Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti

Concluso a Strasburgo il 24 marzo 1971.

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Traduzione1
Accordo di Strasburgo
sulla classificazione internazionale
dei brevetti
Conchiuso a Strasburgo il 24 marzo 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19722
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1975
(Stato 23 settembre 2003)
Le Parti Contraenti,
Considerando che l’adozione, sul piano mondiale, di un sistema uniforme per la
classificazione dei brevetti, dei certificati d’autore d’invenzione, dei modelli d’utilità
e dei certificati d’utilità è d’interesse generale e atta a stabilire una più stretta cooperazione
internazionale nonché a favorire l’armonizzazione dei sistemi giuridici nel
campo della proprietà industriale,
Riconoscendo l’importanza della Convenzione europea sulla classificazione internazionale
dei brevetti d’invenzione, del 19 dicembre 19543 con la quale il Consiglio
d’Europa ha istituito la classificazione internazionale dei brevetti d’invenzione,
Tenuto conto del valore universale di questa classificazione e dell’importanza che
essa riveste per tutti i paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale4,
Consapevoli dell’importanza che questa classificazione presenta per i paesi in via di
sviluppo, aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna, in costante progresso,
Visto l’articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale del 20 marzo 18835, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 19006, a
Washington il 2 giugno 19117, all’Aia il 6 novembre 19258, a Londra il 2 giugno
19349, a Lisbona il 31 ottobre 195810 e a Stoccolma il 14 luglio 196711,
Hanno convenuto quanto segue:
RU 1975 1814; FF 1972 I 537
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della
presente Raccolta.
2 RU 1975 1813
3 [RU 1967 899, 1968 1320, RU 1975 1830]
4 RS 0.232.01/.04
5 [RU 7 517 16 365]
6 [RU 19 213]
7 [CS 11 929]
8 RS 0.232.01
9 RS 0.232.02
10 RS 0.232.03
11 RS 0.232.04
0.232.143.1
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Art. 1 Istituzione di una Unione particolare;
Adozione di una classificazione internazionale
I paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare e
adottano una classificazione comune, chiamata «classificazione internazionale dei
brevetti» (denominata in seguito «classificazione internazionale»), per i brevetti
d’invenzione, i certificati d’autore d’invenzione, i modelli d’utilità e i certificati
d’utilità.
Art. 2 Definizione della classificazione
1) a) La classificazione consta:
i) del testo che è stato stabilito in conformità alle disposizioni della
Convenzione europea sulla classificazione dei brevetti d’invenzione del
19 dicembre 195412 (denominata in seguito «Convenzione europea») e
che è entrato in vigore ed è stato pubblicato dal Segretario generale del
Consiglio d’Europa il 1° settembre 1968;
ii) delle modificazioni che son entrate in vigore in virtù dell’articolo 2.2)
della Convenzione europea prima dell’entrata in vigore del presente
accordo;
iii) delle modificazioni apportate in seguito in virtù dell’articolo 5 e che
entrano in vigore conformemente all’articolo 6.
b) La guida d’utilizzazione e le note contenute nel testo della classificazione
sono parti integranti della medesima.
2) a) Il testo di cui all’alinea 1) a) i) è contenuto nei due esemplari autentici, nelle
lingue inglese e francese, depositati, nel momento in cui il presente accordo
è aperto alla firma, l’uno presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa
e l’altro presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (denominati in seguito rispettivamente «Direttore
generale» e «Organizzazione») istituita dalla Convenzione del 14 luglio
196713.
b) Le modificazioni di cui all’alinea 1) a) ii) sono depositate in due esemplari
autentici, nelle lingue inglese e francese, l’uno presso il Segretario generale
del Consiglio d’Europa e l’altro presso il Direttore generale.
c) Le modificazioni di cui all’alinea 1) a) iii) sono depositate in un solo esemplare,
autentico, nelle lingue inglese e francese, presso il Direttore generale.
Art. 3 Lingue della classificazione
1) La classificazione è redatta nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo
egualmente fede.
2) L’Ufficio internazionale dell’Organizzazione (denominato in seguito «Ufficio
internazionale»), previa consultazione dei governi interessati e sulla base di una
12 [RU 1967 899, 1968 1320. RU 1975 1830]
13 RS 0.230
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traduzione proposta da questi governi o ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non
abbia incidenze finanziarie sul bilancio dell’Unione particolare o
sull’Organizzazione, redige dei testi ufficiali nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese,
portoghese, russa e nelle altre lingue che l’Assemblea, di cui all’articolo 7,
potrà designare.
Art. 4 Applicazione della classificazione
1) La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo.
2) Ciascun paese dell’Unione particolare ha la facoltà di applicare la classificazione
come sistema principale o come sistema ausiliario.
3) Le amministrazioni competenti dei paesi dell’Unione particolare faranno figurare
i) nei brevetti, certificati d’autore d’invenzione, modelli d’utilità e certificati
d’utilità da esse rilasciati, nonché nelle domande di tali titoli di protezione,
siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per
consultazione,
ii) nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione
o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel
comma i),
i simboli completi della classificazione attribuiti all’invenzione che forma oggetto
del documento citato nel comma i).
4) All’atto della firma del presente accordo o del deposito dello strumento di ratifica
o di adesione:
i) ciascun paese può dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei
gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all’alinea 3),
unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, né nelle
relative comunicazioni;
ii) ciascun paese che non procede all’esame, immediato o differito, della novità
delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di
protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, può dichiarare
che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della
classificazione dei documenti e nelle comunicazioni di cui all’alinea 3). Se
queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione
o per taluni rami della tecnica, tale paese può far uso della riserva
soltanto entro questi limiti.
5) I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione «classificazione internazionale
dei brevetti» o da un’abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui
all’articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel
margine in alto di ogni documento di cui all’alinea 3) i) nel quale devono figurare.
6) Se un paese dell’Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un’amministrazione
intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza
affinché la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al
presente articolo.
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Art. 5 Comitato di esperti
1) È istituito un Comitato di esperti nel quale ciascun paese dell’Unione particolare
è rappresentato.
2) a) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate
nel ramo dei brevetti che hanno fra i loro membri almeno un paese facente
parte del presente accordo a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni
del Comitato di esperti.
b) Il Direttore generale può, e, a richiesta del Comitato di esperti, deve invitare
rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e internazionali non
governative a partecipare alle discussioni alle quali dette organizzazioni sono
interessate.
3) Il Comitato di esperti:
i) modifica la classificazione;
ii) rivolge ai paesi dell’Unione particolare delle raccomandazioni tendenti a
facilitare l’utilizzazione della classificazione e a promuoverne l’applicazione
uniforme;
iii) presta la sua assistenza per promuovere la cooperazione nella riclassificazione
della documentazione che serve all’esame delle invenzioni, tenendo conto
in particolar modo delle necessità dei paesi in via di sviluppo;
iv) prende qualsiasi altro provvedimento che, senza aver incidenze finanziarie
sul bilancio dell’Unione particolare o sull’Organizzazione, sia tale da facilitare
ai paesi in via di sviluppo l’applicazione della classificazione;
v) è abilitato a istituire dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
4) Il Comitato di esperti adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento dà
alle organizzazioni intergovernative citate nell’alinea 2) a) che sono in grado di
fornire un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione la possibilità di
partecipare alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del Comitato di
esperti.
5) Proposte di modificazioni della classificazione possono essere avanzate dall’amministrazione
competente di qualsiasi paese dell’Unione particolare, dall’Ufficio
internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di
esperti in virtù dell’alinea 2) a) e da tutte le altre organizzazioni espressamente
invitate dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate
all’Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e
agli osservatori almeno due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nella
quale esse saranno esaminate.
6) a) Ciascun paese membro del Comitato di esperti dispone di un voto.
b) Il Comitato di esperti decide con la maggioranza semplice.
c) Qualsiasi decisione che, a giudizio di un quinto dei paesi rappresentati e
votanti, implica una trasformazione della struttura fondamentale della classificazione
o comporta un importante lavoro di riclassificazione deve essere
presa con la maggioranza dei tre quarti dei paesi rappresentati e votanti.
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d) L’astensione non è considerata voto.
Art. 6 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e
delle altre decisioni
1) Tutte le decisioni del Comitato di esperti relative a modificazioni apportate alla
classificazione, nonché le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate
dall’Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei paesi membri
dell’Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data
d’invio delle notificazioni.
2) L’Ufficio internazionale inserisce nella classificazione le modificazioni entrate in
vigore. Le modificazioni formano oggetto di avvisi pubblicati nei periodici designati
dall’Assemblea prevista nell’articolo 7.
Art. 7 Assemblea dell’Unione particolare
1) a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione
particolare.
b) Il governo di ogni paese dell’Unione particolare è rappresentato da un delegato,
che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
c) Qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 5.2) a) può farsi
rappresentare da un osservatore alle riunioni dell’Assemblea e, se questa
decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea.
d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del governo che l’ha designata.
2) a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, l’Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo
dell’Unione particolare e l’applicazione del presente accordo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive sulla preparazione delle
conferenze di revisione;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative
all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle
questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;
iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale14 dell’Unione particolare
e ne approva i conti di chiusura;
v) adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;
vi) decide che vengano redatti testi ufficiali della classificazione internazionale
in lingue diverse dall’inglese e dal francese e da quelle indicate
nell’articolo 3.2);
14 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal
25 feb. 1982 (RU 1983 1093).
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vii) istituisce i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per
realizzare gli scopi dell’Unione particolare;
viii) decide, fatte salve le disposizioni dell’alinea 1) c), quali sono i paesi
non membri dell’Unione particolare, le organizzazioni intergovernative
e le organizzazioni internazionali non governative che possono essere
ammessi come osservatori alle sue riunioni e a quelle dei comitati e
gruppi di lavoro da essi istituiti;
ix) intraprende qualsiasi altra azione idonea al conseguimento degli scopi
dell’Unione particolare;
x) svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta.
b) L’Assemblea delibera su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall’Organizzazione, dopo aver sentito il parere del Comitato
di coordinamento dell’Organizzazione.
3) a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) L’Assemblea può deliberare ancorché il quorum non sia raggiunto; tuttavia,
le deliberazioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura,
divengono esecutive solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti.
L’Ufficio internazionale comunica dette deliberazioni ai paesi membri
dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per
iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno
espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei
paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette
deliberazioni divengono esecutive purché nel contempo sia stata raggiunta la
maggioranza necessaria.
d) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11.2), l’Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di
esso.
4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni15 in sessione ordinaria, su
convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale
dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a
richiesta di un quarto dei paesi membri.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
15 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal
25 feb. 1982 (RU 1983 1093).
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Art. 8 Ufficio internazionale
1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio
internazionale.
b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria
dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di
esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero
istituito.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la
rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono,
senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di
qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato
di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui
designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione in base alle
direttive dell’Assemblea.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze
di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto
di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 9 Finanze
1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le
spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle
spese comuni alle Unioni e, occorrendo, la somma messa a disposizione nel
bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente
all’Unione particolare bensì a un’altra o ad altre Unioni amministrate
dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni
è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
ii) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in
relazione all’Unione particolare;
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iii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti
l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) i canoni d’affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi
dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo
l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano
contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in
quell’Unione.
b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi
dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione
particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità
della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei
paesi.
c) I contributi sono dovuti al 1° gennaio di ogni anno.
d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo
diritto di voto in alcun organo dell’Unione particolare, se l’ammontare del
suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti
per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, tale paese può essere autorizzato
a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché
quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio,
il bilancio dell’anno precedente va riportato secondo le modalità del
regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale
in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa
rapporto all’Assemblea.
6) a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un
versamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il
fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del versamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della
sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per
l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea, su
proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
7) a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio ha sede l’Organizzazione
deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente,
questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e
le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un accordo
particolare tra questo paese e l’Organizzazione.
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b) Il paese di cui al comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di
denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione
scritta. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata
notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento
finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da revisori esterni
designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 10 Revisione dell’accordo
1) Il presente accordo può essere riveduto periodicamente da conferenze speciali dei
paesi dell’Unione particolare.
2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea.
3) Gli articoli 7, 8, 9 e 11 possono essere modificati sia da conferenze di revisione,
sia secondo le disposizioni dell’articolo 11.
Art. 11 Modificazione di talune disposizioni dell’accordo
1) Proposte di modificazione degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo possono
essere presentate da ciascun paese dell’Unione particolare o dal Direttore generale.
Questi comunica le proposte ai paesi dell’Unione particolare almeno sei mesi prima
che esse vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea.
La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le
modificazioni dell’articolo 7 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro
quinti dei voti espressi.
3) a) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un
mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni
d’accettazione, effettuate in conformità alle rispettive regole costituzionali,
da parte dei tre quarti dei paesi che erano membri dell’Unione particolare nel
momento in cui la modificazione è stata adottata.
b) Ogni modificazione dei detti articoli in tal modo accettata vincola tutti i
paesi che sono membri dell’Unione particolare nel momento in cui la modificazione
stessa entra in vigore; tuttavia, ogni modificazione che accresca gli
obblighi finanziari dei paesi dell’Unione particolare vincola soltanto quelli
che hanno notificato di accettarla.
c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti i
paesi che divengono membri dell’Unione particolare dopo la data alla quale
la modificazione è entrata in vigore conformemente al comma a).
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Art. 12 Modalità secondo le quali i paesi possono divenire parti dell’accordo
1) Qualsiasi paese che faccia parte della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale può essere ammesso a far parte del presente accordo:
i) con l’apposizione della firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica,
oppure
ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) Sono applicabili al presente accordo le disposizioni dell’articolo 24 della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
4) L’alinea 3) non potrà in nessun caso essere interpretato come se implicasse il
riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque paese dell’Unione
particolare della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente accordo
è reso applicabile da un altro paese in virtù del detto alinea.
Art. 13 Entrata in vigore dell’accordo
1) a) Il presente accordo entra in vigore un anno dopo il deposito degli strumenti
di ratifica o di adesione
i) dei due terzi dei paesi che, il giorno in cui il presente accordo viene
aperto alla firma, fanno parte della Convenzione europea, e
ii) di tre paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione
industriale ma non della Convenzione europea, uno di essi almeno
dovendo essere un paese in cui, secondo le più recenti statistiche
annuali pubblicate dall’Ufficio internazionale al momento del deposito
del suo strumento di ratifica o di adesione, sono state depositate più di
40 000 domande di brevetto o di certificato d’autore d’invenzione.
b) Nei riguardi di qualsiasi paese che non sia uno di quelli per i quali l’accordo
è entrato in vigore secondo il comma a), il presente accordo entra in vigore
un anno dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale,
della ratifica o dell’adesione di questo paese, salvo che una data posteriore
non sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest’ultimo
caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla
data così indicata.
c) I paesi facenti parte della Convenzione europea che ratificano il presente
accordo o vi aderiscono sono tenuti a denunciare questa Convenzione al più
tardi con effetto a decorrere dal giorno in cui il presente accordo entra in
vigore nei loro riguardi.
2) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accettazione di tutte le clausole
e l’ammissione a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.
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Art. 14 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale.
Art. 15 Denuncia
1) Ciascun paese potrà denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata
al Direttore generale.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne
avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata
prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il
paese è divenuto membro dell’Unione particolare.
Art. 16 Firma, lingue, notificazioni, funzioni del depositario
1) a) Il presente accordo è firmato in un solo originale, nelle lingue inglese e
francese, i due testi facendo egualmente fede.
b) Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Strasburgo, fino al 30 settembre
1971.
c) L’esemplare originale del presente accordo, quando non è più aperto alla
firma, è depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione
dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa
e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
3) a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del
presente accordo ai governi dei paesi che l’hanno sottoscritto e al governo di
qualsiasi altro paese che ne faccia domanda. Inoltre, egli ne certifica e ne
trasmette una copia al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del
presente accordo ai governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e, a richiesta,
al governo di qualsiasi altro paese. Inoltre, egli ne certifica e ne trasmette
due copie al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
c) Il Direttore generale invia, a richiesta, al governo di qualsiasi paese che ha
firmato il presente accordo o vi aderisce un esemplare, certificato conforme,
della classificazione internazionale nelle lingue inglese o francese.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la Segreteria dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i paesi facenti parte della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprietà industriale e al Segretario generale
del Consiglio d’Europa:
i) le firme;
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ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione;
iii) la data di entrata in vigore del presente accordo;
iv) le riserve concernenti l’applicazione della classificazione;
v) le accettazioni di modificazioni del presente accordo;
vi) le date di entrata in vigore di queste modificazioni;
vii) le denunce ricevute.
Art. 17 Disposizioni transitorie
1) Nei due anni che seguono l’entrata in vigore del presente accordo, i paesi facenti
parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell’Unione particolare
possono, qualora lo desiderino, esercitare in seno al Comitato di esperti i diritti di cui
godrebbero se fossero membri dell’Unione particolare.
2) Nei tre anni che seguono la scadenza del termine previsto nell’alinea 1) i paesi di
cui a detto alinea possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato
di esperti e, se questi decide in tal senso, a quelle dei sottocomitati e gruppi di
lavoro da esso istituiti. Durante questo triennio, essi possono presentare proposte di
modificazioni della classificazione in virtù dell’articolo 5.5) e ricevono notificazione
delle decisioni e raccomandazioni del Comitato di esperti in virtù dell’articolo 6.1).
3) Nei cinque anni che seguono l’entrata in vigore del presente accordo, i paesi
facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell’Unione particolare
possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell’Assemblea e, se
questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
In fede di che i plenipotenziari autorizzati hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Strasburgo il 24 marzo 1971.
(Seguono le firme)
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0.232.143.1
Campo di applicazione dell’accordo il 5 agosto 2003
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Australia * 7 novembre 1974 A 12 novembre 1975
Austria 3 luglio 1974 7 ottobre 1975
Azerbaigian 14 luglio 2003 A 14 ottobre 2003
Belarus 12 marzo 1998 A 12 marzo 1999
Belgio * 30 giugno 1975 4 luglio 1976
Brasile 3 ottobre 1974 7 ottobre 1975
Bulgaria 27 novembre 2000 A 27 novembre 2001
Canada 11 gennaio 1995 A 11 gennaio 1996
Cina * 17 giugno 1996 A 19 giugno 1997
Corea (Nord) 21 novembre 2001 A 21 novembre 2002
Corea (Sud) 8 ottobre 1998 A 8 ottobre 1999
Croazia 25 novembre 1999 A 25 novembre 2000
Cuba 9 novembre 1995 A 9 novembre 1996
Danimarca 9 gennaio 1973 7 ottobre 1975
Egitto 8 ottobre 1974 A 17 ottobre 1975
Estonia 24 febbraio 1996 A 27 febbraio 1997
Finlandia * 14 maggio 1975 16 maggio 1976
Francia * 16 novembre 1972 7 ottobre 1975
Germania 13 luglio 1973 7 ottobre 1975
Giappone 16 agosto 1976 18 agosto 1977
Grecia 21 ottobre 1996 21 ottobre 1997
Guinea * 5 agosto 1996 A 5 agosto 1997
Irlanda * 19 aprile 1972 A 7 ottobre 1975
Israele 7 ottobre 1974 A 7 ottobre 1975
Italia * 28 marzo 1979 30 marzo 1980
Kazakstan 24 gennaio 2002 A 24 gennaio 2003
Kirghizistan 10 settembre 1998 A 10 settembre 1999
Lussemburgo * 6 aprile 1976 9 aprile 1977
Macedonia 30 maggio 2002 A 30 maggio 2003
Malawi 24 luglio 1995 A 24 luglio 1996
Messico 26 ottobre 2000 A 26 ottobre 2001
Moldova 1° settembre 1997 A 1° settembre 1998
Monaco * 10 giugno 1975 13 giugno 1976
Mongolia 16 marzo 2001 A 16 marzo 2002
Norvegia * 30 gennaio 1973 7 ottobre 1975
Paesi Bassi 13 settembre 1974 7 ottobre 1975
Antille olandesi 13 settembre 1974 7 ottobre 1975
Aruba 1° gennaio 1986
Polonia 4 dicembre 1996 A 4 dicembre 1997
Portogallo 28 aprile 1978 A 1° maggio 1979
Proprietà industriale
14
0.232.143.1
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Regno Unito * 26 maggio 1972 7 ottobre 1975
Repubblica Ceca 18 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
Romania 31 marzo 1998 A 31 marzo 1999
Russia 30 settembre 1975 A 3 ottobre 1976
Slovacchia 30 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
Slovenia 10 maggio 2001 A 10 maggio 2002
Spagna * 26 novembre 1974 29 novembre 1975
Stati Uniti 21 dicembre 1973 7 ottobre 1975
Suriname 16 novembre 1976 S 25 novembre 1975
Svezia 17 maggio 1973 7 ottobre 1975
Svizzera 20 dicembre 1972 7 ottobre 1975
Tagikistan 14 febbraio 1994 S 25 dicembre 1991
Trinidad e Tobago 20 dicembre 1995 A 20 dicembre 1996
Turchia 1° ottobre 1995 A 1° ottobre 1996
Uruguay 19 ottobre 1999 A 19 ottobre 2000
Uzbekistan 12 ottobre 2001 A 12 ottobre 2002