater
Dispensa dalla presentazione della dichiarazione sommaria. (N.d.R.
Per gli effetti vedasi l'articolo 2 del regolamento (CE) n.648/2005)
.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. L'ufficio doganale di entrata puo' dispensare dalla presentazione di una
dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui e' stata
presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di
cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione
in dogana contiene almeno i dati necessari per una dichiarazione sommaria e,
fino al momento della sua accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo
status di dichiarazione sommaria.
Le autorita' doganali possono consentire di presentare la dichiarazione in
dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia l'ufficio doganale
di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda
disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio
doganale di entrata.
2. Se la dichiarazione in dogana e' presentata senza utilizzare procedimenti
informatici, l'autorita' doganale sottopone i dati al medesimo livello di
gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana elettroniche.
art. 37
Vigilanza sulle merci.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' sono
sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono
essere soggette a controlli doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente
necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci
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non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, finche' esse non
cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un
deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi
dell'articolo 182.
art. 38
Conduzione delle merci introdotte all'ufficio doganale o in una zona
franca.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' devono essere
condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione,
seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorita' doganale
e
conformemente alle modalita' da questa stabilite:
a) all'ufficio doganale designato dall'autorita' doganale o in altro luogo
designato o autorizzato da detta autorita'
;
b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve
essere effettuata direttamente:
-per via marittima od aerea, oppure
-su
strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio
doganale della Comunita' quando trattasi di zona franca contigua alla
frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.
2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state
introdotte nel territorio doganale della Comunita', in particolare dopo il
loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al
paragrafo 1.
3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della
Comunita' le merci che, pur trovandosi fuori di tale territorio, possono
essere sottoposte a controlli doganali di uno Stato membro in virtu' delle
disposizioni in vigore, in particolare in virtu' di un accordo concluso tra
questo Stato membro ed un paese terzo.
4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni in
vigore in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero, di traffico
postale o di traffico di importanza economica trascurabile, sempreche' la
vigilanza doganale e le possibilita' di controllo doganale non risultino
compromesse.
5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater e gli
articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente
lasciato il territorio doganale della Comunita' circolando tra due punti del
medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato
effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza
fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunita'
.
6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi od
aeromobili che attraversano il mare territoriale o lo spazio aereo degli Stati
membri senza essere diretti in un porto o in un aeroporto di tali Stati.
art. 39
Inadempimento dell'obbligo di presentazione delle merci all'autorita'
doganale per caso fortuito o forza maggiore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere
l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona tenuta al suo
adempimento o chiunque agisca in sua vece informa senza indugio l'autorita'
doganale di questa situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore
non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorita' doganale
deve essere informata del luogo preciso in cui esse si trovano.
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2. Quando una nave o un aeromobile di cui all'articolo 38, paragrafo 6 sia
costretta(o), per un caso fortuito o di forza maggiore a fare scalo o
a
sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunita' senza poter
rispettare l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona che ha
introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale,
o
chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorita' doganale della
situazione sopravvenuta.
3. L'autorita' doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la
vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 nonche' di quelle che si
trovano a bordo della nave o dell'aeromobile conformemente al paragrafo 2
e
per garantire, all'occorrenza, che esse vengano avviate ad un ufficio
doganale o ad altro luogo da essa designato o autorizzato.
art. 40
Soggetto obbligato alla presentazione in dogana delle merci.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunita' sono presentate
in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso,
dalla persona che assume la responsabilita' del trasporto delle merci ad
introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di
trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio
aereo del territorio doganale della Comunita' senza fare scalo all'interno
di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla
dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente
presentata al riguardo.
art. 41
Merci trasportate da viaggiatori o vincolate ad un regime doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'articolo 40 non osta all'applicazione di disposizioni in vigore relative
alle merci:
a) trasportate dai viaggiatori;
b) vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana.
art. 42
Ispezioni su merci presentate in dogana e prelievo di campioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione
dell'autorita' doganale, formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di
campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale.
art. 43
Dichiarazione sommaria.
Testo: soppresso dal 11/05/2005
Fatto salvo l'articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi
dell'articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.
La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano
state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l'autorita' doganale
puo' accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo
a
quello della presentazione delle merci in dogana.
art. 44
Redazione della dichiarazione sommaria. Soggetto obbligato alla
presentazione.
Testo: soppresso dal 11/05/2005
1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al
modello stabilito dall'autorita' doganale. Quest'ultima puo' tuttavia
accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi
documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per
identificare le merci.
2. La presentazione della dichiarazione sommaria e' effettuata:
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a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della
Comunita' o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci
ad introduzione avvenuta,
b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla
lettera a)
.
art. 45
Casi in cui la dogana puo' non esigere la dichiarazione sommaria.
Testo: soppresso dal 11/05/2005
Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci importate dai viaggiatori
o spedite per posta come lettera o pacco postale, l'autorita' doganale puo'
non esigere la presentazione della dichiarazione sommaria, sempreche' la
vigilanza doganale delle merci non risulti compromessa, quando dette merci,
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 43, sono soggette
a
formalita' al fine di assegnare loro una destinazione doganale.
art. 46
Scarico e trasbordo delle merci dai mezzi di trasporto.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul
quale si trovano solo con l'autorizzazione dell'autorita' doganale
e
unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima.
Questa autorizzazione non e' tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente
che renda necessario scaricare immediatamente le merci nella loro totalita'
o
in parte. In tal caso, l'autorita' doganale ne e' informata senza indugio.
2. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul
quale si trovano, l'autorita' doganale puo' esigere, in qualsiasi momento,
che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio.
art. 47
Divieto di rimozione delle merci senza autorizzazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorita'
doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate.
art. 48
Presentazione in dogana di merci non comunitarie.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle
destinazioni doganali ammesse per tali merci.
art. 49
Termine nel quale le merci oggetto di dichiarazione sommaria devono
ricevere una destinazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere
soggette a formalita' al fine di assegnare loro una destinazione doganale
entro i termini seguenti:
a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione
sommaria, per le merci inoltrate via mare;
b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria,
per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima.
2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorita' doganale puo' fissare
un termine piu' breve o autorizzare una proroga dei termini di cui al
paragrafo 1. Questa proroga non puo' tuttavia eccedere le effettive
necessita' giustificate dalle circostanze.
art. 50
Merci in custodia temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
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In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in
dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di
merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito "merci
in custodia temporanea"
.
art. 51
Collocamento delle merci in custodia temporanea e garanzia.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei
luoghi autorizzati dall'autorita' doganale alle condizioni da esse stabilite.
2. L'autorita' doganale puo' esigere dalla persona che detiene le merci la
costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi
obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi degli articoli 203 o 204.
art. 52
Divieto di manipolazione delle merci in custodia temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Fatto salvo l'articolo 42, le merci in custodia temporanea non possono
formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la
conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza
modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.
art. 53
Provvedimenti dell'autorita' doganale in caso di inosservanza del
termine per l'assoggettamento delle merci ad una destinazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale adotta senza indugio ogni misura necessaria, ivi
compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci
per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente
all'articolo 49, le formalita' per dare ad esse una destinazione doganale.
2. L'autorita' doganale puo', a spese e a rischio della persona che detiene
le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua
vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione.
art. 54
Introduzione di merci gia' vincolate ad un regime di transito.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), l'articolo 38 nonche' gli articoli
da 39 a 53 non si applicano al momento dell'introduzione nel territorio
doganale della Comunita' di merci gia' vincolate ad un regime di transito.
art. 55
Arrivo a destinazione di merci non comunitarie che hanno circolato in
regime di transito.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito
sono arrivate a destinazione nel territorio doganale della Comunita' e hanno
formato oggetto di presentazione in dogana, conformemente alle disposizioni
vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 42 a 53.
art. 56
Distruzione di merci presentate in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Qualora le circostanze lo richiedano, l'autorita' doganale puo' far procedere
alla distruzione delle merci presentate in dogana. Essa informa al riguardo
il detentore delle merci. Le spese risultanti dalla distruzione delle merci
sono a carico di quest'ultimo.
art. 57
Misure adottabili in caso di introduzione irregolare di merci nel
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territorio doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Qualora constati che determinate merci sono state introdotte irregolarmente
nel territorio doganale della Comunita' oppure che sono state sottratte alla
vigilanza doganale, l'autorita' doganale prende le misure necessarie, ivi
compresa la vendita delle merci, per regolarizzarne la situazione.
art. 58
Limiti derivanti da norme di ordine pubblico, a tutela della salute,
del patrimonio artistico ecc.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Salvo disposizioni contrarie, le merci possono ricevere, in qualsiasi
momento e alle condizioni stabilite, una destinazione doganale,
indipendentemente dalla loro qualita', quantita', origine, provenienza
o
destinazione.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di divieti o restrizioni
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali
o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico,
storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale
e
commerciale.
art. 59
Dichiarazione per il regime doganale prescelto; vigilanza doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere
dichiarate per il regime doganale prescelto.
2. Le merci comunitarie dichiarate per il regime dell'esportazione, del
perfezionamento passivo, del transito o del deposito doganale sono poste
sotto vigilanza doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione in
dogana fino a quando escano dal territorio doganale della Comunita' o siano
distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.
art. 60
Competenza degli uffici doganali.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati
membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro
territorio, tenendo eventualmente conto della qualita' delle merci o del
regime doganale al quale devono essere vincolate.
art. 61
Modalita' di redazione della dichiarazione in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La dichiarazione in dogana deve essere fatta:
a) per iscritto,
b) avvalendosi di un sistema informatico, quando questa possibilita' sia
prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato
o
sia autorizzata dall'autorita' doganale, oppure
c) mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui il detentore delle
merci manifesta l'intenzione di vincolarle ad un regime dognale, se tale
possibilita' e' prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del
comitato.
art. 62
Modelli ufficiali per la dichiarazione in dogana; allegati alla
dichiarazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un
formulario conforme al modello ufficiale all'uopo previsto. Esse devono
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essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione
delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci
sono dichiarate.
2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui
presentazione e' necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni
che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
art. 63
Accettazione immediata delle dichiarazione in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 62 sono
immediatamente accettate dall'autorita' doganale, se le merci cui si
riferiscono sono presentate in dogana.
art. 64
Soggetto obbligato alla dichiarazione in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione in dogana puo' essere fatta da
chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale
competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia
necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano
il regime doganale per il quale la merce e' dichiarata.
2. Tuttavia:
a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana inplichi, per una
determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta
da tale persona o per suo conto;
b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunita'
.
Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella Comunita' non e' richiesta
alle persone:
-che fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;
-che dichiarano merci a titolo occasionale, purche' l'autorita' doganale ne
ravvisi l'opportunita'
.
3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione,
da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con paesi
terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai
cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di
questi Stati membri, a condizioni di reciprocita'
.
art. 65
Rettifica della dichiarazione in dogana.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il dichiarante e' autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o piu'
indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte
dell'autorita' doganale. La rettifica non puo' avere l'effetto di far
diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne
costituivano l'oggetto iniziale.
Tuttavia, nessuna rettifica puo' piu' essere autorizzata se la richiesta e'
fatta dopo che l'autorita' doganale:
a) ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci,
oppure
b) ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date, oppure
c) ha autorizzato lo svincolo delle merci.
art. 66
Invalidazione della dichiarazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Su richiesta del dichiarante, l'autorita' doganale invalida una
dichiarazione gia' accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la
merce e' stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella
dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non e' piu'
giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale e' stata
dichiarata.
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Tuttavia, quando l'autorita' doganale ha informato il dichiarante di voler
procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione
puo' essere accolta solo dopo tale visita.
2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non puo' piu'
essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del
comitato.
3. L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni repressive in vigore.
art. 67
Data rilevante per l'applicazione delle norme sul regime doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in
considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano
il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate e' la data di
accettazione della dichiarazione da parte dell'autorita' doganale.
art. 68
Controllo della dichiarazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l'autorita' doganale puo'
procedere:
a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la
dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L'autorita' doganale puo'
chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare
l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per
analisi o per un controllo approfondito.
art. 69
Visita delle merci e prelevamento di campioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla loro
visita e, se del caso, al prelevamento di campioni e tutte le manipolazioni
rese necessarie dalla visita stessa o dal predetto prelievo sono effettuati
dal dichiarante o sotto la sua responsabilita'. Le relative spese sono
a
carico del dichiarante.
2. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove
occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo ritenga utile l'autorita'
doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al
prelievo di campioni o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle
l'assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di
campioni.
3. Se effettuato in conformita' delle disposizioni vigenti, il prelievo di
campioni non da' luogo ad alcun risarcimento da parte dell'amministrazione
delle dogane, ma le spese inerenti all'analisi e al controllo dei medesimi
sono a carico di quest'ultima.
art. 70
Estensione dei risultati della visita parziale a tutta la merce; visita
supplementare.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima
dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale
dichiarazione.
Tuttavia il dichiarante puo' chiedere una visita supplementare delle merci
quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il
resto delle merci dichiarate.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione
comprenda varie merci, ogni merce e' considerata costituire una dichiarazione
separata.
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art. 71
Effetti della verifica della dichiarazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al
quale le merci sono vincolate.
2. Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l'applicazione
delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle
indicazioni figuranti nella dichiarazione.
art. 72
Contrassegni per l'identificazione delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale adotta i provvedimenti che consentono di identificare
le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto
delle condizioni del regime doganale per il quale le merci sono state
dichiarate.
2. I contrassegni di identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di
trasporto possono essere rimossi o distrutti soltanto dall'autorita' doganale
o con la sua autorizzazione, salvo che, per un caso fortuito o di forza
maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire
l'integrita' delle merci o dei mezzi di trasporto.
art. 73
Svincolo delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Fatto salvo l'articolo 74, quando siano soddisfatte le condizioni per il
vincolo delle merci al regime considerato e sempreche' le medesime non
formino oggetto di divieti o restrizioni, l'autorita' doganale concede lo
svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state
verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la
verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle
merci in vista di questa verifica non sia piu' necessaria.
2. Lo svincolo e' concesso in un'unica volta per tutte le merci oggetto della
medesima dichiarazione.
Per l'applicazione del presente paragrafo, quando un formulario di
dichiarazione comprenda varie merci, le indicazioni relative ad ogni merce
sono considerate costituire una dichiarazione separata.
art. 74
Presupposti per la concessione dello svincolo delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere
un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della
dichiarazione puo' essere autorizzato soltanto se l'importo di tale
obbligazione e' stato pagato o garantito. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo
2, questa disposizione non si applica al regime dell'ammissione temporanea in
esenzione parziale dei dazi all'importazione.
2. Quando, in virtu' delle disposizioni relative al regime doganale per il
quale le merci sono dichiarate, l'autorita' doganale chieda la costituzione
di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato
puo' essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.
art. 75
Misure per regolarizzare merci non svincolate o rimosse dopo lo
svincolo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Vengono prese tutte le misure necessarie, comprese la confisca e la vendita,
per regolarizzare la situazione delle merci:
a) che non hanno potuto essere svincolate:
-perche' non e' stato possibile intraprendere o proseguirne la visita nei
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termini stabiliti dall'autorita' doganale per motivi imputabili al
dichiarante, oppure
-perche' non sono stati esibiti i documenti alla cui presentazione e'
subordinato il loro vincolo al regime doganale dichiarato, oppure
-perche' i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione, secondo il caso,
che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti, non lo sono stati nei termini
stabiliti, oppure
-perche' sono soggette a misure di divieto o di restrizione;
b) che non sono state rimosse entro un termine ragionevole dopo la concessione
dello svincolo.
art. 76
Procedure semplificate.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarita'
delle operazioni, l'espletamento delle formalita' e delle procedure,
l'autorita' doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura
del comitato:
a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune
indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla
dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo
2
del medesimo articolo;
b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga
presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una
domanda di vincolo delle merci al regime considerato;
c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con
l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorita'
doganale puo' dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.
La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo
o
l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le
indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle
scritture deve essere datata.
2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del
comitato, il dichiarante e' tenuto a fornire una dichiarazione complementare,
che puo' avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. Le dichiarazioni complementari sono considerate costituire con le
dichiarazioni semplificate di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), un
atto unico ed indivisibile che e' efficace alla data di accettazione delle
dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c)
,
l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione
della dichiarazione di cui all'articolo 62.
4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario
sono stabilite secondo la procedura del comitato.
art. 77
Altre dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Quando la dichiarazione in dogana e' fatta con un procedimento informatico
ai sensi dell'articolo 61, lettera b), o con dichiarazione verbale o con
qualsiasi altro atto, ai sensi dell'articolo 61, lettera c), si applicano
mutatis mutandis gli articoli da 62 a 76, senza pregiudicare i principi
enunciati in tali disposizioni.
2. Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le
autorita' doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di
cui all'articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione.
Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorita'
doganali.
art. 78
Controllo a posteriori delle dichiarazioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorita' doganale puo'
procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del
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dichiarante.
2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorita' doganale, per
accertare l'esatezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, puo'
controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni
d'importazione o di esportazione nonche' alle successive operazioni
commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere
effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente
o
indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua
attivita' professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali
documenti e dati. La medesima autorita' puo' procedere anche alla visita
delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.
3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori
risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato
sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorita'
doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi
elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per
regolarizzare la situazione.
art. 79
Immissione in libera pratica.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce
comunitaria ad una merce non comunitaria.
Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale,
l'espletamento delle altre formalita' previste per l'importazione di una
merce, nonche' l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.
art. 80
Applicazione dell'aliquota piu' favorevole.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. In deroga all'articolo 67 e sempreche' il dazio all'importazione cui e'
soggetta una merce sia un dazio di cui all'articolo 4, punto 10, primo
trattino, e l'aliquota di questo dazio venga ridotta dopo la data di
accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma prima
dello svincolo della merce, il dichiarante puo' chiedere l'applicazione
dell'aliquota piu' favorevole.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando non sia stato concesso lo svincolo
delle merci per motivi imputabili unicamente al dichiarante.
art. 81
Merci di diversa classificazione tariffaria. Tassazione con il dazio
piu' elevato.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando una spedizione sia costituita da merci di diversa classificazione
tariffaria e il trattamento di ciascuna di esse secondo la propria
classificazione comporti, per la compilazione della dichiarazione, attivita'
e spese sproporzionate rispetto all'importo dei dazi all'importazione da
riscuotere, l'autorita' doganale puo' accettare, su richiesta del
dichiarante, che l'intera spedizione venga tassata secondo la classificazione
tariffaria della merce soggetta al dazio all'importazione piu' alto.
art. 82
Vigilanza doganale su merci soggette ad agevolazioni daziarie.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione
ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari
restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora
non ricorrano piu' i presupposti per la concessione del dazio ridotto
o
nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro
utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del
dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi
dovuti.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli
articoli 88 e 90.
art. 83
Perdita della posizione di merci comunitarie da parte delle merci
immesse in libera pratica.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
Le merci immesse in libera pratica perdono la posizione doganale di merci
comunitarie quando:
a) la dichiarazione di immissione in libera pratica sia invalidata dopo lo
svincolo, oppure quando
b) i dazi all'importazione relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati:
-nel quadro del regime di perfezionamento attivo, nella forma del sistema di
rimborso, oppure
-nelle ipotesi contemplate dall'articolo 238, per merci difettose o non
conformi alle clausole del contratto, oppure
-nelle ipotesi contemplate dall'articolo 239, quando il rimborso o lo sgravio
siano subordinati alla condizione che le merci vengano esportate o riesportate
o ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci.
art. 84
Nozione di regime sospensivo e di regime doganale economico.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Ai fini degli articoli da 85 a 90:
a) quando viene utilizzata la formulazione "regime sospensivo" si intende che
essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:
-transito esterno,
-deposito doganale,
-perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione,
-trasformazione sotto controllo doganale,
e
-ammissione temporanea;
b) quando e' utilizzata la formulazione "regime doganale economico" si
intende che essa si applica ai seguenti regimi:
-il deposito doganale,
-il perfezionamento attivo,
-la trasformazione sotto controllo doganale,
-l'ammissione temporanea,
e
-il perfezionamento passivo.
2. Costituiscono merci d'importazione le merci vincolate ad un regime di
esonero condizionale e le merci che hanno formato oggetto, nel quadro del
perfezionamento attivo nella forma del sistema di rimborso, delle formalita'
di immissione in libera pratica e delle formalita' di cui all'articolo 125.
3. Costituiscono merci tal quali le merci importate che, nel quadro del
regime di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo
doganale, non hanno subito alcuna operazione di perfezionamento ne' di
trasformazione.
art. 85
Autorizzazione al regime doganale economico.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il ricorso a qualsiasi regime doganale economico e' subordinato al rilascio
di apposita autorizzazione da parte dell'autorita' doganale.
art. 86
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al regime doganale
economico e per la gestione di un deposito doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Fatte salve le condizioni particolari vigenti nell'ambito del regime
considerato, l'autorizzazione di cui all'articolo 85 nonche' quella di cui
all'articolo 100, paragrafo 1 e' concessa esclusivamente:
-alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'ordinato
svolgimento delle operazioni,
e
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-se l'autorita' doganale puo' garantire la sorveglianza e il controllo del
regime senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessita'
economiche del regime stesso.
art. 87
Contenuto dell'autorizzazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione e'
utilizzato.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorita' doganale di
qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa
avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.
art. 87 - bis
Merci o prodotti vincolati allo stesso regime.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
Nei casi di cui all'articolo 4, punto 7, primo trattino, seconda frase,
qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime
sospensivo sono considerati vincolati allo stesso regime.
art. 88
Cauzione per il regime sospensivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorita' doganale puo' subordinare il vincolo delle merci ad un regime
sospensivo alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del
pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto a tali
merci.
Nel quadro di un regime sospensivo specifico si possono prevedere disposizioni
particolari riguardo alla costituzione di un deposito cauzionale.
art. 89
Appuramento di un regime economico sospensivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Un regime economico sospensivo e' appurato quando le merci vincolate
a
questo regime o, se del caso, i prodotti compensatori o trasformati ottenuti
sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.
2. L'autorita' doganale prende tutti i provvedimenti necessari per
regolarizzare la situazione delle merci il cui regime non sia appurato nelle
condizioni prescritte.
art. 90
Cessione di un regime doganale economico ad altro soggetto.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
I diritti e gli obblighi del titolare di un regime doganale economico possono
essere successivamente trasferiti, alle condizioni stabilite dall'autorita'
doganale, ad altre persone che soddisfano le condizioni richieste per fruire
del regime considerato.
art. 91
Regime di transito esterno.
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una localita'
all'altra del territorio doganale della Comunita'
:
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi
all'importazione e ad altre imposte, ne' alle misure di politica commerciale;
b) di merci comunitarie, nei casi e alle condizioni determinati secondo la
procedura del comitato, al fine di evitare che i prodotti che sono oggetto
o
beneficiano di misure all'esportazione possano, secondo il caso, sfuggire
a
dette misure o beneficiarne indebitamente.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:
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a) in base al regime di transito comunitario esterno;
b) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreche'
:
1) essa sia iniziata o debba concludersi all'esterno della Comunita', oppure
2) riguardi spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio
doganale della Comunita' e che sono trasportate assieme a merci da scaricare
in un paese terzo, oppure
3) sia effettuata da una localita' all'altra della Comunita' attraversando il
territorio di un paese terzo;
c) in base a carnets ATA, utilizzati come documenti di transito;
d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la
navigazione sul Reno)
;
e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli
Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle
loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali)
.
3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve le disposizioni
specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime
doganale economico.
art. 92
Termine del regime di transito esterno.
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. Il regime del transito esterno ha fine e le obbligazioni del titolare del
regime sono soddisfatte quando le merci vincolate a tale regime e i documenti
richiesti sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione in
base alle disposizioni del regime in questione.
2. Le autorita' doganali appurano il regime di transito esterno quando sono in
grado di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all'ufficio di
partenza e di quelli disponibili all'ufficio di destinazione, che esso si e'
concluso in modo corretto.
art. 93
Condizioni per l'applicabilita' del regime di transito comunitario
esterno.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il regime di transito comunitario esterno si applica ai trasporti che
attraversano il territorio di un paese terzo unicamente a condizione che:
a) tale possibilita' sia prevista da un accordo internazionale
o
b) l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di
trasporto unico emesso nel territorio doganale della Comunita'; in questo
caso, l'effetto di tale regime e' sospeso nel territorio del paese terzo.
art. 94
Garanzie per il pagamento dell'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. L'obbligato principale e' tenuto a prestare una garanzia per assicurare il
pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere
dovute sulla merce.
2. La garanzia e'
a) una garanzia isolata che vale per una singola operazione di transito;
o
b) una garanzia globale per piu' operazioni di transito, quando l'obbligato
principale e' stato autorizzato dalle autorita' doganali dello Stato membro in
cui e' stabilito a fornire una garanzia di questo tipo.
3. L'autorizzazione di cui alla lettera b) del paragrafo 2 e' concessa
solamente a chi:
a) e' stabilito nella Comunita'
;
b) si avvale regolarmente dei regimi di transito comunitario o la cui
capacita' di adempiere agli obblighi relativi a tali regimi e' nota alle
autorita' doganali;
e
c) non ha commesso infrazioni gravi o ripetute contro la normativa doganale
o
fiscale.
4. Le persone che comprovano alle autorita' doganali di soddisfare maggiori
condizioni di affidabilita' possono essere autorizzate ad utilizzare una
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
garanzia globale di importo ridotto o a fruire di un esonero dalla garanzia.
I
criteri complementari per tale autorizzazione includono:
a) il corretto ricorso a regimi di transito comunitario per un determinato
periodo;
b) la cooperazione con le autorita' doganali;
e
c) per quanto concerne l'esonero dalla garanzia, una buona capacita'
finanziaria, sufficiente a soddisfare gli impegni di tali persone.
Le condizioni per le autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo
sono determinate secondo la procedura del Comitato.
5. L'esonero dalla garanzia concesso in base al paragrafo 4 non include le
operazioni di transito comunitario esterno relative a merci considerate,
secondo la procedura del comitato, ad alto rischio.
6. Tenendo conto dei principi che informano il paragrafo 4, il ricorso alla
garanzia globale di importo ridotto puo', nel transito comunitario esterno,
essere temporaneamente vietato secondo la procedura del comitato, come misura
straordinaria e in circostanze particolari.
7. Tenendo conto dei principi che informano il paragrafo 4, il ricorso alla
garanzia globale puo', nel transito comunitario esterno, essere
temporaneamente vietato, secondo la procedura del comitato, per le merci
a
carico delle quali sono state constatate, nel quadro della garanzia globale,
frodi quantitativamente rilevanti.
art. 95
Esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario esterno
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. Tranne nei casi da determinare all'occorrenza secondo la procedura del
comitato, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire:
a) i tragitti aerei;
b) i trasporti di merci sul Reno e le vie renane;
c) i trasporti a mezzo condutture;
d) le operazioni effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri.
2. I trasporti di merci per vie navigabili diverse da quelle di cui alla
lettera b) del paragrafo 1, sono esonerati dalla garanzia nei casi determinati
secondo la procedura del comitato.
art. 96
Adempimenti del titolare del regime di transito comunitario esterno.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligato principale e' il titolare del regime del transito comunitario
esterno. Egli e' tenuto a:
a) presentare in dogana le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione
nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle
autorita' doganali;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.
2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1,
anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che
sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle
intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e
a
rispettare le misure di identificazione prese dalle autorita' doganali.
art. 97
Facolta' per gli stati membri di istituire procedure semplificate.
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. Le modalita' di funzionamento del regime e le eccezioni sono determinate
secondo la procedura del comitato.
2. Fatta salva la garanzia dell'applicazione delle misure comunitarie alle
quali sono soggette le merci:
a) gli Stati membri hanno la facolta' di istituire tra loro, mediante accordi
bilaterali o multilaterali, procedure semplificate secondo criteri da
stabilire all'occorrenza e applicabili a taluni scambi o a determinate
imprese;
b) ogni Stato membro ha la facolta' di istituire procedure semplificate,
applicabili in talune circostanze a vantaggio di merci non destinate
a
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
circolare sul territorio di un altro Stato membro.
3. Le procedure semplificate istituite in base al paragrafo 2 sono comunicate
alla Commissione.
art. 98
Regime del deposito doganale; nozione di deposito doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito
doganale di:
a) merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi
all'importazione e alle misure di politica commerciale;
b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica
prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio
di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci.
2. Per "deposito doganale" s'intende qualsiasi luogo, autorizzato
dall'autorita' doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci
possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite.
3. I casi in cui le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vincolate al
regime del deposito doganale senza essere immagazzinate in un deposito
doganale sono stabiliti secondo le procedure del comitato.
art. 99
Varie categorie di depositi; nozione di depositante e depositario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il deposito doganale puo' essere un deposito pubblico o un deposito privato.
Si intende per:
-"deposito pubblico" un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona
per l'immagazzinamento delle merci;
-"deposito privato" un deposito doganale destinato unicamente ad
immagazzinare merci del depositario.
Il depositario e' la persona autorizzata a gestire il deposito doganale.
Il depositante e' la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento
delle merci al regime del deposito doganale oppure quella di cui i diritti
e
gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.
art. 100
Autorizzazione all'esercizio di un deposito doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La gestione di un deposito doganale e' subordinata al rilascio di
un'autorizzazione da parte dell'autorita' doganale, a meno che detta gestione
sia effettuata dall'autorita' doganale medesima.
2. La persona che intende gestire un deposito doganale deve farne richiesta
scritta, contenente le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione,
segnatamente quelle relative a un'esigenza economica di depositare le merci.
Nell'autorizzazione sono stabilite le condizioni di gestione del deposito
doganale.
3. L'autorizzazione e' concessa unicamente alle persone stabilite nella
Comunita'
.
art. 101
Obblighi del depositario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il depositario ha la responsabilita'
:
a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale
durante la loro permanenza nel deposito doganale,
b) di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci
che si trovano in regime di deposito doganale,
e
c) di osservare talune condizioni particolari fissate nell'autorizzazione.
art. 102
Deposito pubblico. Obblighi del depositante.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. In deroga all'articolo 101, quando l'autorizzazione riguardi un deposito
pubblico, essa puo' prevedere che le responsabilita' di cui all'articolo 101,
lettere a) e/o b) incombano esclusivamente al depositante.
2. Il depositante e' sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi
risultanti dal vincolo delle merci al regime del deposito doganale.
art. 103
Trasferimento di diritti e obblighi del depositario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
I diritti e gli obblighi del depositario possono essere trasferiti ad
un'altra persona con l'accordo dell'autorita' doganale.
art. 104
Garanzia da parte del depositario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Fatto salvo l'articolo 88, l'autorita' doganale puo' chiedere al depositario
di fornire una garanzia in relazione alle responsabilita' di cui all'articolo
101.
art. 105
Contabilita' di magazzino.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La persona indicata dall'autorita' doganale deve tenere, nella forma
approvata da detta autorita', una contabilita' di magazzino di tutte le merci
vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilita' di magazzino non
e' necessaria quando un deposito pubblico e' gestito dall'autorita' doganale.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorita' doganale puo'
rinunciare alla contabilita' di magazzino quando le responsabilita' di cui
all'articolo 101, lettera a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante
e
le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel
quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo,
conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b)
.
art. 106
Operazioni che possono essere effettuate sulle merci depositate.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la sorveglianza
doganale non venga compromessa, l'autorita' doganale puo' consentire che:
a) merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 1,
lettera b), vengano immagazzinate nell'area del deposito doganale;
b) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale,
di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo, alle
condizioni previste da tale regime. Le formalita' che possono essere
soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del
comitato;
c) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale,
di trasformazioni in regime di trasformazione sotto controllo doganale, alle
condizioni previste da tale regime. Le formalita' che possono essere
soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del
comitato.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non sono vincolate al regime del
deposito doganale.
3. L'autorita' doganale puo' esigere che le merci di cui al paragrafo
1
vengano prese in carico nella contabilita' di magazzino di cui all'articolo
105.
art. 107
Presa in carico delle merci introdotte nel deposito doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci vincolate al regime del deposito doganale devono, non appena
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introdotte nel deposito stesso, essere prese in carico nella contabilita' di
magazzino di cui all'articolo 105.
art. 108
Permanenza delle merci in regime di deposito doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non e'
soggetta ad alcuna limitazione.
Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorita' doganale puo' stabilire un termine
entro il quale il depositante deve dare alle merci una nuova destinazione
doganale.
2. Per talune merci di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b)
,
contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini
specifici secondo la procedura del comitato.
art. 109
Manipolazioni usuali delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci d'importazione possono formare oggetto di manipolazioni usuali
intese a garantire la conservazione, a migliorarne la presentazione o la
qualita' commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei
mercati puo' essere stabilito l'elenco dei casi in cui e' vietato manipolare
merci contemplate dalla politica agricola comune.
2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b)
,
vincolate al regime del deposito doganale e contemplate dalla politica
agricola comune, possono subire soltanto talune manipolazioni, espressamente
previste.
3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo
2
devono essere preventivamente autorizzate dall'autorita' doganale che
stabilisce le condizioni alle quali possono essere effettuate.
4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinati
secondo la procedura del comitato.
art. 110
Estrazione temporanea delle merci.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando le circostanze lo giustifichino, le merci vincolate al regime del
deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto regime. La
loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita'
doganale che stabilisce le condizioni alle quali puo' essere effettuata.
Durante la loro permanenza fuori del deposito doganale le merci possono
essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 109, alle medesime
condizioni.
art. 111
Trasferimento delle merci da un deposito ad altro.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1'autorita' doganale puo' consentire che le merci vincolate al regime del
deposito doganale siano trasferite da un deposito ad un altro.
art. 112
Valore in dogana: esclusione delle spese di magazzinaggio
e
conservazione in deposito; valore delle merci sottoposte a manipolazioni
usuali.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Quando sorga un'obbligazione doganale per una merce d'importazione e il
valore in dogana di tale merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da
pagare, comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci
durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese
nel valore in dogana, sempre che siano distinte dal prezzo effettivamente
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pagato o da pagare per la merce stessa.
2. Quando la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi
dell'articolo 109, la qualita', il valore in dogana e la quantita' da prendere
in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su
richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione
per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214, non avesse subito le
manipolazioni anzidette. Possono tuttavia essere adottate deroghe a questa
disposizione secondo la procedura del comitato.
3. Quando la merce di importazione e' immessa in libera pratica a norma
dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la
quantita' da prendere in considerazione a norma dell'articolo 214 sono quelli
riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito
doganale.
Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano
stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che
l'interessato non ne chieda l'applicazione nel momento in cui sorge
l'obbligazione doganale.
Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori a norma
dell'articolo 78.
art. 113
Merci agricole comunitarie.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, vincolate al
regime del deposito doganale e di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera
b), devono essere esportate o ricevere una delle altre destinazioni previste
dalla normativa comunitaria specifica di cui al medesimo articolo.
art. 114
Regime di perfezionamento attivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Fatto salvo l'articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente
di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunita', per far
subire loro una o piu' operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio
doganale della Comunita' sotto forma di prodotti compensatori, senza essere
soggette ai dazi all'importazione ne' a misure di politica commerciale;
b) merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi
all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale
della Comunita' sotto forma di prodotti compensatori.
2. S'intende per:
a) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma
prevista al paragrafo 1, lettera a)
;
b) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma
prevista al paragrafo 1, lettera b)
;
c) operazioni di perfezionamento:
-la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio,
il loro adattamento ad altre merci,
-la trasformazione di merci,
-la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa
a
punto, nonche'
-l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del
comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono
o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente
durante la loro utilizzazione;
d) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di
perfezionamento;
e) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci
d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;
f) tasso di rendimento: la quantita' o la percentuale di prodotti compensatori
ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantita' di merci
d'importazione.
art. 115
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 fatto salvo il
paragrafo 4, l'autorita' doganale consente che:
a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;
b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori
della Comunita' prima che vengano importate le merci d'importazione.
2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualita' e possedere le
stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi
particolari, determinati secondo la procedura del comitato, si puo' ammettere
che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione piu' avanzata
delle merci d'importazione.
3. Ove si applichi il paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella
posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione
doganale delle merci d'importazione.
4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni di cui al paragrafo 1,
a subordinarlo a determinate condizioni o a agevolarlo possono essere adottate
secondo la procedura del comitato.
5. Quando si applica il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori
sono soggetti ai dazi all'esportazione se non vengono esportati o riesportati
nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare
dell'autorizzazione e' tenuto a costituire una garanzia per assicurare il
pagamento di questi dazi se l'importazione delle merci non dovesse essere
effettuata nel termine stabilito.
art. 116
Autorizzazione di perfezionamento attivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorizzazione di perfezionamento attivo e' rilasciata su richiesta della
persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.
art. 117
Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento
attivo.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
L'autorizzazione e' concessa esclusivamente:
a) alle persone stabilite nella Comunita'. Tuttavia, quando si tratti
d'importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione puo' essere
concessa a persone stabilite fuori della Comunita'
;
b) quando, fatta salva l'utilizzazione delle merci di cui all'articolo 114,
paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, e' possibile individuare le merci
d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso di cui all'articolo 115,
quando e' possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per
le merci equivalenti;
c) quando il regime di perfezionamento attivo puo' contribuire a creare
condizioni piu' favorevoli all'esportazione o alla riesportazione dei prodotti
compensatori, purche' non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei
produttori della Comunita' (condizioni economiche). I casi in cui le
condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati
secondo la procedura del comitato.
art. 118
Termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere esportati
o riesportati di avere ricevuto altra destinazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti
compensatori devono essere stati esportati o riesportati o avere ricevuto
un'altra destinazione doganale. Questo termine e' fissato tenendo conto del
tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e lo smercio
dei prodotti compensatori.
2. Il termine decorre dal giorno in cui le merci non comunitarie sono
vincolate al regime di perfezionamento attivo. L'autorita' doganale puo'
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
prorogarlo, su richiesta debitamente giustificata del titolare
dell'autorizzazione.
Per motivi di semplificazione, si puo' decidere che i termini la cui
decorrenza inizia in un mese civile o in un trimestre scadano l'ultimo
giorno, secondo il caso, del mese civile o del trimestre successivo.
3. Ove si applichi l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), l'autorita'
doganale fissa il termine entro il quale le merci non comunitarie devono
essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di
accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori
ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato,
per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione.
art. 119
Tassi di rendimento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione,
oppure, se del caso, le modalita' di determinazione di tale tasso. Il tasso
di rendimento e' determinato in base alle effettive condizioni in cui si
effettua o si effettuera' l'operazione di perfezionamento.
2. Quando le circostanze lo giustifichino, in particolare quando si tratti di
operazioni di perfezionamento, effettuate tradizionalmente in condizioni
tecniche ben definite e riguardanti merci con caratteristiche sensibilmente
costanti, che si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori di
qualita' costante, possono essere stabiliti, secondo la procedura del
comitato e in base a dati precedentemente constatati, tassi di rendimento
forfettari.
art. 120
Immissione in libera pratica di merci non lavorate e di prodotti
compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Secondo la procedura del comitato possono essere stabiliti i casi e le
condizioni in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori sono
considerati immessi in libera pratica.
art. 121
Determinazione del regime tariffario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Fermo restando l'articolo 122, quando sorga un'obbligazione doganale,
l'importo della stessa e' determinato in base agli elementi di tassazione in
vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della
dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento
attivo.
2. Se, alla data di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione
soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento
tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali
tariffari, dette merci possono essere prese in considerazione ai fini del
trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci
identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in
libera pratica.
art. 122
Tassazione dei prodotti compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
In deroga all'articolo 121, i prodotti compensatori:
a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili quando:
-sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato secondo la
procedura del comitato proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti
compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia, il titolare
dell'autorizzazione puo' richiedere la tassazione di tali prodotti alle
condizioni di cui all'articolo 121;
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
-sono soggetti a imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola
comune e le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo
prevedano;
b) sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme
applicabili nel quadro del regime doganale considerato o in materia di zona
franca o di deposito franco, quando siano stati vincolati ad un regime
sospensivo o posti in zona franca o in deposito franco.
Tuttavia:
-l'interessato puo' chiedere la tassazione conformemente all'articolo 121,
-nei casi in cui i prodotti compensatori abbiano ricevuto una delle
destinazioni doganali di cui sopra, diversa dalla trasformazione sotto
controllo doganale, l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno
pari a quello determinato secondo l'articolo 121;
c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del
regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d'importazione
avesse potuto essere vincolata a tale regime;
d) beneficiano di un trattamento tariffario favorevole per la loro
destinazione particolare, qualora detto trattamento sia previsto per merci
identiche importate;
e) sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, qualora detta
franchigia sia prevista, per merci identiche importate, conformemente
all'articolo 184.
art. 123
Esportazione temporanea e reimportazione di prodotti compensatori
e
merci non lavorate.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono formare oggetto,
in tutto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di
perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale
della Comunita', previa autorizzazione concessa dall'autorita' doganale alle
condizioni stabilite dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.
2. Quando sorga un'obbligazione doganale per prodotti reimportati, vanno
riscossi:
a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo
1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 121 e 122,
e
b) sui prodotti reimportati dopo essere stati sottoposti a perfezionamento
fuori del territorio doganale della Comunita', i dazi all'importazione il cui
importo e' calcolato conformemente alle disposizioni relative al regime di
perfezionamento passivo, come se i prodotti esportati nel quadro di
quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere
esportati.
art. 124
Sistema del rimborso.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Il ricorso al sistema del rimborso e' possibile per tutte le merci,
tranne qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione di
immissione in libera pratica
-le merci di importazione siano soggette a restrizioni quantitative
all'importazione,
-le merci di importazione beneficino di una misura tariffaria nell'ambito
di contingenti,
-le merci di importazione siano soggette alla presentazione di un titolo di
importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune,
oppure
-una restituzione o tassa all'esportazione sia stata fissata per i prodotti
compensatori.
2. Inoltre non e' possibile alcun rimborso dei dazi all'importazione in base
al sistema di rimborso se, al momento dell'accettazione della dichiarazione
di esportazione dei prodotti compensatori, tali prodotti sono soggetti alla
presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro
della politica agricola comune o se e' stata fissata per tali prodotti una
restituzione o tassa all'esportazione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottate secondo la procedura del
comitato.
art. 125
Dichiarazione di immissione in libera pratica.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato,
oltre al riferimento all'autorizzazione, che viene utilizzato il sistema del
rimborso.
2. Su richiesta dell'autorita' doganale, tale autorizzazione deve essere
allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica.
art. 126
Norme non applicabili nel sistema del rimborso.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Nel quadro del sistema del rimborso, non si applicano l'articolo 115,
paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 5, l'articolo 118, paragrafo 3, gli
articoli 120 e 121 l'articolo 122, lettera a), secondo trattino e lettera c)
e l'articolo 129.
art. 127
Esportazione temporanea di prodotti compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata ai sensi
dell'articolo 123, paragrafo 1 non e' considerata un'esportazione ai sensi
dell'articolo 128, a meno che detti prodotti non siano reimportati nella
Comunita' nei termini stabiliti.
art. 128
Rimborso dei dazi sui prodotti compensatori.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Il titolare dell'autorizzazione puo' chiedere il rimborso o lo sgravio dei
dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorita' doganali
che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del
rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono
state:
-esportate oppure
-vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di
transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del
perfezionamento attivo - sistema della sospensione - o poste in zona franca
o
in deposito franco,
e
che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per
l'utilizzazione del regime.
2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo
trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non
comunitari.
3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso e'
stabilito secondo la procedura del comitato.
4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un
regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le
disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo
l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato
o
sgravato e' considerato come costituente l'importo dell'obbligazione
doganale.
5. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare
o da abbuonare si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino mutatis
mutandis.
art. 129
Ulteriore ipotesi di applicabilita' del regime del perfezionamento
attivo mediante il sistema della sospensione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
E' anche applicabile il regime del perfezionamento attivo mediante il sistema
della sospensione, per far fruire i prodotti compensatori dell'esonero dai
dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti
da merci comunitarie anziche' d'importazione.
art. 130
Trasformazione sotto controllo doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di
utilizzare nel territorio doganale della Comunita' merci non comunitarie per
sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che
queste siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica
commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi
dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni.
Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati.
art. 131
Casi in cui puo' essere utilizzato il regime della trasformazione sotto
controllo doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
I casi e le condizioni particolari in cui si puo' ricorrere al regime della
trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la
procedura del comitato.
art. 132
Autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale e' rilasciata su
richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per
proprio conto.
art. 133
Ipotesi in cui puo' essere concessa l'autorizzazione di trasformazione
sotto controllo doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
L'autorizzazione e' concessa soltanto:
a) alle persone stabilite nella Comunita'
;
b) quando e' possibile individuare nei prodotti trasformati le merci
d'importazione;
c) quando la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al
regime, non puo' piu' essere economicamente ristabilito dopo la
trasformazione;
d) quando il ricorso al regime non puo' avere come conseguenza di sviare
l'effetto delle regole in materia di origine e di restrizioni quantitative
applicabili alle merci importate;
e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinche' il regime
contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un'attivita' di
trasformazione di merci nella Comunita', senza che vengano pregiudicati gli
interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni
economiche). I casi in cui le condizioni economiche sono considerate
soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.
art. 134
Applicabilita' degli artt. 118 e 119 al regime di trasformazione sotto
controllo doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'articolo 118, paragrafi 1, 2 e 4 e l'articolo 119 si applicano mutatis
mutandis.
art. 135
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Determinazione dell'obbligazione doganale per merci non lavorate o in
stadio di trasformazione intermedio rispetto all'autorizzazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando sorga un'obbligazione doganale per merci non lavorate o per prodotti
che si trovano in uno stadio di trasformazione intermedio rispetto a quello
previsto dall'autorizzazione, l'importo dell'obbligazione e' determinato in
base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al
momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle merci
al regime di trasformazione sotto controllo doganale.
art. 136
Trattamento tariffario preferenziale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Se nel momento in cui sono state vincolate al regime di trasformazione
sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano alle
condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale
e
lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati
immessi in libera pratica, i dazi all'importazione cui sono soggetti
i
prodotti trasformati sono calcolati in base all'aliquota di dazio applicabile
nel quadro di detto trattamento tariffario.
2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le
merci d'importazione e' previsto nel quadro di contingenti tariffari o di
massimali tariffari, l'applicazione del dazio di cui al paragrafo 1 ai
prodotti trasformati e' subordinata anche alla condizione che il trattamento
tariffario preferenziale in questione si applichi alle merci d'importazione
al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera
pratica. In questo caso la quantita' di merci d'importazione effettivamente
utilizzata nella lavorazione dei prodotti trasformati immessi in libera
pratica e' imputata ai contingenti tariffari o ai massimali tariffari in
vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in
libera pratica e non si procede all'imputazione dei contingenti tariffari
o
dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti
trasformati.
art. 137
Regime dell'ammissione temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio
doganale della Comunita', in esonero totale o peziale dai dazi
all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica
commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza
aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto
all'uso che ne e' fatto.
art. 138
Autorizzazione di ammissione temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorizzazione di ammissione temporanea e' concessa su richiesta della
persona che utilizza o fa utilizzare le relative merci.
art. 139
Casi in cui l'autorita' doganale puo' rifiutare il regime
dell'ammissione temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorita' doganale rifiuta di concedere il regime dell'ammissione
temporanea quando e' impossibile garantire l'individuazione delle merci
d'importazione.
Tuttavia, l'autorita' doganale puo' autorizzare il ricorso al regime
dell'ammissione temporanea senza garantire l'individuazione delle merci
quando, tenuto conto della qualita' delle merci o della natura delle
operazioni da effettuare, la mancanza di misure d'individuazione non puo' dar
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
adito ad un'utilizzazione abusiva del regime.
art. 140
Termine entro cui le merci devono essere riesportate o aver ricevuto
una destinazione doganale; durata del vincolo delle merci al regime
dell'ammissione temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale stabilisce il termine entro il quale le merci
d'importazione devono essere riesportate o aver ricevuto una nuova
destinazione doganale. Questo termine deve essere sufficiente perche' sia
raggiunto l'obiettivo dell'utilizzazione autorizzata.
2. Fatti salvi i termini speciali fissati conformemente all'articolo 141, la
durata di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea e' di
ventiquattro mesi. Tuttavia, l'autorita' doganale puo', con l'accordo
dell'interessato, fissare termini piu' brevi.
3. Quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorita' doganale, su
richiesta dell'interessato, puo' prorogare entro limiti ragionevoli, i termini
di cui ai paragrafi 1 e 2 per permettere l'utilizzazione autorizzata.
art. 141
Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
I casi e le condizioni particolari in cui si puo' far ricorso al regime
dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione sono
stabiliti secondo la procedura del comitato.
art. 142
Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dei
dazi all'importazione e' concesso per le merci che non sono menzionate nelle
disposizioni adottate a norma dell'articolo 141 o che, pur essendovi
menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione
dell'ammissione temporanea in esonero totale.
2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime di ammissione
temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in
cui si puo' ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal
comitato.
art. 143
Importo dei dazi in caso di ammissione temporanea in esonero parziale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci vincolate al
regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi
all'importazione e' pari al tre per cento per ogni mese o frazione di mese
durante il quale le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione
temporanea in esonero parziale dai dazi che sarebbero stati riscossi per tali
merci se queste fossero stato immesse in libera pratica il giorno in cui sono
state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
2. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere non deve in alcun caso
essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate
fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate
al regime dell'ammissione temporanea, non tenendo conto degli interessi
eventualmente applicabili.
3. Il trasferimento, ai sensi dell'articolo 90, dei diritti e degli obblighi
che discendono dal regime dell'ammissione temporanea non implica che lo
stesso sistema di esonero debba applicarsi a ciascuno dei periodi di
utilizzazione da prendere in considerazione.
4. Quando il trasferimento di cui al paragrafo 3 venga effettuato, con il
sistema dell'esonero parziale per i due titolari del regime durante uno
stesso mese, il titolare precedente e' debitore dell'importo dei dazi
all'importazione da pagare per tutto il mese.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
art. 144
Importo dell'obbligazione doganale sulle merci in ammissione temporanea.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando sorga un'obbligazione doganale riguardo a merci d'importazione,
l'importo della stessa e' determinato in base agli elementi di tassazione in
vigore per dette merci al momento dell'accettazione della dichiarazione
relativa al vincolo delle medesime al regime di ammissione temporanea.
Nei casi in cui e' prescritto dall'articolo 141, l'importo dell'obbligazione
e' tuttavia determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le
merci in questione nel momento indicato nell'articolo 214.
2. Quando per un motivo diverso dal vincolo al regime dell'ammissione
temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione sorga
un'obbligazione doganale per merci vincolate a tale regime, l'ammontare della
stessa e' pari alla differenza fra l'importo dei dazi determinato ai sensi
del paragrafo 1 e quello da pagare ai sensi dell'articolo 143.
art. 145
Regime di perfezionamento passivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi
standard previsto dagli articoli da 154 a 159 e quelle dell'articolo 123, il
regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori
del territorio doganale della Comunita' merci comunitarie per sottoporle ad
operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste
operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi
all'importazione.
2. L'esportazione temporanea delle merci comunitarie comporta l'applicazione
dei dazi all'esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre
formalita' previste per l'uscita di una merce comunitaria dal territorio
doganale della Comunita'
.
3. Si intende per:
a) merci di esportazione temporanea, le merci vincolate al regime di
perfezionamento passivo;
b) operazioni di perfezionamento, le operazioni di cui all'articolo 114,
paragrafo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino;
c) prodotti compensatori, tutti i prodotti risultanti da operazioni di
perfezionamento;
d) tasso di rendimento, la quantita' o la percentuale di prodotti
compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una deteminata
quantita' di merci in temporanea esportazione.
art. 146
Merci che non possono essere vincolate al regime di perfezionamento
passivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le merci
comunitarie:
-la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi
all'importazione,
-che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in
esenzione totale dai dazi all'importazione a motivo della loro utilizzazione
per fini particolari, e questo fino a quando siano applicabili le condizioni
stabilite per la concessione della predetta esenzione,
-la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni
all'esportazione o per le quali sia concesso, nel quadro della politica
agricola comune, un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni
a
motivo della loro esportazione.
2. Tuttavia, possono essere stabilite deroghe al paragrafo 1, secondo
trattino, secondo la procedura del comitato.
art. 147
Autorizzazione di perfezionamento passivo.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorizzazione di perfezionamento passivo e' rilasciata su richiesta
della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.
2. In deroga al paragrafo 1, il beneficio del regime di perfezionamento
passivo puo' essere accordato ad un'altra persona per le merci di origine
comunitaria ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, quando
l'operazione di perfezionamento consista nell'incorporare tali merci a merci
ottenute fuori della Comunita' e importate sotto forma di prodotti
compensatori, sempreche' il ricorso al regime contribuisca a favorire la
vendita di merci d'esportazione, senza che sia arrecato pregiudizio agli
interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o affini
ai prodotti compensatori importati.
I casi e le condizioni cui si applica il paragrafo 1 sono determinati secondo
la procedura del comitato.
art. 148
Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di perfezionamento
passivo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorizzazione e' concessa esclusivamente:
a) alle persone stabilite nella Comunita'
;
b) quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono
stati ottenuti dalla lavorazione di merci di temporanea esportazione. I casi
in cui si possono concedere deroghe alla presente lettera b) e le condizioni
in cui tali deroghe si applicano sono determinati secondo la procedura del
comitato;
c) sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento
passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei
trasformatori comunitari (condizioni economiche)
.
art. 149
Termine per la reimportazione di prodotti compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'autorita' doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti
compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della
Comunita'. Essa puo' prorogarlo su richiesta debitamente giustificata del
titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorita' doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione o,
ove occorra, il modo di determinazione di tale tasso.
art. 150
Esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione sui prodotti
compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione di cui all'articolo
151, paragrafo 1, e' concessa a patto che i prodotti compensatori siano
dichiarati per l'immissione in libera pratica a nome o per conto:
a) del titolare dell'autorizzazione, oppure
b) di ogni altra persona stabilita nella Comunita', sempre che essa abbia
ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e siano soddisfatte le
condizioni dell'autorizzazione.
2. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo
151, paragrafo 1 non e' concessa quando non siano soddisfatti una delle
condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo,
a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul
corretto funzionamento del suddetto regime.
art. 151
Modalita' di applicazione dell'esenzione totale o parziale dai dazi sui
prodotti compensatori.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
1. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui
all'articolo 145 consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione
relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei
dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci
di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio
doganale della Comunita' dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione
o dell'ultima operazione di perfezionamento.
2. L'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 e' calcolato in funzione
della quantita' e della specie delle merci considerate il giorno
dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di
perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro
applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in
libera pratica dei prodotti compensatori.
Il valore delle merci di temporanea esportazione e' quello preso in
considerazione per tali merci all'atto della determinazone del valore in
dogana dei prodotti compensatori, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1,
lettera b), punto i), oppure, se non e' possibile determinare il valore in
dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con
mezzi ragionevoli.
Tuttavia,
-talune imposizioni, determinate secondo la procedura del comitato, non sono
prese in considerazione per il calcolo dell'importo da detrarre,
-se, prima di essere vincolate al regime di perfezionamento passivo, le merci
di esportazione temporanea sono state immesse in libera pratica fruendo di
un'aliquota ridotta a motivo della loro utilizzazione per fini particolari,
finche' sono applicabili le condizioni stabilite per la concessione di detta
aliquota l'importo da detrarre e' l'importo dei dazi all'importazione
effettivamente riscosso al momento della loro immissione in libera pratica.
3. Quando le merci di temporanea esportazione potrebbero beneficiare, al
momento della loro immissione in libera pratica, di un'aliquota ridotta
o
nulla a motivo di una destinazione particolare, questa aliquota e' quella
presa in considerazione a patto che nel paese in cui e' stata effettuata
l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci in causa
abbiano formato oggetto di operazioni identiche a quelle previste per
siffatta destinazione.
4. Quando i prodotti compensatori beneficino di un provvedimento tariffario
preferenziale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e),
e
questa misura sia in vigore per le merci della stessa classificazione
tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi
all'importazione da prendere in considerazione per stabilire l'importo da
detrarre ai sensi del paragrafo 1 e' quella che sarebbe applicabile se le
merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali
puo' essere concessa questa misura preferenziale.
5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni adottate
o che potranno essere adottate nel quadro di scambi commerciali tra la
Comunita' e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai dazi all'importazione
per taluni prodotti compensatori.
art. 152
Riparazione gratuita di merci di temporanea esportazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di
temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica avviene in
esenzione totale dai dazi all'importazione sempre che sia comprovato, con
soddisfazione dell'autorita' doganale, che la riparazione e' stata effettuata
gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia
oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto dello stato
difettoso delle merci al momento della loro prima immissione in libera
pratica.
art. 153
Riparazione a titolo oneroso di merci di temporanea esportazione.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di
temporanea esportazione e tale riparazione sia effettuata a titolo oneroso,
l'esenzione parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145
consiste nel determinare l'importo dei dazi applicabili sulla base degli
elementi di tassazione inerenti ai prodotti compensatori alla data
dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di
questi prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo
uguale alle spese di riparazione, sempre che tali spese costituiscano l'unica
prestazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da
vincoli tra il medesimo e l'operatore.
In deroga all'articolo 151, possono essere determinati secondo la procedura
del comitato i casi e le condizioni particolari in cui si puo' effettuare
l'immissione in libera pratica delle merci in seguito ad un'operazione di
perfezionamento passivo prendendo il costo dell'operazione del
perfezionamento come base di tassazione per l'applicazione della tariffa
doganale delle Comunita' europee.
art. 154
Sistema degli scambi standard.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente
titolo IV applicabili a completamento delle disposizioni che precedono, che
una merce importata, qui di seguito denominata "prodotto di sostituzione"
,
sostituisca un prodotto compensatore.
2. L'autorita' doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard
quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci
comunitarie diverse da quelle contemplate dalla politica agricola comune
o
dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo l'articolo 159, le disposizioni applicabili ai prodotti
compensatori si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
4. L'autorita' doganale consente che i prodotti di sostituzione siano
importati, alle condizioni da essa stabilite, prima dell'esportazione delle
merci di esportazione temporanea (importazione anticipata)
.
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la
costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi
all'importazione.
art. 155
Caratteristiche dei prodotti di sostituzione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. I prodotti di sostituzione devono rientrare nella stessa nomenclatura
tariffaria, essere della stessa qualita' commerciale ed avere le stesse
caratteristiche tecniche delle merci di esportazione temporanea se queste
ultime avessero subito la riparazione prevista.
2. Quando le merci di esportazione temporanea sono state utilizzate prima
dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere gia' stati
utilizzati e non essere prodotti nuovi.
Tuttavia l'autorita' doganale puo' concedere deroghe a questa norma se il
prodotto di sostituzione e' stato fornito gratuitamente a motivo di
un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito
dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.
art. 156
Condizioni per l'ammissibilita' degli scambi standard.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Gli scambi standard sono ammessi solo quando e' possibile verificare se siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 155.
art. 157
Termine entro cui le merci di esportazione temporanea devono essere
esportate.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. In caso d'importazione anticipata, l'esportazione delle merci di
esportazione temporanea deve essere effettuata entro due mesi dalla data di
accettazione, da parte dell'autorita' doganale, della dichiarazione di
immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.
2. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorita'
doganale puo', su richiesta dell'interessato, prorogare il termine di cui al
paragrafo 1 entro limiti ragionevoli.
art. 158
Importo da detrarre in caso di importazione anticipata.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
In caso d'importazione anticipata e quando si applichi l'articolo 151,
l'importo da detrarre e' determinato in base agli elementi di tassazione
applicabili alle merci d'esportazione temporanea alla data dell'accettazione
della dichiarazione del loro vincolo al regime.
art. 159
Inapplicabilita' degli articoli 147, paragrafo 2 e 148, lettera b) agli
scambi standard.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'articolo 147, paragrafo 2 e l'articolo 148, lettera b) non si applicano nel
quadro degli scambi standard.
art. 160
Applicabilita' delle procedure del perfezionamento passivo per
l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le procedure previste nel quadro del perfezionamento passivo si applicano
anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale
comune.
art. 161
Regime dell'esportazione; dichiarazione d'esportazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1993
1. Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal
territorio doganale della Comunita'
.
L'esportazione comporta l'applicazione delle formalita' previste all'atto
dell'uscita, comprese misure di politica commerciale e, all'occorrenza, dei
dazi all'esportazione.
2. Ad esclusione delle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo
o
ad un regime di transito ai sensi dell'articolo 163 e fatto salvo l'articolo
164, qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata deve essere
vincolata al regime all'esportazione.
3. Non si considerano esportate fuori dal territorio doganale della Comunita'
le merci spedite a destinazione dell'isola di Helgoland.
4. Secondo la procedura del comitato sono stabiliti i casi e le condizioni in
cui le merci che escono dal territorio doganale della Comunita' non sono
soggette ad una dichiarazione di esportazione.
5. La dichiarazione d'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio
doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore e' stabilito,
ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate. Le
deroghe sono stabilite secondo la procedura del comitato.
art. 162
Svincolo delle merci per l'esportazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Lo svincolo delle merci per l'esportazione e' concesso a patto che le merci
considerate lascino il territorio doganale della Comunita' nello stato in cui
erano al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
art. 163
Regime di transito interno.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Il regime di transito interno consente, alle condizioni di cui ai paragrafi
2, 3 e 4, che merci comunitarie circolino da una localita' all'altra del
territorio doganale della Comunita', con attraversamento del territorio di un
paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale. Questa disposizione
lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera
b)
.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 puo' essere effettuata:
a) in base al regime di transito comunitario interno, purche' tale
possibilita' sia prevista da un accordo internazionale;
b) in base a carnets TIR (convenzione TIR)
;
c) in base a carnets ATA, utilizzati come documenti di transito;
d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la
navigazione sul Reno;
e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli
Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle
loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali)
.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a) si applicano mutatis mutandis
gli articoli 92, 94, 95, 96 e 97.
4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera da b) a f), le merci conservano la
loro posizione doganale solo a condizione che tale posizione sia stabilita
alle condizioni e nella forma prevista dalle disposizioni adottate secondo la
procedura del comitato.
art. 164
Condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare entro
e
temporaneamente fuori dal territorio doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere
soggette a regime doganale, da una localita' all'altra del territorio
doganale della Comunita' e temporaneamente fuori di detto territorio, senza
che muti la loro posizione doganale, sono stabilite secondo la procedura del
comitato.
art. 165
Ulteriore applicabilita' del regime di transito comunitario.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il regime del transito comunitario interno e' parimenti applicabile nel caso
in cui una disposizione comunitaria ne preveda espressamente l'applicazione.
art. 166
Definizione di zona franca e di deposito franco.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della
Comunita' o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in
cui:
a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi
all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione,
come merci non situate nel territorio doganale della Comunita', purche' non
siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale,
ne' utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla
regolamentazione doganale;
b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo
preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in
tale deposito franco, di misure
esportazione.
connesse, in linea di massima, alla loro
Individuazione da parte
art. 167
degli stati di zone franche; costruzione di
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
immobili nelle zone franche.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale
della Comunita' a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona.
I
locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli
Stati membri.
3. Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designate a norma
dell'articolo 168 bis. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di
uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.
4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile e' subordinata
a
un'autorizzazione preventiva dell'autorita' doganale.
art. 168
Sorveglianza sulle zone franche; controlli su persone e mezzi che
entrano o escono in zone franche; limiti all'accesso in zone franche.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. I limiti e i punti di entrata e di uscita delle zone franche, escluse
quelle designate a norma dell'articolo 168 bis, e dei depositi franchi sono
sottoposti alla sorveglianza delle autorita' doganali.
2. Le persone nonche' i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca
o
in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo
doganale.
3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco puo' essere vietato
alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza
delle disposizioni previste dal presente codice.
4. L'autorita' doganale puo' controllare le merci che entrano in una zona
franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per
consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve
accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata
all'autorita' doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona
all'uopo designata dalla predetta autorita'. Quando tale controllo sia
richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorita'
doganale.
art. 168 - bis
Designazione delle zone franche secondo le modalita' del regime di
deposito doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Le autorita' doganali possono designare le zone franche nelle quali
vengono effettuati i controlli e le formalita' doganali e nelle quali le
disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le
modalita' del regime del deposito doganale.
Gli articoli 170, 176 e 180 non si applicano alle zone franche cosi'
designate.
2. I riferimenti alle zone franche negli articoli 37, 38 e 205 non si
applicano alle zone franche di cui al paragrafo 1.
art. 169
Merci collocabili in zone e depositi franchi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Possono essere collocate in una zona franca o in un deposito franco merci non
comunitarie e merci comunitarie.
Tuttavia, l'autorita' doganale puo' esigere che le merci pericolose, che
potrebbero alterare le altre merci o richiedono, per altri motivi,
particolari istallazioni, siano collocate in locali appositamente attrezzati
per riceverle.
art. 170
Entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
1. Fatto salvo l'articolo 168, paragrafo 4, l'entrata di merci in una zona
franca o in un deposito franco non comporta ne' la loro presentazione
all'autorita' doganale, ne' il deposito di una dichiarazione in dogana.
2. Sono presentate all'autorita' doganale e formano oggetto delle formalita'
doganali previste le merci:
a) che sono state vincolate a un regime doganale e la cui entrata in una
zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento di tale
regime; tuttavia, la presentazione non e' richiesta se il regime doganale
in questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;
b) che sono state collocate in una zona franca o in un deposito franco sulla
base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;
c) che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera b)
;
d) che entrano in una zona franca o in un deposito franco direttamente
dall'esterno del territorio doganale della Comunita'
.
3. L'autorita' doganale puo' esigere che le merci soggette a dazi
all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione
siano segnalate al servizio delle dogane.
4. Su richiesta dell'interessato, l'autorita' doganale attesta la posizione
comunitaria o non comunitaria delle merci collocate in una zona franca o in
un deposito franco.
art. 171
Permanenza delle merci nella zona franca o nel deposito franco.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La permanenza delle merci in una zona franca o in un deposito franco non
e' soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per talune merci di cui all'articolo 166, lettera b), contemplate dalla
politica agricola comune, possono essere stabilite termini particolari
secondo la procedura del comitato.
art. 172
Attivita' che possono compiersi in una zona franca o in un deposito
franco.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Alle condizioni previste dal presente codice in una zona franca o in un
deposito franco e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale
o
commerciale oppure di prestazione di servizi. L'esercizio di queste attivita'
e' preliminarmente notificato all'autorita' doganale.
2. L'autorita' doganale puo' disporre taluni divieti o limitazioni per le
attivita' di cui al paragrafo 1, tenuto conto della qualita' delle merci
oggetto di tali attivita' o delle esigenze di sorveglianza doganale.
3. L'autorita' doganale puo' vietare l'esercizio di un'attivita' in una zona
franca o in un deposito franco alle persone che non offrono le garanzie
necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal
presente codice.
art. 173
Regimi ai quali possono essere destinate le merci non comunitarie
collocate in una zona franca o in un deposito franco.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco
possono, durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco:
a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dal regime
considerato e dall'articolo 178;
b) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, delle manipolazioni usuali
di cui all'articolo 109, paragrafo 1;
Pagina 53
Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni
previste da tale regime.
Tuttavia, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del
vecchio porto franco di Amburgo, nelle zone franche delle isole Canarie,
delle Azzorre, di Madera e dei dipartimenti d'oltremare non sono soggette
alle condizioni economiche.
Cio' nonostante, per quanto riguarda il vecchio porto franco di Amburgo, se
in un determinato settore economico, le condizioni di concorrenza risultano
pregiudicate nella Comunita' per effetto di tale deroga, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide
di applicare condizioni economiche all'attivita' economica corrispondente
esercitata nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo;
d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale
alle condizioni previste da tale regime;
e) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni
previste da tale regime;
f) essere abbandonate conformemente all'articolo 182;
g) essere distrutte, sempre che l'interessato fornisca all'autorita' doganale
tutte le informazioni che questa ritenga utili.
Quando le merci sono vincolate ad uno dei regimi di cui alle lettere c), d)
o
e), gli Stati membri possono, nella misura necessaria per tener conto delle
condizioni di funzionamento e di controllo doganale delle zone franche o dei
depositi franchi, adeguare le modalita' di controllo previste in materia.
art. 174
Manipolazioni ammesse relativamente alle merci contemplate dalla
politica agricola comune.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le merci comunitarie di cui all'articolo 166, lettera b), contemplate dalla
politica agricola comune, possono formare oggetto unicamente delle
manipolazioni espressamente previste per queste merci ai sensi dell'articolo
109, paragrafo 2. Queste manipolazioni possono essere effettuate senza
autorizzazione.
art. 175
Consumo ed utilizzo di merci nelle zone franche e nei depositi franchi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando non si applichino gli articoli 173 e 174 le merci non comunitarie
di cui all'articolo 166, lettera b), non possono essere consumate
o
utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.
2. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento
e
nella misura di cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non
osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in
libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette
all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola
comune o di politica commerciale. In tal caso, non e' necessaria una
dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
E' tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere
imputate ad un contingente o ad un massimale.
art. 176
Contabilita' di magazzino relativa a zone franche e depositi franchi.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Chiunque eserciti un'attivita' di magazzinaggio, lavorazione
o
trasformazione, oppure di vendita o acquisto di merci in una zona franca o in
un deposito franco deve tenere una contabilita' di magazzino nella forma
approvata dall'autorita' doganale. Non appena introdotte nei locali della
predetta persona le merci devono essere iscritte negli appositi registri.
Tale contabilita' di magazzino deve consentire all'autorita' doganale
d'individuare le merci e di seguirne gli spostamenti.
2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi
documenti sono tenuti a disposizione dell'autorita' doganale. Il
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, e'
considerato parte dello stesso.
Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del
territorio doganale della Comunita' o provenienti da una zona franca per
uscire direttamente dal territorio doganale della Comunita', e' presentata
una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis, 36 ter e 36
quater o 182 bis, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, a seconda del caso.
"
art. 177
Uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di normative
doganali specifiche, le merci che escono da una zona franca o da un deposito
franco possono essere:
-esportate o riesportate fuori dal territorio doganale della Comunita'
oppure - introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunita'
.
Le disposizioni del titolo III, esclusi gli articoli da 48 a 53 per quanto
riguarda le merci comunitarie, si applicano alle merci introdotte in altre
parti di tale territorio, sempreche' non si tratti di merci la cui uscita da
tale zona avviene via mare o per via aerea senza essere vincolate ad un
regime di transito o ad altro regime doganale.
art. 178
Determinazione dell'obbligazione doganale per le merci non comunitarie
collocate in zone franche o depositi franchi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale e il
valore in dogana di questa merce si basi sul prezzo effettivamente pagato
o
da pagare che comprende le spese di magazzinaggio e di conservazione delle
merci durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco,
queste spese non debbono essere comprese nel valore in dogana, sempreche'
siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per tale merce.
2. Quando la suddetta merce abbia subito, nella zona franca o nel deposito
franco, manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, la
qualita', il valore in dogana e la quantita' da prendere in considerazione
per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono,
a
richiesta del dichiarante e sempre che dette manipolazioni abbiano formato
oggetto di un'autorizzazione rilasciata in conformita' del paragrafo 3 del
predetto articolo, quelle che sarebbero da prendere in considerazione per
tale merce, nel momento previsto dall'articolo 214, se questa non avesse
subito le manipolazioni di cui sopra. Deroghe a tale disposizione possono
tuttavia essere stabilite secondo la procedura del comitato.
art. 179
Destinazioni da attribuire alle merci comunitarie contemplate dalla
politica agricola comune.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, collocate
in una zona franca o in un deposito franco e quelle di cui all'articolo 166,
lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa
che concede loro, a motivo del loro collocamento in zona franca o in deposito
franco, il beneficio di misure connesse, in linea di massima, alla loro
esportazione.
2. Se queste merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale
della Comunita' oppure se, entro il termine stabilito in applicazione
dell'articolo 171, paragrafo 2, non hanno formato oggetto di alcuna richiesta
per ricevere una destinazione di cui al paragrafo 1, l'autorita' doganale
adotta le misure previste dalla normativa specifica relativa al caso di
mancata osservanza della destinazione prevista.
art. 180
Posizione delle merci introdotte o reintrodotte in altre parti del
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territorio doganale o vincolate ad un regime doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Se le merci vengono introdotte o reintrodotte in altre parti del
territorio doganale della Comunita' o vincolate ad un regime doganale,
l'attestazione di cui all'articolo 170, paragrafo 4, puo' essere utilizzata
per provare la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci
considerate.
2. Quando da tale attestazione o in altro modo, non risulti che le merci
hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, tali merci sono
considerate:
-per l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei titoli di esportazione
nonche' delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica
commerciale, come merci comunitarie, -negli altri casi, come merci non
comunitarie.
art. 181
Controlli dell'autorita' doganale sulle merci esportate o riesportate
da una zona franca o da un deposito franco.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
L'autorita' doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia
di esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi
o regime di transito interno, nonche' le disposizioni del titolo V, quando
le merci provenienti da una zona franca o da un deposito franco devono
uscire dal territorio doganale della Comunita'
.
art. 182
Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le merci non comunitarie possono essere:
-riesportate fuori del territorio doganale della Comunita'
;
-distrutte;
-abbandonate
al pubblico erario, quando cio' sia previsto dalla normativa
nazionale.
2. La riesportazione comporta all'occorrenza l'applicazione delle formalita'
previste per l'uscita delle merci, ivi comprese misure di politica
commerciale.
Possono essere determinati, secondo la procedura del comitato, i casi in cui
merci non comunitarie possono essere vincolate a un regime sospensivo ai fini
della non applicazione di misure di politica commerciale all'esportazione.
3. Ad eccezione dei casi determinati secondo la procedura del comitato, la
riesportazione o la distruzione sono preventivamente notificate alle
autorita' doganali. Quest'ultima vieta misure di cui al paragrafo 2, primo
comma lo prevedano. Quando sono destinate a essere riesportate merci che
durante il loro soggiorno nel territorio doganale della Comunita' erano
vincolate ad un regime doganale economico, deve essere presentata una
dichiarazione in dogana ai sensi degli articoli da 59 a 78. In tal caso si
applica l'articolo 161, paragrafi 4 e 5. L'abbandono deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni nazionali.
4. La distruzione o l'abbandono non deve comportare alcuna spesa per il
pubblico erario.
5. Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dalla distruzione delle
merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci
non comunitarie.
Essi rimangono soggetti a vigilanza doganale fino al momento previsto
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
dall'articolo 37, paragrafo 2.
art. 182 - bis
Procedura per le merci che escono dal territorio doganale.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunita', salvo se
trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque
territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale, senza fare scalo
all'interno di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in
dogana oppure, se non e' richiesta la dichiarazione in dogana, di una
dichiarazione sommaria.
2. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
-il
termine entro il quale la dichiarazione in dogana o una dichiarazione
sommaria deve essere presentata all'ufficio doganale di esportazione prima
che le merci escano dal territorio doganale della Comunita'
,
-le
norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al
primo trattino,
-le
condizioni alle quali si puo' derogare all'obbligo della dichiarazione
sommaria o adattare tale obbligo,
e
-
i
casi in cui e le condizioni alle quali le merci che escono dal
territorio doganale della Comunita' non formano oggetto di una
dichiarazione in dogana oppure di una dichiarazione sommaria, in funzione
di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di
merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorche' accordi
internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.
art. 182 - ter
Destinazione doganale per
dichiarazione in dogana. (N.d.R.
2 del regolamento (CE) n.648/2005).
cui
Per gli
risulta
effetti
necessaria
vedasi l'artuna
icolo
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunita' e'
attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria, a norma della
legislazione doganale, una dichiarazione in dogana, quest'ultima e'
presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci debbano
lasciare il territorio doganale della Comunita'
.
2. L'ufficio doganale di esportazione, qualora sia diverso dall'ufficio
doganale di uscita, comunica immediatamente o rende disponibili, per via
elettronica, all'ufficio doganale di uscita le necessarie indicazioni.
3. La dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni previste per la
dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quinquies, paragrafo 1.
4. Se la dichiarazione in dogana e' presentata senza utilizzare procedimenti
informatici, l'autorita' doganale sottopone i dati al medesimo livello di
gestione del rischio applicato alle dichiarazioni in dogana presentate
utilizzando un procedimento informatico.
art. 182 - quater
Merci in uscita dal territorio doganale con presentazione di
dichiarazione sommaria. (N.d.R. Per gli effetti vedasi l'articolo
2
del regolamento (CE) n.648/2005)
.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunita' non e'
attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una
dichiarazione in dogana, e' presentata una dichiarazione sommaria
all'ufficio doganale di uscita prima che le merci debbano lasciare il
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
territorio doganale della Comunita'
.
2. Le autorita' doganali possono consentire di presentare la dichiarazione
sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo
comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le
necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.
3. Le autorita' doganali possono consentire che la presentazione di una
dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica
e
dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico
dell'operatore economico.
art. 182 - quinquies
Procedura del comitato. (N.d.R. Per gli effetti vedasi l'articolo
2 del regolamento (CE) n.648/2005)
.
Testo: in vigore dal 11/05/2005
1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati
e
un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni
necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei
controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando,
laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.
2. La dichiarazione sommaria e' presentata utilizzando un procedimento
informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali
o
relative al trasporto, purche' contengano le indicazioni necessarie.
L'autorita' doganale puo' accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea
in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo
livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie
presentate utilizzando un procedimento informatico.
3. La dichiarazione sommaria e' presentata:
a) dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilita' del
loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunita';
o
b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di
provvedere alla loro presentazione presso l'autorita' doganale
competente;
o
c) da un rappresentante di una delle persone di cui alle lettere a) o b)
.
4. A sua richiesta, la persona di cui al paragrafo 3 e' autorizzata
a
modificare una o piu' indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la
presentazione della stessa. Non e' tuttavia possibile alcuna modifica dopo
che l'autorita' doganale:
a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria
che intende esaminare le merci;
o
b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette;
o
c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.
art. 183
Controllo sulle merci che escono dal territorio doganale della
comunita'
.
Testo: in vigore dal 22/10/1992
Le merci che escono dal territorio doganale della Comunita' sono soggette al
controllo doganale.
Possono essere oggetto di controlli da parte dell'autorita' doganale
conformemente alle disposizioni vigenti. Esse devono lasciare questo
territorio utilizzando, se del caso, il canale stabilito dall'autorita'
doganale e secondo le modalita' fissate dalla medesima autorita'
.
art. 184
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Franchigie.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di circostanze particolari,
viene concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione
all'atto dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci.
art. 185
Esenzione dai dazi all'importazione sulle merci in reintroduzione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori del territorio
doganale della Comunita' vi sono reintrodotte e immesse in libera pratica
entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta
dell'interessato.
Tuttavia, - il termine di tre anni puo' essere superato per tener conto di
circostanze particolari;
-se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della
Comunita', le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica,
col beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo o motivo della
loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo
1
puo' essere accordata soltanto qualora esse siano utilizzate nuovamente per
gli stessi fini.
Se dette merci non sono utilizzate per gli stessi fini, l'importo dei dazi
all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo
eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se
quest'ultimo importo e' superiore a quello risultante dall'immissione in
libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun
rimborso.
2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non e'
concessa per:
a) le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunita' nel
quadro del regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si
trovino nello stato in cui sono state esportate;
b) le merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone
l'esportazione in paesi terzi. I casi e le condizioni in cui si puo' derogare
a tale disposizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.
art. 186
Condizioni per l'applicabilita' dell'esenzione dai dazi
all'importazione sulle merci in reintroduzione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 185 e' concessa
unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state
esportate. I casi e le condizioni in cui si puo' derogare a tale condizione
sono stabiliti secondo la procedura del comitato.
art. 187
Agevolazioni sui prodotti compensatori in reintroduzione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Gli articoli 185 e 186 si applicano, in quanto compatibili ai prodotti
compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di
perfezionamento attivo.
L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge e' determinato secondo
le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo,
considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di
immissione in libera pratica.
art. 188
Esenzione dai dazi sui prodotti della pesca marittima e altri prodotti
estratti dal mare immessi in libera pratica.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), sono esonerati dai dazi
all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare
territoriale di un paese terzo da navi immatricolate o registrate in uno
Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a), a bordo
di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera
a )
.
art. 189
Garanzia per l'adempimento dell'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando, in applicazione della normativa doganale, l'autorita' doganale
esige la costituzione di una garanzia per assicurare l'adempimento
dell'obbligazione doganale, questa garanzia deve essere prestata dal debitore
o dalla persona che puo' diventarlo.
2. Per la medesima obbligazione doganale l'autorita' doganale puo' richiedere
la costituzione di una sola garanzia.
Quando una garanzia e' fornita nell'ambito di un regime doganale che puo'
essere utilizzato per una determinata merce in vari Stati membri, tale
garanzia e' valida negli Stati membri interessati se lo prevedono le
disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.
3. L'autorita' doganale puo' permettere che la garanzia sia costituita da un
terzo in luogo e vece della persona cui era stata chiesta.
4. Non viene chiesta alcuna garanzia quando il debitore o la persona che puo'
diventarlo e' un'amministrazione pubblica.
5. L'autorita' doganale puo' non esigere la costituzione della garanzia
quando l'importo da garantire non superi 500 ECU.
art. 190
Garanzia a titolo facoltativo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Se la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo
facoltativo, e' a discrezione dell'autorita' doganale richiederla qualora
l'adempimento nei termini prescritti dell'obbligazione doganale, che e' sorta
o che puo' sorgere, non venga effettuato in modo inequivocabile.
Quando la garanzia di cui al primo comma non e' richiesta, l'autorita'
doganale puo' nondimeno chiedere alla persona di cui all'articolo 189,
paragrafo 1 un impegno in merito agli obblighi che questa e' legalmente tenuta
ad osservare.
2. La garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, puo' essere richiesta:
-contestualmente all'applicazione della normativa che prevede la possibilita'
di chiedere la costituzione di una tale garanzia, oppure
-in qualsiasi momento successivo, quando l'autorita' doganale constati che
l'adempimento nei termini stabiliti dell'obbligazione doganale, che e' sorta
o
che puo' sorgere, non viene effettuato in modo inequivocabile.
art. 191
Garanzia globale per piu' operazioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
A richiesta della persona di cui all'articolo 189, paragrafo 1 o 3,
l'autorita' doganale permette che venga costituita una garanzia globale per
piu' operazioni che comportino o possano comportare il sorgere di
un'obbligazione doganale.
art. 192
Importo della garanzia.
Testo: in vigore dal 10/05/1999
1. Quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una
garanzia, e fatte salve le disposizioni particolari del regime del transito
previste secondo la procedura del comitato, l'autorita' doganale stabilisce
l'importo della stessa in misura pari a:
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
-all'importo esatto dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali da
garantire se tale importo puo' essere determinato con certezza al momento in
cui la garanzia e' richiesta;
-all'importo piu' elevato, stimato dall'autorita' doganale,
dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali che sono sorte o che possono
sorgere negli altri casi.
In caso di garanzia globale costituita per obbligazioni doganali il cui
importo vari nel tempo, essa deve ammontare ad un livello tale da coprire, in
qualsiasi momento, il livello delle obbligazioni doganali considerate.
2. Quando la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia
a
titolo facoltativo e l'autorita' doganale la richieda, quest'ultima ne
stabilisce l'importo in modo che il suo livello non superi quello di cui al
paragrafo 1.
3. I casi e le condizioni in cui puo' essere costituita una garanzia
forfettaria sono stabiliti secondo la procedura del comitato.
art. 193
Modi di costituzione della garanzia.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La garanzia puo' essere costituita:
-da un deposito in contanti, oppure
-da una fideiussione.
art. 194
Costituzione della garanzia mediante deposito in contanti.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta dello Stato
membro in cui viene richiesta la garanzia.
Sono equiparate ad un deposito in contanti:
-la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall'organismo che
lo ha emesso, in qualsiasi modo ritenuto soddisfacente dall'autorita'
doganale;
-la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e sia
riconosciuto dalla predetta autorita'
.
2. Il deposito in contanti o quello equiparato deve essere costituito
nell'osservanza delle disposizioni dello Stato membro in cui e' richiesta la
garanzia.
art. 195
Costituzione della garanzia mediante fideiussione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore
l'importo garantito dell'obbligazione doganale allorche' essa diviene
esigibile. Il fideiussore e' un terzo, stabilito nella Comunita'
e
riconosciuto dall'autorita' doganale di uno Stato membro.
l'autorita' doganale puo' rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se
questo non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione
doganale entro i termini prescritti.
art. 196
Scelta della modalita' di costituzione della garanzia.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La persona tenuta a prestare la garanzia ha facolta' di scegliere una delle
modalita' di costituzione di cui all'articolo 193.
Tuttavia, l'autorita' doganale puo' non accettare il tipo di garanzia
proposto quando esso sia incompatibile con il buon funzionamento della
procedura doganale interessata. Cio' vale parimenti per la garanzia proposta.
L'autorita' doganale puo' esigere che tipo di garanzia scelto venga mantenuto
per un periodo determinato.
art. 197
Tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo
prevedono, l'autorita' doganale puo' accettare tipi di garanzia diversi da
quelli di cui all'articolo 193, purche' questi garantiscano in modo
equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale.
L'autorita' doganale rifiuta la garanzia proposta dal debitore quando questa
non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale.
2. Con la stessa riserva di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorita'
doganale puo' accertare un deposito in contanti senza che siano soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1.
art. 198
Garanzia complementare e garanzia nuova in sostituzione della garanzia
iniziale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando constati che la garanzia prestata non assicura o non assicura piu'
l'effettivo o integrale adempimento dell'obbligazione doganale entro
i
termini prescritti, l'autorita' doganale esige che la persona di cui
all'articolo 189, paragrafo 1, fornisca, a sua scelta, una garanzia
complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione della garanzia
iniziale.
art. 199
Svincolo della garanzia.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La garanzia non puo' essere svincolata finche' l'obbligazione doganale per
la quale e' stata costituita non si e' estinta o non puo' piu' sorgere. La
garanzia deve essere svincolata non appena l'obbligazione doganale e' estinta
o non puo' piu' sorgere.
2. Quando l'obbligazione doganale e' parzialmente estinta o non puo' piu'
sorgere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene,
a
richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo
stesso non lo giustifichi.
art. 200
Deroghe in materia di garanzia in applicazione di convenzioni
internazionali.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Disposizioni in deroga a quelle del presente capitolo saranno adottate, se
necessario, secondo la procedura del comitato, per tener conto di convenzioni
internazionali.
art. 201
Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi
all'importazione, oppure
b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale
esonero dai dazi all'importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della
dichiarazione in dogana.
3. Il debitore e' il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta e'
parimenti debitrice la persona per conto della quale e' presentata la
dichiarazione in dogana.
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e'
redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale
o
parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati
necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto
ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneita', possono parimenti
essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
art. 202
Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
a) all'irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunita' di una
merce soggetta a dazi all'importazione, oppure
b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco,
alla sua irregolare introduzione in un'altra parte di detto territorio.
Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s'intende
qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41
dell'articolo 177, secondo trattino.
2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'introduzione irregolare.
3. Sono debitori:
-la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,
-le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo,
secondo ragione sapere che essa era irregolare,
e
-le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano
o
avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita
o
ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.
art. 203
Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
-alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi
all'importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al
controllo doganale.
3. I debitori sono:
-la parte che ha sottratto la merce al controllo doganale,
-le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo,
secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al
controllo doganale,
-le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero
dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che
si trattava di merce sottratta al controllo doganale e,
-se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la
permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime
doganale al quale la merce e' stata vincolata.
art. 204
Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce
soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea
oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui e' stata vincolata, oppure
b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una
merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto
o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari, in casi
diversi da quelli di cui all'articolo 203 sempre che non si constati che tali
inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto
funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L'obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l'obbligo
la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale oppure nel momento in
cui la merce e' stata vincolata al regime doganale considerato quando si
constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni
stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un
dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della
merce a fini particolari.
3. Il debitore e' la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli
obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
permanenza in custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale
cui la merce e' stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite
per il vincolo della merce a tale regime.
art. 205
Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
-al consumo o all'utilizzazione, in zona franca o in deposito franco, in
condizioni diverse da quelle previste dalle normativa in vigore, di una merce
soggetta a dazi all'importazione.
In caso di scomparsa di merci e nel caso in cui tale scomparsa non possa
essere giustificata in modo soddisfacente presso l'autorita' doganale, questa
puo' considerare che le merci sono state consumate o utilizzate nella zona
franca o nel deposito franco.
2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce e' consumata o utilizzata
per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa
in vigore.
3. Il debitore e' la persona che ha consumato o utilizzato la merce nonche'
le persone che hanno partecipato a questo consumo o a questa utilizzazione
sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale consumo o tale
utilizzazione avveniva in condizioni diverse da quelle previste dalla
normativa in vigore.
Quando, in caso di scomparsa di merci, l'autorita' doganale ritiene che
queste siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito
franco e che non sia possibile applicare il comma precedente, la persona
tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale e' l'ultima persona che,
a
conoscenza dell'autorita', e' stata in possesso delle merci.
art. 206
Mancata insorgenza dell'obbligazione doganale per distruzione o perdita
della merce.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. In deroga agli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), si ritiene che
non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando
l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi risultanti:
-dagli articoli da 38 a 41 e dall'articolo 177, secondo trattino, oppure
-dalla permanenza della merce considerata in custodia temporanea, oppure
-dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce e' stata vincolata, e'
dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per
una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza
maggiore ovvero con l'autorizzazione dell'autorita' doganale.
Ai sensi del presente paragrafo, una merce e' irrimediabilmente persa quando
sia inutilizzabile per chiunque.
2. Si ritiene anche che non sorga piu' alcuna obbligazione doganale
all'importazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo
di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione
per fini particolari, quando la medesima venga esportata o riesportata con
l'autorizzazione delle autorita' doganali.
art. 207
Trattamento fiscale di rottami e residui risultanti dalla distruzione
della merce.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando, conformemente all'articolo 206, paragrafo 1, si ritiene che non sorga
piu' alcuna obbligazione doganale nei confronti di una merce immessa in
libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo
della sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e i residui
risultanti da questa distruzione sono considerati merci non comunitarie
art. 208
Deduzione dall'importo dell'obbligazione doganale del dazio
all'importazione corrisposto sulle merci immesse in libera pratica.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando, conformemente all'articolo 203 o 204, sorge un'obbligazione doganale
per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione
ridotto a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, l'importo
pagato al momento dell'immissione in libera pratica e' dedotto dall'importo
dell'obbligazione doganale.
Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, quando sorga
un'obbligazione doganale, per i rottami e i residui risultanti dalla
distruzione della merce.
art. 209
Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:
-all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunita', con una
dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.
2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata la
dichiarazione in dogana.
3. Il debitore e' il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, e'
parimenti debitrice la persona per conto della quale e' fatta la
dichiarazione.
art. 210
Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:
-all'uscita fuori del territorio doganale della Comunita', senza
dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.
2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce esce dal predetto
territorio.
3. Il debitore e'
:
-la persona che ha effettuato l'atto di uscita,
-nonche' le persone che hanno partecipato a tale atto sapendo o dovendo
ragionevolmente sapere che non era stata presentata alcuna dichiarazione in
dogana, anche se avrebbe dovuto esserlo.
art. 211
Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:
-all'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce
dal territorio doganale della Comunita' in esonero totale o parziale dai dazi
all'esportazione.
2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce ha ricevuto una
destinazione diversa da quella che ne ha permesso l'uscita dal territorio
doganale della Comunita' in esonero totale o parziale dai dazi
all'esportazione, o, se l'autorita' doganale non ha avuto la possibilita' di
determinare tale momento, quando scade il termine stabilito per fornire la
prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto
a
tale esonero.
3. Il debitore e' il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, e'
parimenti debitrice la persona per conto della quale e' fatta la
dichiarazione.
art. 212
Merci oggetto di misure che ne vietino o limitino l'importazione
e
l'esportazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'obbligazione doganale di cui agli articoli da 201 a 205 e da 209 a 211
sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di
qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunita'
di moneta falsa e di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel
circuito economico strettamente controllato dalle autorita' competenti per
essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta il sorgere di
un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle
infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta
allorche' la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi
doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che
l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali.
art. 212 - bis
Franchigia o esenzione da dazi.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un
trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua
destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale
o
parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli
articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale
franchigia o esonero e' altresi' applicabile ai casi in cui sorge
un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211,
a
condizione che il comportamento dell'interessato non implichi ne' manovra
fraudolenta ne' negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che
sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento
favorevole, della franchigia o dell'esonero.
art. 213
Debitori in solido per l'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando per una medesima obbligazione doganale esistono piu' debitori, essi
sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.
art. 214
Determinazione dell'obbligazione doganale; momento in cui sorge
l'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice
e
fatto salvo il paragrafo 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi
all'esportazione applicabili a una merce e' determinato in base agli elementi
di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa
obbligazione doganale.
2. Quando non e' possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge
l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per
determinare gli elementi di tassazione propri della merce considerata e'
quello in cui l'autorita' doganale constata che la merce si trova in una
situazione che fa sorgere l'obbligazione doganale.
Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorita' doganale
dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale e' sorta in un
momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei
dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce
considerata e' determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri
nel momento piu' lontano nel tempo a cui si puo' far risalire l'obbligazione
doganale sulla scorta delle informazione disponibili.
3. Sono applicati interessi compensativi, nei casi e alle condizioni definiti
dalle disposizioni stabilite secondo la procedura del comitato, per evitare
che si ottenga un vantaggio finanziario a motivo del rinvio della data in cui
l'obbligazione doganale sorge o viene contabilizzata.
art. 215
Luogo di nascita dell'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. L'obbligazione doganale sorge:
-nel luogo in cui si produce il fatto generatore di tale obbligazione,
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
- oppure, se detto luogo non puo' essere determinato, nel luogo in cui
l'autorita' doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha
fatto sorgere l'obbligazione doganale,
- oppure, qualora la merce sia stata vincolata ad un regime doganale che non
e' appurato e qualora il luogo non possa essere determinato a norma del primo
o del secondo trattino entro un termine stabilito, all'occorrenza, secondo la
procedura del comitato, nel luogo in cui la merce e' stata vincolata oppure
viene introdotta nel territorio doganale della Comunita' nel regime in
questione.
2. Quando gli elementi d'informazione di cui l'autorita' doganale dispone le
permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era gia' sorta quando la
merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia
sorta nel luogo in cui e' possibile stabilire che essa si trovava nel momento
piu' lontano nel tempo a cui si puo' far risalire l'obbligazione doganale.
3. Le autorita' doganali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 217 sono quelle
dello Stato membro in cui, in base alle disposizioni del presente articolo, e'
sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale.
4. Se un'autorita' doganale constata che, a norma dell'articolo 202, e' sorta
un'obbligazione doganale in un altro Stato membro e l'importo della stessa e'
inferiore a 5.000 EUR, si considera che l'obbligazione doganale sia sorta
nello Stato membro in cui e' avvenuta la constatazione.
art. 216
Trattamento tariffario preferenziale per merci comunitarie in base ad
accordi internazionali.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunita' e taluni paesi
terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi di un
trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunita'
ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state
ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie
incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi
all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei
paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere
un'obbligazione doganale all'importazione.
2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale e' il momento in cui
l'autorita' doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in
questione.
3. Il debitore e' il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta e'
parimenti debitrice la persona per conto della quale e' fatta la
dichiarazione.
4. L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione
doganale e' stabilito allo stesso modo come se si trattasse di
un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data,
della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione
per porre fine al regime di perfezionamento attivo.
art. 217
Contabilizzazione degli importi dei dazi.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Ogni importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante
da un'obbligazione doganale, in seguito denominato "importo dei dazi", deve
essere calcolato dall'autorita' doganale non appena disponga degli elementi
necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro
supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)
.
Il primo comma non si applica quando:
a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione
provvisorio;
b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello
determinato in base ad una informazione vincolante;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino
l'autorita' doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato
ammontare.
L'autorita' doganale puo' non contabilizzare gli importi di dazi che, ai
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
sensi dell'articolo 221, paragrafo 3, non possono essere comunicati al
debitore in seguito alla scadenza del termine previsto.
2. Le modalita' pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono
stabiliti dagli Stati membri. Queste modalita' possono essere diverse
a
seconda che l'autorita' doganale, tenuto conto delle condizioni in cui e'
sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti
importi.
art. 218
Termini per la contabilizzazione degli importi dei dazi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della
dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione
temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione o da qualsiasi altro
atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la
contabilizzazione dell'importo corrispondente a questa obbligazione deve
intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al piu' tardi, due giorni
dopo lo svincolo della merce.
Tuttavia, sempre che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli
importi relativi alle merci per le quali e' stato disposto lo svincolo
a
beneficio della medesima persona durante un periodo stabilito dall'autorita'
doganale, non puo' eccedere trentun giorni, puo' formare oggetto, al termine
di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione
deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del periodo
considerato.
2. Quando alcune disposizioni prevedano che lo svincolo di una merce puo'
essere concesso in attesa che siano soddisfatte talune condizioni previste
dal diritto comunitario di cui dipendono la determinazione dell'importo
dell'obbligazione sorta e la sua riscossione, la contabilizzazione deve
avvenire, al piu' tardi, entro due giorni dalla data in cui e'
definitivamente determinato o fissato l'importo dell'obbligazione o stabilito
l'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla medesima.
Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o un
dazio provvisorio di compensazione, la contabilizzazione di questo dazio deve
avvenire, al piu' tardi, entro due mesi dalla data in cui il regolamento che
istituisce il dazio antidumping o il dazio di compensazione definitivo e'
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
3. In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse da
quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti
deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorita' doganale e' in
grado di:
a) calcolare l'importo dei dazi considerati,
e
b) determinare il debitore.
art. 219
Proroga dei termini di contabilizzazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 218 possono essere
prorogati:
a) per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri,
in particolare in caso di contabilita' centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorita'
doganale di rispettare detti termini.
I termini cosi' prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di
forza maggiore.
art. 220
Contabilizzazione a posteriori.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia
stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato
contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve
avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorita' doganale si e' resa
conto della situazione in atto ed e' in grado di calcolare l'importo
legalmente dovuto e di determinare il debitore (contabilizzazione
a
posteriori). Questo termine puo' essere prorogato conformemente all'articolo
219.
2. Eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma,
non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
a) la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli
a
un livello inferiore all'importo legalmente dovuto e' stata presa in base
a
disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una
decisione giudiziaria;
b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non e' stato contabilizzato per un
errore dell'autorita' doganale, che non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte
le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla
dichiarazione in dogana.
Quando la posizione preferenziale di una merce e' stabilita in base ad un
sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorita' di un
paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove
esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore
che non poteva ragionevolmente essere scoperto.
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in
tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta
riferita dall'esportatore, salvo se, in particolare, e' evidente che le
autorita' che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero
ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al
regime preferenziale.
La buona fede del debitore puo' essere invocata qualora questi possa
dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha
agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le
condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non puo' tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione
europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee un
avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione
del regime preferenziale da parte del paese beneficiario;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano
l'autorita' doganale dal contabilizzare a posteriori importi di dazi
inferiori ad una determinata somma.
art. 221
Comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalita'
appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
2. Quando l'importo dei dazi da pagare e' iscritto, a titolo indicativo, nella
dichiarazione in dogana, l'autorita' doganale puo' prevedere che la
comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l'importo dei
dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, secondo comma,
quando ci si avvalga della possibilita' di cui al primo comma del presente
paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorita'
doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi
contabilizzato.
3. La comunicazione al debitore non puo' piu' essere effettuata tre anni
dopo la data in cui e' sorta l'obbligazione doganale. Detto termine e'
sospeso a partire dal momento sin cui e' presentato un ricorso a norma
dell'articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.
4. Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel
momento in cui e' stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione
al debitore puo' essere effettuata, alle condizioni previste dalle
disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.
art. 222
Termini di pagamento dell'importo dei dazi.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell'articolo 221 deve essere
pagato dal debitore nei termini indicati in appresso:
a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli
articoli da 224 a 229, il pagamento deve essere effettuato nel termine che
gli e' stato fissato.
Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 244, questo termine non puo'
eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell'importo di dazi da
pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite
dall'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in
modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento piu'
lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione
di pagamento.
Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constati che
l'interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter rispettare
il termine stabilito per il pagamento.
Inoltre, su richiesta del debitore, l'autorita' doganale puo' concedere una
proroga del termine quando l'importo dei dazi da pagare risulti da un'azione
di recupero a posteriori. Fatto salvo l'articolo 229, lettera a), la proroga
del termine cosi' concessa non puo' eccedere il tempo necessario a consentire
al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo;
b) se questi fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli
da 224 a 229, il pagamento deve avvenire entro e non oltre la scadenza del
o
dei termini stabiliti nel quadro di queste facilitazioni.
2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le
condizioni in cui e' sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento
dei dazi:
-quando e' presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli
articoli 236, 238 o 239, oppure
-quando una merce e' sequestrata in vista di una successiva confisca
a
norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d), oppure
-quando l'obbligazione doganale e' sorta in applicazione dell'articolo 203
e ci si trova in presenza di una pluralita' di debitori.
art. 223
Modalita' di pagamento dei dazi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il pagamento va fatto in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la
medesima efficacia liberatoria, conformemente alle disposizioni in vigore.
Esso puo' essere effettuato mediante compensazione quando le disposizioni in
vigore lo prevedano.
art. 224
Dilazione di pagamento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Sempre che l'importo dei dazi riguardi merci dichiarate per un regime
doganale che comporti l'obbligo di effettuarne il pagamento, l'autorita'
doganale dell'interessato, a sua richiesta, una dilazione di pagamento alle
condizioni di cui agli articoli 225, 226 e 227.
art. 225
Garanzia e spese accessorie in caso di dilazione di pagamento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La concessione della dilazione di pagamento e' subordinata alla costituzione,
da parte del richiedente, di una garanzia.
Inoltre, la concessione della dilazione di pagamento puo' dar luogo alla
riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per il
servizio reso.
art. 226
Modalita' di concessione della dilazione di pagamento.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorita' doganale determina, fra le modalita' sotto indicate, quella da
utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di
cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma oppure all'articolo 220,
paragrafo 1;
b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle
condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma, durante un
periodo, fissato dall'autorita' doganale, che non puo' eccedere trentuno
giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai
sensi dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma.
art. 227
Modalita' di calcolo dei termini di dilazione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La dilazione di pagamento e' di trenta giorni. Essa viene calcolata come
segue:
a) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'articolo
226, lettera a), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello nel
corso del quale l'importo dei dazi e' contabilizzato dall'autorita' doganale.
Quando ci si avvalga dell'articolo 219, il termine di trenta giorni,
calcolato conformemente al primo comma, e' diminuito di un numero di giorni
corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la
contabilizzazione;
b) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'articolo
226, lettera b), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello in cui
scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso e' diminuito di un numero
di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il
periodo di contabilizzazione globale;
c) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'articolo
226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade
il periodo nel corso del quale e' concesso lo svincolo delle merci. Esso e'
diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di
giorni che costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un
numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di
trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e' uguale alla
meta' del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1,
lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti
civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei
dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:
a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il
venerdi' della quarta settimana successiva;
b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al piu' tardi
il sedicesimo giorno del mese successivo.
art. 228
Ipotesi in cui non puo' essere concessa la dilazione di pagamento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. La dilazione di pagamento non puo' essere concessa per gli importi dei
dazi che, benche' relativi a merci dichiarate per un regime doganale
comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, sono contabilizzati
conformemente alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'accettazione
di dichiarazione incomplete, per il fatto che il dichiarante, alla scadenza
del termine stabilito, non ha fornito gli elementi necessari per la
definitiva determinazione del valore in dogana delle merci o non ha fornito
l'informazione o il documento mancante al momento dell'accettazione della
dichiarazione incompleta.
2. Tuttavia, puo' essere concessa una dilazione di pagamento nei casi di cui
al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da riscuotere e' contabilizzato
entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo
tempo oppure, se non vi e' stata contabilizzazione, dalla data
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerate. La
durate della dilazione di pagamento concessa a tali condizioni non puo'
eccedere la data di scadenza del periodo che, ai sensi dell'articolo 227, e'
stato accordato per l'importo di dazi inizialmente stabilito o che sarebbe
stato accordato se l'importo di dazi legalmente dovuti fosse stato
contabilizzato al momento della dichiarazione delle merci considerate.
art. 229
Facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'autorita' doganale puo' concedere al debitore facilitazioni di pagamento
diverse dalla dilazione di pagamento.
La concessione di queste facilitazioni di pagamento:
a) e' subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa
garanzia puo' non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del
debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare gravi difficolta'
economiche o sociali;
b) da' luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di
credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da
essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul
mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve
essere pagato.
L'autorita' doganale puo' rinunciare a chiedere un interesse di credito
quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe
provocare gravi difficolta' economiche e sociali.
art. 230
Estinzione del debito prima del termine concesso con le facilitazioni
di pagamento.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore,
quest'ultimo puo' sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei
dazi senza aspettare la scadenza del termine concessogli.
art. 231
Pagamento dei dazi da parte di un terzo.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Ogni importo dei dazi puo' essere pagato, al posto del debitore, da un terzo.
art. 232
Conseguenze del mancato pagamento dei dazi nel termine stabilito.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Quando l'importo di dazi non e' stato pagato nel termine stabilito:
a) l'autorita' doganale si avvale di tutte le possibilita' offertele dalle
disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione coatta, per garantire il
pagamento di detto importo.
Secondo la procedura del comitato, possono essere adottare misure particolari
nel quadro del regime di transito, in materia di garanzie;
b) oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso
dell'interesse di mora puo' essere superiore al tasso dell'interesse di
credito. Esso non puo' essere inferiore a quest'ultimo tasso.
2. L'autorita' doganale puo' rinunciare a chiedere un interesse di mora:
a) quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe
provocare gravi difficolta' economiche o sociali,
b) quando il suo importo non supera un dato importo, determinato secondo la
procedura del comitato, oppure
c) quando il pagamento dei dazi e' effettuato entro cinque giorni dalla
scadenza prevista per tale pagamento.
3. L'autorita' doganale puo' fissare:
a) periodi minimi per il computo degli interessi,
b) importi minimi da pagare in forma d'interessi di mora.
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
art. 233
Estinzione dell'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione
dell'obbligazione doganale nonche' alla mancata riscossione dell'importo
dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilita' del debitore constatata
per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:
a) con il pagamento dell'importo dei dazi;
b) con lo sgravio dell'importo dei dazi;
c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante
l'obbligo di pagare i dazi:
-la dichiarazione in dogana venga invalidata;
-le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente
o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorita'
doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182,
oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura
stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
d) quando le merci per le quali e' sorta un'obbligazione doganale in
conformita' dell'articolo 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione
irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.
In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della
legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione
doganale e' tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di
uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la
determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale
costituisca la base per procedimenti penali.
art. 234
Estinzione dell'obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
L'obbligazione doganale di cui all'articolo 216 si estingue anche quando si
procede all'annullamento
trattamento tariffario
delle formalita'
preferenziale di
espletate
cui aper
ll'arfruire
ticolo
del
216.
Nozione di rimborso e sgravio.
art. 235
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Si intende per:
a) rimborso: la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione
o
dei dazi all'esportazione pagati;
b) sgravio: una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo
di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale
o
parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di
dazi all'esportazione che non sia stato pagato.
art. 236
Casi in cui e' concesso il rimborso e lo sgravio; modalita' e termine
di concessione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi
all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro
importo non era legalmente dovuto o che l'importo e' stato contabilizzato
contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.
Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione
quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non
era legalmente dovuto o che l'importo e' stato contabilizzato contrariamente
all'articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati ne' rimborso ne' sgravio qualora i fatti che hanno dato
luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era
legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi
all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi
stessi.
Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli
e' stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso
fortuito o di forza maggiore.
L'autorita' doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di
cui sopra quando constati, durante detto termine, l'esistenza di una delle
situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma.
art. 237
Rimborso dei dazi; modalita' e termine di concessione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione
quando una dichiarazione in dogana venga invalidata e i dazi siano stati
pagati. Il rimborso e' concesso su richiesta dell'interessato presentata nei
termini previsti per l'introduzione della richiesta di invalidamento della
dichiarazione in dogana.
art. 238
Rimborso e sgravio dei dazi all'importazione; modalita' e termine di
concessione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando
venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci
vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore
perche', al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non
conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata
effettuata l'importazione.
Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo comma, le merci
danneggiate prima dello svincolo.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione e' subordinato:
a) alla condizione che le merci non siano state utilizzate, sempreche' non
sia stato necessario cominciare ad utilizzare per accertarne la difettosita'
o la non conformita' alle clausole del contratto;
b) all'esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunita'
Su richiesta dell'interessato l'autorita' doganale consente che
l'esportazione delle merci sia sostituita dalla loro distruzione o dal loro
vincolo, ai fini della riesportazione in regime di transito esterno, al
regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.
Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al comma precedente le
merci sono considerate non comunitarie.
3. Non viene concesso alcun rimborso o sgravio dei dazi all'importazione per
le merci che, prima di essere dichiarate in dogana, erano state
temporaneamente importate per essere provate, sempreche' non venga stabilito
che i vizi di queste merci o la loro non conformita' alle clausole del
contratto non possono di norma essere scoperti durante tali prove.
4. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per i motivi di cui al
paragrafo 1 e' concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale
interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei
dazi stessi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorita' doganale
puo' concedere una proroga di questo termine.
art. 239
Ipotesi in cui puo' essere concesso il rimborso e lo sgravio dei dazi;
modalita' e termine di concessione.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Si puo' procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione
o
dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli
articoli 236, 237 e 238:
-da determinarsi secondo la procedura del comitato;
-dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da
parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
disposizione e le modalita' procedurali da osservare sono definite secondo la
procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati
a
condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 e'
concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro
dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorita' doganale
puo' autorizzare il superamento di tale termine.
art. 240
Condizioni per la concessione del rimborso o dello sgravio.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione
o
all'esportazione alle condizioni previste dal presente capitolo soltanto se
l'importo da rimborsare o da sgravare eccede un importo determinato secondo
la procedura del comitato.
Tuttavia, l'autorita' doganale puo' altresi' accogliere un'altra richiesta di
rimborso o di sgravio per una somma inferiore a detto importo.
art. 241
Interessi in caso di rimborso dei dazi.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il rimborso, da parte dell'autorita' doganale, di importi di dazi
all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di
mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non da' luogo al
pagamento di interessi da parte di questa autorita'. Tuttavia, viene pagato
un interesse:
-quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga
eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione;
-quando le disposizioni nazionali lo prevedono.
L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente
a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario
e
finanziario nazionale.
art. 242
Rimborso o sgravio non dovuti; rinascita della obbligazione doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di
sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente
rimborsato, l'obbligazione iniziale e' nuovamente esigibile. Gli eventuali
interessi corrisposti ai sensi dell'articolo 241 sono rimborsati.
art. 243
Ricorso contro le decisioni dell'autorita' doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese
dall'autorita' doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale,
quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
E' parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente
il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto
all'autorita' doganale una decisione sull'applicazione della normativa
doganale.
Il ricorso e' introdotto nelle Stato membro in cui la decisione e' stata
presa o sollecitata.
2. Il ricorso puo' essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all'autorita' doganale designata a tale scopo
dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che puo' essere
un'autorita' giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in
conformita' delle disposizioni vigenti negli Stati membri.
art. 244
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Sospensione dell'esecuzione della decisione dell'autorita' doganale in
pendenza di ricorso.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione
contestata.
Tuttavia, l'autorita' doganale puo' sospendere, in tutto o in parte,
l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della
conformita' della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba
temere un danno irreparabile per l'interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi
all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione e'
subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si
puo' non esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del
debitore, cio' possa provocare gravi difficolta' di carattere economico
o
sociale.
art. 245
Norme di attuazione della procedura di ricorso.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati
membri.
art. 246
Inapplicabilita' del titolo VIII ai ricorsi contro le decisioni
dell'autorita' doganale a carattere penale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il presente titolo non e' applicabile ai ricorsi proposti a scopo di
annullamento o di modifica di una decisione presa dall'autorita' doganale
a
norma del diritto penale.
art. 247
Comitato del codice doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese
quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad
eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento
(CEE) n. 2658/87, nonche' dell'articolo 248 del presente regolamento, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo
2
dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti
dalla Comunita'
.
art. 247 - bis
Assistenza del comitato del codice doganale.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. La Commissione e' assistita dal comitato del codice doganale, in seguito
denominato "comitato"
.
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo
8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE e' fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
art. 248
Competenza del comitato.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 11, 12 e 21 sono
adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 248 bis,
paragrafo 2.
art. 248 - bis
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
Applicazione degli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
1. La Commissione e' assistita dal comitato del codice doganale.
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE
e' fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
art. 249
Disposizioni necessarie per l'applicazione del codice doganale;
competenze di commissione, consiglio e comitato.
Testo: in vigore dal 19/12/2000
Il comitato puo' esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa
doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
art. 250
Effetti giuridici, in uno stato membro, delle misure adottate, dei
documenti rilasciati e delle constatazioni fatte in un altro stato
membro.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Se un dato regime doganale e' utilizzato in vari Stati membri.
-le decisioni, le misure di identificazione adottate o accettate,
i
documenti rilasciati dall'autorita' doganale di uno Stato membro, hanno,
negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle decisioni
e
misure adottate, dei documenti rilasciati dall'autorita' doganale di ciascuno
di questi Stati membri;
-le constatazioni fatte in occasione dei controlli compiuti dall'autorita'
doganale di uno Stato membro hanno negli altri Stati membri la stessa forza
probante delle constatazioni fatte dalle autorita' doganali di ciascuno Stato
membro.
art. 251
Abrogazione di regolamenti e direttive.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e le seguenti direttive:
-regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla
definizione comune della nozione di origine, modificato, da ultimo, dal
regolamento (CEE) n. 456/91;
-regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al
trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio
doganale della Comunita', modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n.
1147/86;
-regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per
l'applicazione dell'unita' di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo
doganale, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 289/84;
-regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al
rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione,
modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89;
-regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al
ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione
che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un
regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, modificato,
da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89;
-direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa
all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle
merci, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/504/CEE;
-regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al
valore in dogana delle merci, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n.
4046/89;
-direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa
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Servizio di documentazione tributaria
Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/89;
-regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo
al regime dell'ammissione temporanea, modificato, da ultimo, dal regolamento
(CEE) n. 1620/85;
-regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo
al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci
prima della loro immissione in libera pratica, modificato, da ultimo, dal
regolamento (CEE) n. 720/91;
-regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al
territorio doganale della Comunita', modificato, da ultimo, dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo;
-regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al
regime di perfezionamento attivo;
-regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che
definisce le condizioni alle quali una persona e' ammessa a fare una
dichiarazione in dogana;
-regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al
regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard;
-regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo
all'obbligazione doganale, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n.
4108/88;
-regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente
la determinazione delle persone tenute all'adempimento dell'obbligazione
doganale, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1716/90;
-regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al
traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del
sistema degli scambi standard;
-regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai
depositi doganali, modificato dal regolamento (CEE) n. 2561/90;
-regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo
alle zone franche ed ai depositi franchi; modificato dal regolamento (CEE) n.
1604/92;
-regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che
stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio
doganale della Comunita'
;
-regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo
alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi
all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione
doganale;
-regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al
regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;
-regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al
regime dell'ammissione temporanea dei containers;
-regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo
alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione
doganale;
-regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo
alle informazioni fornite dalle autorita' doganali degli Stati membri in
materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale;
-regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo
al transito comunitario;
-regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al
documento amministrativo unico;
-regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo
all'utilizzo nella Comunita' dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di
transito.
2. I rinvii ai regolamenti o alle direttive di cui al paragrafo 1 contenuti
negli atti comunitari si intendono riferiti al presente codice.
art. 252
Abrogazione di disposizioni.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
1. Gli articoli 141, 142 e 143 del regolamento (CEE) n. 918/83 sono abrogati.
2. Il regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato da ultimo dal regolamento
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Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913
(CEE) n. 3492/91, e' modificato come segue:
a) all'articolo 8, dopo il termine "comitato" e' aggiunto il testo seguente:
"istituito dall'articolo 247 del codice doganale comunitario"
;
b) l'articolo 10, paragrafo 1, in limine va letto come segue:
"Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato previsto
all'articolo 247 del codice doganale comunitario un progetto ..."
;
c) gli articoli 7 e 11 sono abrogati.
art. 253
Entrata in vigore ed efficacia del codice doganale.
Testo: in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Esso e' applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Per quanto concerne il Regno Unito, il titolo VIII si applica soltanto
a
decorrere dal primo gennaio 1995.
Tuttavia l'articolo 161 e, laddove riguardano la riesportazione, gli articoli
182 e 183 si applicano a partire dal 1 gennaio 1993. Quando i suddetti
articoli fanno riferimento a disposizioni del presente codice e fintantoche'
tali disposizioni non sono ancora entrate in applicazione, i riferimenti sono
considerati come fatti alle disposizioni corrispondenti dei regolamenti
e
delle direttive di cui all'articolo 251.
Anteriormente al 1 ottobre 1993, il Consiglio riesamina, in base ad una
relazione della Commissione sullo stato dei lavori inerenti alle conseguenze
da trarre dal tasso di conversione monetario da utilizzare per l'applicazione
delle misure della politica agricola comune, il problema degli scambi di
merci tra gli Stati membri nel contesto del mercato interno. Detta relazione
e' corredata di eventuali proposte della Commissione su cui il Consiglio si
pronuncia conformemente alle disposizioni del trattato.
Anteriormente al 1 gennaio 1998 il Consiglio riesamina, in base ad una
relazione della Commissione, il presente codice per apportarvi gli
adeguamenti che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del
completamento del mercato interno. Detta relazione e' corredata di eventuali
proposte su cui il Consiglio di pronuncia conformemente alle disposizioni del
trattato.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.


