Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali
Riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978.
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Convenzione internazionale
per la protezione delle nuove piante2
Conchiusa a Parigi il 2 dicembre 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 19743
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 giugno 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 luglio 1977
Gli Stati contraenti,
consapevoli dell’importanza assunta dalla protezione delle nuove piante, tanto per lo
sviluppo dell’agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei
costitutori;
coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla tutela del diritto
del creatore in questo campo e segnatamente delle limitazioni che le esigenze dell’interesse
pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto;
considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui numerosi Stati
accordano un’importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente
a principi uniformi e ben definiti;
desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere condiviso da altri
Stati aventi gli stessi interessi;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
(1) La presente Convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore
di una nuova varietà vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui
la materia e le modalità d’esercizio sono definite qui di seguito.
(2) Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, denominati in appresso «Stati
dell’Unione», costituiscono fra di loro un’Unione per la protezione delle nuove
piante.
(3) La sede dell’Unione e dei suoi organi permanenti è Ginevra.
Art. 2
(1) Ciascuno Stato dell’Unione può riconoscere il diritto del costitutore, previsto
nella presente Convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare
o di un brevetto. Nondimeno, uno Stato dell’Unione, la cui legislazione na-
RU 1977 1359; FF 1974 I 1399
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Per i rapporti fra la Svizzera e gli Stati non vincolati dalla convenzione riveduta a Ginevra
il 10 nov. 1972 e il 23 ott. 1978 (RS 0.232.162), vedi l’art. 34 di detta convenzione.
3 RU 1977 1358
0.232.161 Traduzione1
Proprietà industriale
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zionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una
di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica.
(2) Il termine varietà, giusta la presente Convenzione, s’applica a qualsiasi cultivar,
clone, linea, ceppo, ibrido, che può essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei
comma c) e d) del paragrafo (1) dell’articolo 6.
Art. 3
(1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli
Stati dell’Unione, godono, negli altri Stati dell’Unione, per quanto concerne il
riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi
rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini,
senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione e con
riserva dell’adempimento delle condizioni e formalità imposte ai loro cittadini.
(2) I cittadini degli Stati dell’Unione, che non hanno domicilio né sede in uno di
questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell’adempimento degli obblighi
che possono loro essere imposti per consentire l’esame delle nuove varietà che essi
avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.
Art. 4
(1) La presente Convenzione si applica a tutti i generi e specie botanici.
(2) Gli Stati dell’Unione si obbligano a prendere ogni provvedimento necessario per
applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior
numero di generi e specie botanici.
(3) Al momento dell’entrata in vigore della Convenzione sul proprio territorio, ciascuno
Stato dell’Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi
figuranti nell’elenco allegato alla Convenzione.
Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi
dell’elenco, nei termini seguenti a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione
sul suo territorio:
a) nel termine di tre anni, ad almeno due generi;
b) nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi;
c) nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti nell’elenco.
(4) Per i generi e le specie che non figurano nell’elenco, gli Stati dell’Unione che
proteggono uno di questi generi o specie sono autorizzati, sia a limitare il godimento
di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell’Unione che proteggono questo genere
o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in
uno di tali Stati, sia ad estendere il godimento di questa protezione ai cittadini di
altri Stati dell’Unione o degli Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio
o sede in uno di questi Stati.
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(5) Ciascuno Stato dell’Unione può, al momento della firma della presente Convenzione
o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che, per
quanto concerne la protezione delle nuove piante, applicherà gli articoli 2 a 3 della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale4.
Art. 5
(1) Il diritto accordato al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa ha
per effetto l’obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione,
ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa come tale di questa nuova varietà, come anche la messa in vendita e la
commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa
comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d’ornamento
o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione,
nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di
moltiplicazione per la produzione di piante d’ornamento o di fiori recisi.
(2) Il costitutore o il suo avente causa può subordinare l’autorizzazione a condizioni
che egli definisce.
(3) L’autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non è necessaria per
l’impiego della nuova varietà come materiale d’origine per la creazione d’altre nuove
varietà, né per la commercializzazione di quest’ultime. Per contro, l’autorizzazione
è necessaria qualora l’impiego reiterato della nuova varietà sia necessario per
la produzione commerciale di un’altra varietà.
(4) Ciascuno Stato dell’Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi
particolari secondo l’articolo 29, accordare ai costitutori, per taluni generi e specie
botanici, un diritto più esteso di quello definito nel paragrafo 1 del presente articolo
e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell’Unione
che accorda un siffatto diritto ha la facoltà di limitarne il godimento ai cittadini
degli Stati dell’Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone
fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.
Art. 6
(1) Il costitutore di una nuova varietà o il suo avente causa fruisce della protezione
prevista nella presente Convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) Indipendentemente dall’origine artificiale o naturale della varietà iniziale da
cui procede, la nuova varietà deve presentare una o più caratteristiche importanti
che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varietà
l’esistenza della quale, al momento in cui è chiesta la protezione, è notoria.
Questa notorietà può essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o
commercializzazione già in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varietà
eseguita o in corso d’esecuzione, presenza in una collezione di riferimento
o esatta descrizione in una pubblicazione.
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Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varietà
possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse
devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.
b) Il fatto che una varietà abbia figurato in esperimenti, sia stata presentata all’iscrizione
o iscritta in un registro ufficiale, non può essere opposto al costitutore
di questa varietà o al suo avente causa.
Al momento in cui è chiesta la protezione in uno Stato dell’Unione, la nuova
varietà non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l’accordo
del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato,
né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.
c) La nuova varietà dev’essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle
peculiarità della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa.
d) La nuova varietà dev’essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri
termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione
o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare
di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
e) La nuova varietà deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni
dell’articolo 13.
(2) La concessione della protezione d’una nuova varietà non può essere subordinata
a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo
avente causa abbia soddisfatto le formalità previste dalla legislazione nazionale di
ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.
Art. 7
(1) La protezione è accordata dopo un esame della nuova varietà conformemente ai
criteri definiti nell’articolo 6. Detto esame dev’essere adeguato a ciascun genere o
specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione.
(2) Ai fini dell’esame, i servizi competenti di ciascuno Stato possono esigere dal
costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente
necessari.
(3) Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una
nuova varietà e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell’Unione può prendere
provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni
abuso da parte di terzi.
Art. 8
(1) Il diritto conferito al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa è accordato
per una durata limitata. Quest’ultima non può essere inferiore a quindici anni.
Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali
e le piante ornamentali, la durata minima è di diciotto anni.
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(2) La durata della protezione in uno Stato dell’Unione s’intende a decorrere dalla
data della concessione del titolo di protezione.
(3) Ciascuno Stato dell’Unione è autorizzato a stabilire periodi di protezione più
lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali,
allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione
e sul commercio delle sementi e dei fittoni.
Art. 9
Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa
può essere limitato soltanto per motivi d’interesse pubblico.
Se questa limitazione avviene allo scopo d’assicurare la diffusione di nuove varietà,
lo Stato dell’Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinchè il
costitutore o il suo avente causa riceva un’equa rimunerazione.
Art. 10
(1) Il diritto del costitutore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della
legislazione nazionale di ciascuno Stato dell’Unione, ove risulti che le condizioni
stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell’articolo 6 non erano effettivamente
soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.
(2) È spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente causa che non sia in
grado di presentare all’autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
che permetta d’ottenere una nuova varietà avente le caratteristiche morfologiche
e fisiologiche definite al momento della sua approvazione.
(3) Il costitutore o il suo avente causa può essere spodestato del suo diritto:
a) se non presenta all’autorità competente, entro un termine prescritto e dopo
avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti
e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varietà, o se
non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varietà;
b) se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per
il mantenimento in vigore dei suoi diritti.
(4) Il diritto del costitutore non può essere annullato e il costitutore o il suo avente
causa non può essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati
nel presente articolo.
Art. 11
(1) Il costitutore o il suo avente causa ha la facoltà di scegliere lo Stato dell’Unione
nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varietà.
(2) Il costitutore o il suo avente causa può chiedere ad altri Stati dell’Unione la
protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia
stato concesso dallo Stato dell’Unione nel quale è stata fatta la prima domanda.
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(3) La protezione chiesta nei diversi Stati dell’Unione da persone fisiche o giuridiche,
cui si applica la presente Convenzione, è indipendente dalla protezione ottenuta
per la stessa nuova varietà in altri Stati appartenenti o non appartenenti all’Unione.
Art. 12
(1) Il costitutore o il suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda
per ottenere la protezione di una nuova varietà in uno Stato dell’Unione, gode,
per eseguire il deposito in altri Stati dell’Unione, di un diritto di priorità sino al
termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima
domanda. Il giorno del deposito non è compreso nel termine.
(2) Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il nuovo deposito deve
comprendere una richiesta di protezione della varietà, la rivendicazione della priorità
della prima domanda e, nel termine di tre mesi, una copia dei documenti costituenti
siffatta domanda, copia certificata conforme dall’amministrazione che l’ha ricevuta.
(3) Al costitutore o al suo avente causa è concesso un termine di quattro anni, dopo
la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell’Unione, presso il quale
è stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo
(2), i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e dai regolamenti
di questo Stato.
(4) Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle condizioni precedenti i
fatti avvenuti durante il termine stabilito al paragrafo (1), come un altro deposito, la
pubblicazione dell’oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non
possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, né alcun possesso personale.
Art. 13
(1) Una nuova varietà dev’essere designata mediante una denominazione.
(2) Questa denominazione deve permettere l’identificazione della nuova varietà; in
particolare, essa non può essere composta da sole cifre.
La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a confusioni riguardo
alle caratteristiche, al valore o all’identità della nuova varietà o alla identità del costitutore.
Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione
che designa, in qualsiasi Stato dell’Unione, varietà preesistenti della stessa specie
botanica o d’una specie vicina.
(3) Al costitutore o al suo avente causa non è concesso di depositare come denominazione
di una nuova varietà una designazione per la quale egli fruisce, in uno Stato
dell’Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che
copre prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, nè una designazione
che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui
egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verrà eseguita
la registrazione della denominazione della nuova varietà.
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Ciononostante, nel caso in cui il costitutore o il suo avente causa procede al deposito
della denominazione, questi non può più, a decorrere dal momento in cui quest’ultima
è registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti
suindicati.
(4) La denominazione della nuova varietà è depositata dal costitutore o dal suo
avente causa presso il servizio previsto nell’articolo 30. Ove risulti che questa denominazione
non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la
registrazione ed esige che il costitutore o il suo avente causa proponga, entro un
termine prescritto, un’altra denominazione. La denominazione è registrata simultaneamente
alla concessione del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 7.
(5) Una nuova varietà può essere depositata negli Stati dell’Unione soltanto con la
medesima denominazione. Il servizio competente per la concessione del titolo di
protezione in ciascuno Stato è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a
meno che esso accerti che tale denominazione non è adatta nel detto Stato. In questo
caso, esso può esigere che il costitutore o il suo avente causa proponga una traduzione
della denominazione originaria o un’altra denominazione adatta.
(6) Quando la denominazione di una nuova varietà è depositata presso il servizio
competente di uno Stato dell’Unione, il servizio la comunica all’Ufficio dell’Unione,
previsto nell’articolo 15, il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell’Unione.
Gli Stati dell’Unione possono trasmettere, per il tramite di suddetto Ufficio, le
loro eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione.
Il Servizio competente di ciascuno Stato dell’Unione notifica ogni registrazione di
denominazione di una nuova varietà e ogni diniego di registrazione all’Ufficio dell’Unione
il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell’Unione. Le
registrazioni sono parimente notificate agli Stati membri dell’Unione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale a cura dell’Ufficio.
(7) Chiunque, in uno Stato dell’Unione, provvede alla messa in vendita o alla commercializzazione
del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d’una
nuova varietà, deve usare la denominazione di questa nuova varietà, anche dopo la
scadenza della protezione di tale varietà, purchè, conformemente alle disposizioni
del paragrafo (10), a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori.
(8) Dal giorno in cui un titolo di protezione è stato concesso ad un costitutore o al
suo avente causa in uno Stato dell’Unione:
a) la denominazione della nuova varietà non può, in nessuno degli Stati dell’Unione,
essere utilizzata come denominazione di un’altra varietà della stessa
specie botanica o d’una specie vicina;
b) la denominazione della nuova varietà è considerata come designazione generica
per questa varietà. Di conseguenza, per una denominazione identica a
quella della nuova varietà o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno,
fatte salve le disposizioni del paragrafo (10), può chiederne la registrazione,
né ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio,
per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, in
uno Stato qualsiasi dell’Unione.
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(9) Per lo stesso prodotto è permesso aggiungere alla denominazione della nuova
varietà un marchio di fabbrica o di commercio.
(10) Non sono pregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei
loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtù di un diritto anteriore, l’impiego della
denominazione di una nuova varietà è vietato a una persona che, conformemente alle
disposizioni del paragrafo (7), è obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige,
ove occorra, che il costitutore o il suo avente causa proponga un’altra denominazione
per la nuova varietà.
Art. 14
(1) Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni della presente Convenzione,
è indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell’Unione allo
scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi
e dei fittoni.
(2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare
l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 15
Gli organi permanenti dell’Unione sono:
a) il Consiglio;
b) il Segretariato generale, denominato Ufficio dell’Unione internazionale per
la protezione delle nuove piante. Questo Ufficio è posto sotto l’Alta vigilanza
della Confederazione svizzera.
Art. 16
(1) Il Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell’Unione. Ciascuno
Stato dell’Unione nomina un rappresentante nel Consiglio e un supplente.
(2) Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti.
(3) Ciascuno Stato dell’Unione dispone di un voto nel Consiglio.
Art. 17
(1) Gli Stati firmatari della presente Convenzione, che non l’hanno ancora ratificata,
sono invitati come osservatori alle riunioni del Consiglio. I loro rappresentanti hanno
voto consultivo.
(2) A dette riunioni possono parimenti essere invitati altri osservatori o esperti.
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Art. 18
(1) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un primo Vicepresidente.
Esso può eleggere altri Vicepresidenti. Il primo Vicepresidente sostituisce di diritto
il Presidente in caso d’impedimento.
(2) La durata dei mandato presidenziale è di tre anni.
Art. 19
(1) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.
(2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l’anno. Inoltre, il Presidente può riunire
il Consiglio di propria iniziativa; esso deve però riunirlo nel termine di tre mesi
quando un terzo almeno degli Stati dell’Unione lo richieda.
Art. 20
(1) Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.
(2) Il Consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e finanziario dell’Unione,
dopo aver sentito il Governo della Confederazione svizzera. Il Governo della Confederazione
svizzera ne assicura l’esecuzione.
(3) Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono essere adottati alla
maggioranza dei tre quarti degli Stati dell’Unione.
Art. 21
I compiti del Consiglio sono i seguenti:
a) studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo
dell’Unione;
b) esaminare il rapporto annuo d’attività dell’Unione e stabilire il programma
dei lavori futuri di quest’ultima;
c) dare al Segretario generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell’articolo 23,
tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i
servizi nazionali;
d) esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell’Unione e stabilire,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, il contributo di ciascuno
Stato membro;
e) esaminare ed approvare i conti presentati dal Segretario generale;
f) stabilire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, la data e il luogo
delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla
loro preparazione;
g) presentare al Governo della Confederazione svizzera le proposte concernenti
le nomine del Segretario generale e dei funzionari superiori;
h) prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon funzionamento dell’Unione.
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Art. 225
Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti,
salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul
bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due
ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.
Art. 23
(1) L’Ufficio dell’Unione è incaricato dello svolgimento dei compiti affidatigli dal
Consiglio. Esso è diretto dal Segretario generale.
(2) Il Segretario generale risponde davanti al Consiglio; assicura l’esecuzione delle
decisioni del Consiglio.
Egli presenta il bilancio di previsione al Consiglio per approvazione e ne assicura
l’esecuzione.
Egli rende conto annualmente al Consiglio della gestione del bilancio e presenta al
Consiglio stesso un rapporto sull’attività e sulla situazione finanziaria dell’Unione.
(3) Il Segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del
Consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni
della loro assunzione.
Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri dell’Ufficio dell’Unione
sono stabiliti nel regolamento amministrativo finanziario.
Art. 24
Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese dell’Ufficio dell’Unione
internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest’ultimo.
Esso presenta al Consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.
Art. 25
Le modalità della cooperazione tecnica e amministrativa dell’Unione per la protezione
delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica saranno stabilite
in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d’intesa
con le Unioni interessate.
5 Per gli Stati partecipanti all’atto addizionale del 10 nov. 1972, vedi nondimeno l’art. I
dello stesso atto (RS 0.232.161.1).
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Art. 266
(1) Le spese dell’Unione sono coperte mediante:
a) i contributi annui degli Stati dell’Unione;
b) la rimunerazione di prestazioni di servizi;
c) introiti diversi.
(2) Per determinare l’ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell’Unione
sono ripartiti in tre classi:
1a classe cinque unità
2a classe tre unità
3a classe una unità
Ciascuno Stato dell’Unione contribuisce proporzionalmente al numero d’unità della
classe cui appartiene.
(3) Il valore dell’unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l’esercizio finanziario
considerato, l’importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi
degli Stati per il numero totale delle unità.
(4) Ciascuno Stato dell’Unione indica, al momento della sua accessione, la classe
cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell’Unione può dichiarare
successivamente che desidera essere assegnato ad un’altra classe. Questa dichiarazione
deve avvenire almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio precedente
quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
Art. 27
(1) La presente Convenzione è sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di inserirvi
miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.
(2) A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni, a meno che il Consiglio,
alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, non giudichi che una siffatta
conferenza debba essere anticipata o posticipata.
(3) Le deliberazioni della conferenza sono valide solo se è rappresentata almeno la
metà degli Stati membri dell’Unione.
Per essere approvato, il testo riveduto della Convenzione deve raccogliere la maggioranza
dei cinque sesti degli Stati membri dell’Unione, rappresentati alla conferenza.
(4) Il testo riveduto entra in vigore – riguardo agli Stati dell’Unione che l’hanno
ratificato – quando è stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell’Unione.
L’entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito dell’ultimo strumento di
ratifica. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell’Unione, rappresentati
nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura
tale da escludere, per gli Stati dell’Unione, che non ratificherebbero detto testo,
la possibilità di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati
6 Per gli Stati partecipanti all’atto addizionale del lo nov. 1972, vedi nondimeno gli art. II e
III dello stesso atto (RS 0.232.161.1).
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dell’Unione, l’entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito
dell’ultimo strumento di ratifica. In siffatto caso, il testo precedente cessa, da detta
entrata in vigore, di vincolare gli Stati che hanno ratificato il testo riveduto.
Art. 28
(1) L’Ufficio dell’Unione usa, nello svolgimento dei suoi compiti, le lingue francese,
tedesca e inglese.
(2) Le riunioni del Consiglio come anche le conferenze di revisione si tengono in
queste tre lingue.
(3) Alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, il Consiglio può decidere,
se necessario, l’impiego di altre lingue.
Art. 29
Gli Stati dell’Unione si riservano la facoltà di concludere fra di essi accordi particolari
per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano
contrari alle disposizioni della presente Convenzione.
Gli Stati dell’Unione che non sono parte di siffatti accordi possono aderirvi su richiesta.
Art. 30
(1) Ciascuno Stato dell’Unione si obbliga a prendere ogni necessario provvedimento
per l’applicazione della presente Convenzione.
In particolare esso si obbliga:
a) ad assicurare ai cittadini degli altri Stati dell’Unione i ricorsi legali appropriati
che permettono loro di tutelare efficacemente i diritti previsti dalla
presente Convenzione;
b) a istituire un servizio speciale di protezione delle nuove piante oppure a incaricare
di detta protezione un servizio già esistente;
c) ad assicurare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti
questa protezione e, come minimo, la pubblicazione periodica dell’elenco
dei titoli concessi.
(2) Possono parimenti essere conclusi tra gli Stati dell’Unione accordi particolari
intesi all’eventuale impiego in comune di servizi incaricati di provvedere all’esame
delle nuove varietà, previsto nell’articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti
di riferimento necessari.
(3) Resta inteso che al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione,
ciascuno Stato dev’essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna,
di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
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Art. 31
(1) La presente Convenzione è aperta, fino al due dicembre millenovecentosessantadue,
alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza di Parigi per la protezione
delle nuove piante.
(2) La presente Convenzione è sottoposta a ratifica: gli strumenti di ratifica sono
depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli
Stati firmatari.
(3) Non appena sarà ratificata da tre Stati almeno, la Convenzione entra in vigore
tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica. Riguardo
a ciascuno degli Stati che la ratificheranno successivamente, la Convenzione
entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.
Art. 32
(1) La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati non firmatari alle
condizioni previste nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo.
(2) Le domande di adesione sono presentate al Governo della Confederazione svizzera,
che le notifica agli Stati dell’Unione.
(3) Le domande di adesione sono esaminate dal Consiglio, tenuto conto particolarmente
delle disposizioni dell’articolo 30.
Tenuto conto della natura della decisione da prendere e in deroga alla norma osservata
per le Conferenze di revisione, l’adesione di uno Stato non firmatario risulta
acquisita se la sua domanda è accettata alla maggioranza dei quattro quinti dei membri
presenti.
Al momento del voto, i tre quarti degli Stati dell’Unione devono essere rappresentati.
(4) In caso di decisione favorevole, lo strumento di adesione è depositato presso il
Governo della Confederazione svizzera, il quale notifica il deposito agli Stati dell’Unione.
L’adesione prende effetto trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.
Art. 33
(1) Al momento della ratifica della Convenzione da parte di uno Stato firmatario, o
al momento della presentazione della domanda di adesione di uno Stato non firmatario,
ciascuno Stato indica, nel primo caso al Governo della Repubblica francese e,
nel secondo caso, al Governo della Confederazione svizzera, l’elenco dei generi e
delle specie per cui si obbliga ad applicare le disposizioni della Convenzione alle
condizioni previste all’articolo 4. Esso precisa inoltre, nel caso di generi o specie di
cui al paragrafo (4) di detto articolo, se intende prevalersi della facoltà di limitazione
ammessa da questa disposizione.
(2) Ciascuno Stato dell’Unione che decida successivamente d’applicare le disposizioni
della Convenzione ad altri generi o specie, trasmette le stesse indicazioni di
quelle previste nel paragrafo (1) del presente articolo al Governo della ConfederaProprietà
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zione svizzera e all’Ufficio dell’Unione, almeno trenta giorni innanzi l’applicazione
della sua decisione.
(3) Il Governo della Repubblica francese oppure, se del caso, il Governo della
Confederazione svizzera trasmette immediatamente a tutti gli Stati dell’Unione le
indicazioni previste nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo.
Art. 34
(1) Ogni Stato dell’Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione,
se la Convenzione è applicabile all’insieme oppure a una parte dei suoi
territori o a uno, a parecchi o all’insieme degli Stati o territori per i quali è abilitato a
stipulare.
Successivamente esso può, in qualsiasi momento e in virtù di una notifica al Governo
della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha
effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest’ultimo Governo.
(2) Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche menzionate nel paragrafo
(1) del presente articolo ne informa gli altri Stati dell’Unione.
Art. 35
Nonostante le disposizioni dell’articolo 6, ogni Stato dell’Unione, senza che sorga
un obbligo per gli altri Stati dell’Unione, ha la facoltà di limitare le condizioni richieste
per la qualifica di novità previste nell’articolo suddetto, per quanto concerne
la varietà di recente creazione esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente
Convenzione rispetto a detto Stato.
Art. 36
(1) Il costitutore di una nuova varietà protetta in uno Stato oppure il suo avente causa
che, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per uno Stato
dell’Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa
varietà come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o simili, ai
sensi della legislazione sui marchi, può sia rinunciare alla protezione come marchio
di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varietà
invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova
denominazione non è stata depositata, il costitutore o il suo avente causa non può
più far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti.
(2) Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo
avente causa può vietare l’impiego della denominazione anteriore alle persone che,
prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, erano tenute a utilizzare la
precedente denominazione, soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere
dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.
Art. 37
La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtù di legislazioni
nazionali degli Stati dell’Unione, sia in virtù di accordi conclusi fra gli Stati.
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Art. 38
(1) Qualsiasi vertenza sorta fra due o più Stati dell’Unione, concernente l’interpretazione
o l’applicazione della presente Convenzione, che non è stata composta mediante
negoziati, è sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al Consiglio
il quale s’adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati.
(2) Se un siffatto accordo non è realizzato entro il termine di sei mesi a decorrere
dal momento in cui la vertenza è stata sottoposta al Consiglio, quest’ultima è deferita
a un Tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati.
(3) Il Tribunale è composto di tre arbitri.
Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato designa un arbitro.
Nel caso in cui più di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati
di comune accordo dagli Stati interessati.
Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a
decorrere dalla data in cui la domanda di costituzione del Tribunale è stata loro notificata
dall’Ufficio dell’Unione, ciascuno degli Stati interessati può chiedere al Presidente
della Corte internazionale di Giustizia di provvedere alle necessarie designazioni.
Il terzo arbitro è designato in ogni caso dal Presidente della Corte internazionale di
Giustizia.
Se il Presidente è cittadino di uno degli Stati litigiosi, il Vicepresidente provvede
alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati
parte della vertenza. In quest’ultimo caso, spetta al membro della Corte che non è
cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che è stato scelto dal Presidente di
provvedere alle designazioni necessarie.
(4) La decisione arbitrale è definitiva e coercitiva per gli Stati interessati.
(5) Il Tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano
altrimenti.
(6) Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della propria rappresentanza
dinanzi al Tribunale arbitrale; le altre spese sono imputate, in parti uguali, a ciascuno
degli Stati.
Art. 39
Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, non dev’essere espressa riserva
alcuna.
Art. 40
(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
(2) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 27 paragrafo (4), se uno Stato dell’Unione
denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un
anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione
svizzera agli altri Stati dell’Unione.
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(3) Qualsiasi Stato dell’Unione può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione
cessa d’essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i
quali ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 34. Questa dichiarazione ha effetto
alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata
dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell’Unione.
(4) Le denunce e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti acquisiti, nel quadro
della presente Convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei
paragrafi (2) e (3) del presente articolo.
Art. 41
(1) La presente Convenzione è redatta in un esemplare in lingua francese, depositato
negli archivi del Governo della Repubblica francese.
(2) Una copia certificata conforme è trasmessa da questo Governo a ciascuno dei
Governi degli Stati firmatari.
(3) Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue
inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca.
In fede di che, i Plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro
pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione
e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatta a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno.
(Seguono le firme)
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Allegato
Elenco previsto all’articolo 4 paragrafo (3)
Specie da proteggere in ciascun genere
1 – Frumento – Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST)
MAC KAY
Triticum durum DESF.
2 – Orzo – Hordeum vulgare L. s. lat.
3 – Avena – Avena sativa L.
Avena byzantina C. KOCH
o Riz – Orna sativa L.*)
4 – Granoturco – Zea Mays L -
5 – Patate – Solanum tuberosum L.
6 – Piselli – Pisum sativum L.
7 - Fagiuoli – Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus coccineus L.
8 – Erba medica – Medicago sativa L.
Medicago varia MARTYN
9 – Trifoglio – Trifolium pratense L.
10 – Loglio – Lolium sp.
11 – Lattuga – Lactuca sativa L.
12 – Melo – Malus domestica BORKH
13 – Rosa – Rosa hort.
o Garofano – Dianthus caryophyllus L.*)
Se la scelta riguarda due generi opzionali: numeri 3 o 13 suindicati, questi contano
per un solo genere.
*) Per agevolare l’adesione alla Convenzione del più grande numero di Stati, sono previste
due possibilità d’opzione: Avena (Avena sativa L., A. byzantina C. Koch) o Riso, e Rosa
(Rosa hort.) o Garofano (Dianthus caryophyllus L.).
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Campo d’applicazione della convenzione il 1° ottobre 1981
Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Entrata in vigore
Belgio* 5 novembre 1976 5 dicembre 1976
Danimarca* 6 settembre 1968 6 ottobre 1968
Francia* 3 settembre 1971 3 ottobre 1971
Dipartimenti d’oltremare:
Guadelupa, Guaiana,
Martinica, Reunion,
St. Pierre e Miquelon
Territori d’oltremare:
Nuova Caledonia, Polinesia
francese, Wallis e Futuna,
Terre australi e antartiche
francesi 3 settembre 1971 A 3 ottobre 1971
Germania* 11 luglio 1968 10 agosto 1968
Gran Bretagna* 17 settembre 1965 10 agosto 1968
Israele 12 novembre 1979 A 12 dicembre 1979
Italia* 1° giugno 1977 1° luglio 1977
Paesi Bassi* 8 agosto 1967 10 agosto 1968
Spagna 18 aprile 1980 A 18 maggio 1980
Sud-Africa* 7 ottobre 1977 A 6 novembre 1977
Svezia* 17 novembre 1971 A 17 dicembre 1971
Svizzera* 10 giugno 1977 10 luglio 1977
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.
Riserve e dichiarazioni
Belgio
Giusta l’articolo 33 paragrafo 1 della convenzione, il Belgio applicherà le disposizioni
convenzionali, alle condizioni sancite dall’articolo 4, alle seguenti specie:
Frumento – Triticum aestivum L. & Triticum durum L.
Orzo – Hordeum vulgare L.
Piselli – Pisum sativum L.
Loglio – Lolium sp.
Fagiuoli – Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus L.
Conformemente all’articolo 33 paragrafo 2 della convenzione, il Belgio ha deciso di
estendere la protezione ai generi e specie seguenti che figurano nella lista prevista
dall’articolo 4 paragrafo 3, allegata alla convenzione:
Protezione delle nuove piante – Conv.
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Patate – Solanum tuberosum L.
Trifoglio – Trifolium pratense L.
Lattuga – Lactuca sativa L.
Giusta l’articolo 4 paragrafo 3 della convenzione, il Belgio estende la protezione ai
generi e specie seguenti figuranti sull’elenco allegato alla convenzione:
Avena – Avena sativa L.
Avena nuda L.
Avena byzantina C. KOCH
Melo, ad eccezione
delle varietà ornamentali,
tuttavia compresi i
portainnesti
– Malus Mill.
Rosa – Rosa L.
Garofano – Dianthus caryophyllus L.
Danimarca
In virtù dell’articolo 33 paragrafo 1:
1. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 e a contare dall’entrata in vigore della
convenzione nei suoi confronti, la Danimarca applicherà la convenzione ai cinque
generi (specie) seguenti, figuranti sull’elenco allegato alla detta convenzione:
Frumento – Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC
KAY Triticum durum DESF.
Orzo – Hordeum vulgare L. s. lat.
Avena – Avena sativa L. Avena byzantina C. KOCH
Piselli – Pisum sativum L.
Patate – Solanum tuberosum L.
2. In merito all’articolo 4 paragrafo 4: Per quanto attiene alle nuove piante non appartenenti
ai generi o alle specie figuranti sull’elenco menzionato all’articolo 4 paragrafo
3, la Danimarca intende accordare il beneficio della protezione ai costitutori
stranieri alla condizione ch’essi siano cittadini di Stati che accordano ai costitutori
danesi la protezione di varietà nuove dello stesso genere o della stessa specie, oppure
che siano persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in uno di detti Stati.
Francia
1. Per quanto concerne l’articolo 4 paragrafo 3, dall’entrata in vigore della convenzione
nei suoi confronti, la Francia ne applicherà le disposizioni ai seguenti generi e
specie, figuranti sull’elenco allegato alla convenzione:
Frumento – Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST)
MAC KAY Triticum durum DESF.
Orzo – Hordeum vulgare L. s. lat.
Avena – Avena sativa L.
Riso – Oryza sativa L.
Granoturco – Zea Mays L.
Patate – Solanum tuberosum L.
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Piselli – Pisum sativum L.
Fagiuoli – Phaseolus vulgaris L.
– Phaseolus coccineus L.
Lattuga – Lactuca sativa L.
Melo – Malus domestica BORKH
Rosa – Rosa hort.
Garofano – Dianthus caryophyllus L.
2. Per quanto concerne l’articolo 4 paragrafo 4, la Francia, dall’entrata in vigore
della convenzione nei suoi confronti, proteggerà taluni generi o specie non figuranti
sull’elenco allegato alla convenzione, limitando tuttavia il beneficio di detta protezione
ai cittadini di Stati dell’Unione che proteggeranno i medesimi generi o specie,
nonché alle persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in uno degli Stati.
Germania
1. Conformemente all’articolo 33 paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania
s’impegna ad applicare la convenzione all’insieme delle specie o generi figuranti
sull’elenco menzionato all’articolo 4 paragrafo 3 della convenzione.
2. In applicazione dell’articolo 33 paragrafo 1 2a frase della convenzione e giusta
l’articolo 23 capoverso 1 della legge sulla protezione delle varietà vegetali nella versione
della pubblicazione del 4 gennaio 1977 (BGBL. 1 S. 105), i cittadini di un altro
Stato dell’Unione e le persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in un
altro Stato dell’Unione possono fruire delle disposizioni di detta legge solamente se
lo Stato partecipe a cui appartengono o nel quale hanno il loro domicilio o la loro
sede, accorda la protezione alle stesse specie.
3. La convenzione è parimenti applicabile al Land Berlino a contare dalla data della
sua entrata in vigore per la Repubblica federale di Germania.
Gran Bretagna
1. Conformemente all’articolo 33 paragrafo 1:
a) Il Regno Unito intende applicare le disposizioni della convenzione secondo
l’articolo 4 ai seguenti generi e specie figuranti sull’elenco allegato alla convenzione:
Frumento – tutte le varietà del frumento conformi alle caratteristiche delle
varietà coltivate del genere «Triticum»
Orzo – tutte le varietà dell’orzo conformi alle caratteristiche delle
varietà coltivate del genere «Hordeum vulgare L. sens lat.»
Avena – tutte le Varietà dell’avena conformi alle caratteristiche delle
varietà cereali coltivate del genere «Avena»
Patate – tutte le varietà della patata conformi alle caratteristiche delle
varietà coltivate della specie «Solanum tuberosum L. sens
lat.»
Rosa – tutte le varietà della rosa conformi alle caratteristiche del genere
«Rosa»;
Protezione delle nuove piante – Conv.
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b) Il Regno Unito non intende prevalersi del diritto di limitazione previsto nell’articolo
4 concernente i generi e le specie non inclusi nell’elenco allegato
alla convenzione.
2. Conformemente all’articolo 34 paragrafo 1:
La convenzione s’applica unicamente al Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda
del Nord.
Italia
1. In applicazione dell’articolo 33 paragrafo 1: Per quanto attiene all’articolo 4 paragrafo
3, l’Italia applicherà le disposizioni della convenzione ai seguenti generi e
specie, figuranti sull’elenco allegato alla convenzione:
Frumento – Triticum aestivum L. ssp, vulgare (VILL, HOST) MAC KAY
Triticum durum DESF
Orzo – Hordeum vulgare L.s. lat.
Riso – Oryza sativa L.
Granoturco – Zea Mays L.
Erba medica – Medicago sativa L.
Medicago varia MARTYN
Trifoglio – Trifolium pratense L.
Rosa – Rosa hort.
Garofano – Dianthus caryophyllus L.
Conformemente all’articolo 33 paragrafo 2 della convenzione, l’Italia ha deciso di
estendere la protezione ai generi e specie seguenti che figurano nella lista prevista
all’articolo 4 paragrafo 3, allegata alla convenzione:
Avena – Avena sativa L.
Patate – Solanum tuberosum L.
Piselli – Pisum sativum L.
Fagioli – Phaseolus vulgaris L.
Loglio – Lolium multiflorum Lam.
Melo – Malus Mill
2. Il Governo della Repubblica italiana, in virtù della facoltà conferitagli dall’articolo
4 paragrafo 5 della presente convenzione, decide di applicare, per quanto concerne
la protezione delle nuove piante, gli articoli 2 e 3 della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprietà industriale7.
Paesi Bassi
Riferendosi all’articolo 34 paragrafo 1 della convenzione, i Paesi Bassi precisano
che la medesima è valevole unicamente per il Regno in Europa.
Qui appresso l’elenco previsto nell’articolo 33 paragrafo 1, in cui figurano i generi e
le specie per i quali il Governo olandese s’impegna ad applicare le disposizioni della
convenzione secondo le condizioni sancite dall’articolo 4 paragrafo 3:
7 RS 0.232.01/.04
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Frumento – Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST)
MAC KAY
Orzo – Hordeum vulgare L. s. lat.
Avena – Avena sativa L.
Avena byzantina C. KOCH
Granoturco – Zea Mays L.
Patate – Solanum tuberosum L.
Piselli – Pisum sativum L.
Fagiuoli – Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus coccineus L.
Lattuga – Lactuca sativa L.
Melo – Malus domestica BORKH
Rosa – Rosa hort.
Garofano – Dianthus caryophyllus L.
Sud-Africa
Giusta l’articolo 4 paragrafo 3 della convenzione, il Sud-Africa ne applicherà le disposizioni
ai generi (specie) seguenti figuranti sull’elenco allegato alla convenzione:
Frumento – Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST)
MAC KAY
Triticum durum DESF
Orzo – Hordeum vulgare
Avena – Avena sativa L.
Avena byzantina C. KOCH
Granoturco – Zea mays L.
Patate – Solanum tuberosum L.
Piselli – Pisum sativum L.
Fagiuoli – Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus coccineus L.
Erba medica – Medicago sativa L.
Trifoglio – Trifolium pratense L.
Melo, ad eccezione
delle varietà ornamentali,
tuttavia compresi i
portainnesti
– Malus sp.
Rosa – Rosa hort.
Garofano – Dianthus caryophyllus L.
Svezia
Secondo un Decreto Reale, i costitutori stranieri, cittadini di uno Stato membro dell’UPOV
o aventivi il loro domicilio oppure avendovi creato nuove piante, fruiranno
del medesimo trattamento, a decorrere dalla data d’adesione, dei costitutori svedesi
per quanto concerne il riconoscimento e la protezione dei diritti dei costitutore.
La Svezia, a decorrere dalla data della sua adesione, applicherà le disposizioni della
convenzione a tutti i generi e specie menzionati nell’elenco allegato alla convenzione,
ad eccezione del «Riso - Oryza sativa L.», non coltivabile in Svezia per raProtezione
delle nuove piante – Conv.
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gioni climatiche. A decorrere dalla medesima data, la Svezia applicherà parimenti, la
convenzione a taluni generi e specie non figuranti sull’elenco menzionato, senza
prevalersi del diritto di limitazione previsto all’articolo 4 paragrafo 4 della convenzione.
Svizzera
1. La Svizzera s’impegna ad applicare la convenzione alle seguenti specie, giusta
l’articolo 33 paragrafo 1:
Frumento – Triticum aestivum L.
Granoturco – Zea Mays L.
Trifoglio – Trifolium pratense L.
Loglio – Lolium sp.
Melo – Malus domestica BORKH
2. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione per la protezione delle nuove piante,
fruiranno degli stessi diritti dei cittadini svizzeri e degli stranieri domiciliati in Svizzera,
alla condizione che detto Stato membro protegga le medesime specie, o che la
specie appartenga ad una varietà inclusa nell’elenco stabilito giusta l’articolo 4 paragrafo
3 della convenzione. Gli articoli 2 e 3 della Convenzione d’Unione di Parigi
per la protezione della proprietà industriale8 saranno applicati nei limiti della legislazione
svizzera (art. 4 paragrafo 5 della convenzione).
8 RS 0.232.01/0.4
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