Atto di Stoccolma complementare all’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
Concluso a Stoccolma il 14 luglio 1967.
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Traduzione1
Atto di Stoccolma
complementare all’Accordo dell’Aia per
il deposito internazionale dei disegni
o modelli industriali
Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19692
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore in per la Svizzera il 27 settembre 1975
(Stato 24 agosto 2004)
Art. 1 [Definizioni]
Ai sensi del presente Atto complementare, si deve intendere per:
«Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 19343 dell’Accordo dell’Aia
per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
«Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aia il 28 novembre 19604 dell’Accordo dell’Aia
per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
«Atto aggiuntivo del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 19615, aggiuntivo
all’Atto del 1934;
«Organizzazione», l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
«Ufficio Internazionale», l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
«Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;
«Unione particolare», l’Unione dell’Aia, istituita dall’Accordo dell’Aia del 6
novembre 19256 per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, e
confermata dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dal
presente Atto complementare.
Art. 2 [Assemblea]
1) a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi che hanno ratificato
il presente Atto o vi hanno aderito.
RU 1975 1598; FF 1968 II 905
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della
presente Raccolta. La presente traduzione è stata allestita congiuntamente dalle competenti
amministrazioni d’Italia e di Svizzera d’intesa con i BIRPI.
2 Art. 1 n. 6 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).
3 RS 0.232.121.1
4 RS 0.232.121.2
5 RS 0.232.121.11
6 [CS 11 1000]
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b) Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito
da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
2) a) L’Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo della
Unione particolare e l’applicazione del suo Accordo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione
delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni
dei paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente
Atto o non vi hanno aderito;
iii) modifica il regolamento d’esecuzione e stabilisce l’ammontare delle
tasse per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative
all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle
questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;
v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale7
dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
vi) adotta il Regolamento finanziario dell’Unione particolare;
vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare
gli scopi dell’Unione particolare;
viii) decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni
intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative
possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
ix) adotta le modificazioni degli articoli 2 a 5;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi
dell’Unione particolare;
xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Atto complementare comporta;
b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di
coordinamento dell’Organizzazione.
3) a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati
in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a
un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le
risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura,
divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:
L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri
7 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal
3 nov. 1980 (RU 1983 1091).
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dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per
iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso
il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei
paesi mancanti per il conseguimento dei quorum durante la sessione, le dette
risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza
necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell’articolo 5.2), l’Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di
esso.
g) I paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono
ammessi alle riunioni come osservatori.
4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni8 in sessione ordinaria, su
convocazione dei Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale
dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a
richiesta d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Art. 3 [Ufficio internazionale]
1) a) I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali e
gli altri compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti
dall’Ufficio internazionale.
b) L’Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria
dell’Assemblea come pure dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da
essa creati.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la
rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono,
senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi altro comitato
di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del
personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L’Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell’Assemblea, le
conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo.
8 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal
3 nov. 1980 (RU 1983 1091).
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b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze
di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto
di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 4 [Finanze]
1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le
spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni
alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della
Conferenza dell’Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente
all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate
dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni
è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli
altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti
l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) L’ammontare delle tasse di cui all’alinea 3 i) è stabilito dall’Assemblea, su
proposta del Direttore generale.
b) Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell’Unione particolare
provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le
spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare.
c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio,
il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento
finanziario.
5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute
per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare
è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
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6) a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall’eccesso
degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato
da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente,
l’Assemblea ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della
sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal
paese stesso, quale membro dell’Unione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, al bilancio della medesima per l’anno in cui il fondo di
cassa è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su
proposta dei Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
7) a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è
stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente,
questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e
le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare
accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
b) Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la
facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione
scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in
cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento
finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni
designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 5 [Modificazioni degli articoli 2 a 5]
1) Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere
presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale.
Quest’ultimo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi
prima che vengano sottoposte all’esame della medesima.
2) Qualsiasi modificazione contemplata nell’alinea 1 va adottata dall’Assemblea. La
maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni
dell’articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei
voti espressi.
3) Ogni modificazione contemplata nell’alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il
Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate
conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei
paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata
adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi
che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra
in vigore o che ne divengono membri più tardi.
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Art. 6 [Modificazioni dell’Atto del 1934 e dell’Atto aggiuntivo del 1961]
1) a) I riferimenti, nell’Atto del 1934, all’«Ufficio internazionale della proprietà
industriale a Berna», all’«Ufficio internazionale di Berna» o all’«Ufficio internazionale
» vanno intesi come fatti all’Ufficio internazionale indicato
nell’articolo 1 del presente Atto complementare.
b) L’articolo 15 dell’Atto del 1934 è abrogato.
c) Qualsiasi modificazione del regolamento d’esecuzione contemplato nell’articolo
20 dell’Atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta
dall’articolo 2.2) a) iii) e 3) d).
d) Nell’articolo 21 dell’Atto dei 1934, le parole «riveduta nel 1928» sono sostituite
dalle parole «per la protezione delle opere letterarie e artistiche».
e) I riferimenti, nell’articolo 22 dell’Atto del 1934, agli articoli 16, 16bis e 17bis
della «Convenzione generale» vanno intesi come fatti a quelle disposizioni
dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale che, in quest’ultimo Atto, corrispondono agli articoli
16, 16bis e 17bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.
2) a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell’articolo 3 dell’Atto aggiuntivo
del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall’articolo 2.2)
a) iii) e 3) d).
b) L’alinea 1) dell’articolo 4 dell’Atto aggiuntivo del 1961, come anche le
parole «quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare»
dell’alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati.
c) I riferimenti, nell’articolo 6.2) dell’Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16
e 16bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
vanno intesi come fatti alle disposizioni dell’Atto di Stoccolma di
detta Convenzione che, in quest’ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e
16bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.
d) I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell’articolo 7 dell’Atto aggiuntivo del 1961,
al Governo della Confederazione svizzera vanno intesi come fatti al Direttore
generale.
Art. 7 [Modificazioni dell’Atto del 1960]
1) I riferimenti, nell’Atto del 1960, all’«Ufficio dell’Unione internazionale per la
protezione della proprietà industriale» o all’«Ufficio internazionale» vanno intesi
come fatti all’Ufficio internazionale indicato nell’articolo 1 del presente Atto complementare.
2) Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell’Atto del 1960 sono abrogati.
3) I riferimenti, nell’atto del 1960, al Governo della Confederazione svizzera vanno
intesi come fatti al Direttore generale.
4) Nell’articolo 29 dell’Atto del 1960, le parole «periodiche» (alinea 1) e «del
Comitato internazionale dei disegni o modelli o» (alinea 2) sono soppresse.
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Art. 8 [Ratifica del presente Atto complementare; adesione al medesimo]
1) a) I paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l’Atto del 1934 o
l’Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti, possono firmare e ratificare
il presente Atto complementare oppure aderirvi.
b) La ratifica del presente Atto complementare, o l’adesione al medesimo, da
parte di un paese che è vincolato dall’Atto del 1934 ma non dall’Atto
aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell’Atto aggiuntivo
del 1961 o l’adesione ad esso.
2) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Art. 9 [Entrata in vigore del presente Atto complementare]
1) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato il loro strumento di
ratifica o d’adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del
quinto strumento di ratifica o d’adesione.
2) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto complementare entra in
vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata
dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento
di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei
riguardi di detto paese, alla data indicata.
Art. 10 [Accettazione automatica di alcune disposizioni da parte di taluni
paesi]
1) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea seguente, ogni paese
che non abbia ratificato l’Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato
dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli 1 a 6 del presente Atto complementare
a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all’Atto del 1934; tuttavia,
se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’
sensi dell’articolo 9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente
Atto complementare soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’
sensi dell’articolo 9.1).
2) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea precedente, ogni paese
che non abbia ratificato l’Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli
articoli 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende
effetto la sua ratifica o la sua adesione all’Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il
presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’ sensi dell’articolo
9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare
soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’ sensi dell’articolo 9.1).
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Art. 11 [Firma, ecc., del presente Atto complementare]
1) a) Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua
francese e depositato presso il Governo della Svezia.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione
dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse
indicare.
2) Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13
gennaio 1968.
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto
complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i
paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le
firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e qualsiasi
altra appropriata notificazione.
Art. 12 [Clausola transitoria]
Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali
all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi
come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di
Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto
complementare.
Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione dell’atto complementare il 14 giugno 2004
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Belgio 22 febbraio 1979 28 maggio 1979
Belize 12 giugno 2003 A 12 luglio 2003
Benin 2 ottobre 1986 A 2 gennaio 1987
Bulgaria 11 novembre 1996 A 11 dicembre 1996
Corea (Nord) 15 aprile 1992 A 27 maggio 1992
Croazia 12 gennaio 2004 A 12 febbraio 2004
Côte d'Ivoire 26 aprile 1993 A 30 maggio 1993
Francia 2 maggio 1975 27 settembre 1975
Guadalupa 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Guayana francese 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Isole Wallis e Futuna 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Martinica 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Nuova Caledonia 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Polinesia francese 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Riunione 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
St. Pierre e Miquelon 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Territori Australi e Antartici
Francesi 2 maggio 1975 A 27 settembre 1975
Gabon 19 luglio 2003 A 18 agosto 2003
Georgia 1° luglio 2003 A 1° agosto 2003
Germania 19 giugno 1970 27 settembre 1975
Grecia 18 marzo 1997 A 18 aprile 1997
Kirghizistan 17 febbraio 2003 A 17 marzo 2003
Italia 11 maggio 1987 A 13 agosto 1987
Liechtenstein 21 febbraio 1972 27 settembre 1975
Lussemburgo 22 febbraio 1979 A 28 maggio 1979
Macedonia 18 febbraio 1997 A 18 marzo 1997
Marocco 13 settembre 1999 13 ottobre 1999
Moldova 14 febbraio 1994 A 14 marzo 1994
Monaco 27 giugno 1975 27 settembre 1975
Mongolia 12 marzo 1997 A 12 aprile 1997
Paesi Bassi 22 febbraio 1979 28 maggio 1979
Romania 17 giugno 1992 A 18 luglio 1992
Senegal 30 maggio 1984 A 30 giugno 1984
Serbia e Montenegro 25 novembre 1993 30 dicembre 1993
Slovenia 12 dicembre 1994 13 gennaio 1995
Suriname 16 novembre 1976 A 23 febbraio 1977
Svizzera 26 gennaio 1970 27 settembre 1975
Ucraina 28 maggio 2002 A 28 agosto 2002
Ungheria 7 marzo 1984 A 7 aprile 1984
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