Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977.
1
Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio
riveduto a Stoccolma il 14 luglio 19672
Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19693
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1970
(Stato 23 settembre 2003)
Art. 1 [Istituzione d’una Unione particolare. Adozione d’una
classificazione internazionale. Definizione della classificazione internazionale.
Lingue]
1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare.
2) Essi adottano, in vista della registrazione dei marchi, una identica classificazione
dei prodotti e dei servizi.
3) Tale classificazione è costituita di:
a) una lista delle classi,
b) un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l’indicazione delle classi
alle quali sono assegnati.
4) La lista e il repertorio sono quelli pubblicati nel 1935 dall’Ufficio internazionale
per la protezione della proprietà industriale.
5) La lista e il repertorio potranno essere modificati o completati dal Comitato di
esperti, istituito dall’articolo 3 del presente Accordo, seguendo la procedura stabilita
da detto articolo.
6) La classificazione sarà redatta in francese ma, a domanda d’un paese contraente,
una traduzione ufficiale nella lingua del medesimo potrà essere pubblicata dall’Ufficio
internazionale della proprietà intellettuale (denominato inseguito: «Ufficio
internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale4 (denominata in seguito: «Organizzazione»), in
accordo con l’Amministrazione nazionale interessata. Ciascuna traduzione del reper-
RU 1970 684; FF 1968 II 905
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente
Raccolta. La presente traduzione è stata allestita congiuntamente dalle competenti
Amministrazioni d’Italia e della Svizzera d’intesa con i BIRPI. Dei titoli sono stati
aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l’identificazione. Il testo originale è privo di
titoli.
2 Il presente acc. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati
contraenti che non hanno aderito all’acc. di Nizza riveduto a Ginevra nel 1977
(RS 0.232.112.9).
3 Art. 1 n. 7 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).
4 RS 0.230
0.232.112.8
Traduzione1
Proprietà industriale
2
0.232.112.8
torio indicherà, a fianco d’ogni prodotto o servizio, oltre il numero d’ordine come
risulta dall’enumerazione alfabetica nella lingua considerata, anche il numero
d’ordine dell’originale francese.
Art. 2 [Portata giuridica e applicazione della classificazione internazionale]
1) Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione
internazionale è quella attribuitale da ciascun paese contraente. In
particolare, la classificazione internazionale non vincola i paesi contraenti né quanto
alla valutazione dei limiti della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento
dei marchi di servizio.
2) Ciascun paese contraente si riserva la facoltà di applicare la classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi a titolo di sistema principale o di sistema
ausiliario.
3) Le Amministrazioni dei paesi contraenti faranno figurare, nei titoli e nelle
pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della
classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali
il marchio è registrato.
4) Il fatto che una denominazione figura nel repertorio alfabetico dei prodotti e dei
servizi non pregiudica affatto i diritti che potessero esistere su tale denominazione.
Art. 3 [Modificazione della classificazione internazionale e aggiunte ad
essa. Comitato di esperti]
1) È istituito, presso l’Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di
decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportarsi alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi. Ciascun paese contraente sarà rappresentato nel
Comitato, il quale si organizza mediante un regolamento interno, adottato dalla
maggioranza dei paesi rappresentati. L’Ufficio internazionale è rappresentato nel
Comitato.
2) Le proposte di modificazione o di aggiunta devono essere dirette dalle Amministrazioni
dei paesi contraenti all’Ufficio internazionale, che le trasmette ai membri
del Comitato, almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.
3) Le decisioni del Comitato, relative alle modificazioni da apportare alla classificazione,
sono prese all’unanimità dei paesi contraenti. Come modificazione si deve
intendere qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all’altra, o la creazione di
una nuova classe implicante un tale trasferimento.
4) Le decisioni del Comitato, concernenti le aggiunte da apportare alla classificazione,
sono prese con la maggioranza semplice dei paesi contraenti.
5) Gli esperti hanno la facoltà di far conoscere il loro parere per iscritto o di delegare
i loro poteri all’esperto di un altro paese.
6) Qualora un paese non abbia designato il proprio esperto, o l’esperto designato
non abbia fatto conoscere la sua opinione nel termine stabilito dal regolamento
interno, si riterrà che il paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.
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Acc. di Nizza rivedutto a Stoccolma
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Art. 4 [Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni
e delle aggiunte]
1) Tutte le modificazioni ed aggiunte decise dal Comitato di esperti sono notificate
alle Amministrazioni dei paesi contraenti dall’Ufficio internazionale. L’entrata in
vigore delle decisioni avverrà, per quanto riguarda le aggiunte, alla ricezione della
notificazione e, per quanto riguarda le modificazioni, entro sei mesi dalla data
d’invio della notificazione.
2) L’Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione dei
prodotti e dei servizi, v’inserisce le modificazioni e le aggiunte entrate in vigore.
Queste modificazioni e queste aggiunte fanno l’oggetto di avvisi pubblicati nei due
periodici «La Propriété industrielle» e «Les Marques internationales».
Art. 5 [Assemblea dell’Unione particolare]
1) a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi che hanno ratificato
il presente Atto o vi hanno aderito.
b) Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere
assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha
designata.
2) a) Riservate le disposizioni degli articoli 3 e 4, l’Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione
particolare e l’applicazione del presente Accordo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione
delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni
dei paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il
presente Atto o non vi hanno aderito;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale
dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale»)
relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive
sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;
iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell’Unione particolare
e ne approvai conti di chiusura;
v) adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;
vi) crea, oltre il Comitato di esperti indicato nell’articolo 3, gli altri
comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli
scopi dell’Unione particolare;
vii) decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni
intergovernative e quali organizzazioni internazionali non
governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
viii) adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8;
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ix) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi
dell’Unione particolare;
x) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
3) a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi
rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore
a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia,
le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura,
divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni
seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri
dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per
iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno
espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei
paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette
risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la
maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell’articolo 8.2, l’Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di
esso.
g) I paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono
ammessi alle sue riunioni come osservatori.
4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su
convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale
dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a
richiesta d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
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Art. 6 [Ufficio internazionale]
1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti
dall’Ufficio internazionale.
b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria
dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di
esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero
creato.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono,
senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di
qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato
di esperti avessero creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui
designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le
conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle
degli articoli 5 a 8.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle
conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto
di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 7 [Finanze]
1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le
spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle
spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del
bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unione le spese che non vengono attribuite esclusivamente
all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate
dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni
è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in
relazione all’Unione particolare;
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iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti
l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3 i), i paesi della
Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto
all’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano
contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in
quell’Unione.
b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi
dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione
particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il
numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità
dell’insieme dei paesi.
c) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo
diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se
l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi
da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese
può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno
a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze
eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio,
il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del
regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale
in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne
fa rapporto all’Assemblea.
6) a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un
pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il
fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della
sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per
l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su
proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
7) a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è
stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente,
questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e
le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare
accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
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b) Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la
facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione
scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in
cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento
finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni
designi, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 8 [Modificazione degli articoli 5 a 8]
1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono
essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale.
Questi comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima
che vengano sottoposte all’esame della medesima.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1)va adottata dall’Assemblea.
La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le
modificazioni dell’articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei
quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1)entra in vigore un mese
dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione,
effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali da parte di tre
quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione
è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola
tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione
stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione
che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione particolare vincola
soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 9 [Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Effetti. Adesione all’Atto
del 1957]
1) Ciascun paese dell’Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha
firmato, oppure aderirvi.
2) Qualsiasi paese estraneo all’Unione particolare, partecipe della Convenzione di
Parigi per la protezione della proprietà industriale5, può aderire al presente Atto e
divenire così membro dell’Unione particolare.
3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
4) a) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica
o d’adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del
quinto strumento di ratifica o d’adesione.
5 RS 0.232.01/.04
Proprietà industriale
8
0.232.112.8
b) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi
dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica
o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello
strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto
entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data così indicata.
5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e
a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, un paese può aderire all’Atto del 15
giugno 19576 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente
Atto o vi aderisce.
Art. 10 [Forza e durata]
Il presente Accordo ha la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale7 .
Art. 11 [Revisione]
1) Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni, allo scopo di introdurvi i miglioramenti
auspicati.
2) Ogni revisione sarà oggetto d’una conferenza dei delegati dei paesi dell’Unione
particolare.
Art. 12 [Atti applicabili]
1) a) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i paesi dell’Unione particolare
che l’hanno ratificato o vi hanno aderito, l’Atto del 15 giugno 19578.
b) Tuttavia, ciascun paese dell’Unione particolare, che ha ratificato il presente
Atto o vi ha aderito, è vincolato dall’Atto del 15 giugno 1957 nei suoi
rapporti con i paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il
presente Atto o non vi hanno aderito.
2) I paesi estranei all’Unione particolare, che divengono participi del presente Atto,
l’applicano nei riguardi di ogni paese dell’Unione suddetta non partecipe del presente
Atto. Tali paesi ammettono che quest’ultimo applichi, nei suoi rapporti con loro,
le disposizioni dell’Atto del 15 giugno 1957.
Art. 13 [Denuncia]
1) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata
al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell’Atto del 15
giugno 19579 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del paese che
6 RS 0.232.112.7
7 RS 0.232.01/.04
8 RS 0.232.112.7
9 RS 0.232.112.7
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0.232.112.8
l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri paesi
dell’Unione particolare.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne
avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata
prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è
divenuto membro dell’Unione particolare.
Art. 14 [Rinvio dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori)]
Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprietà industriale10.
Art. 15 [Firma. Lingue. Funzioni del depositario]
1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato
presso il Governo della Svezia.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione
dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse
indicare.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate
conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione
particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le
firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore di ogni
disposizione del presente Atto e le denunce notificate.
Art. 16 [Disposizioni transitorie]
1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali
all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente
all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale o al suo Direttore.
2) I paesi dell’Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi
hanno aderito, possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione
che istituisce l’Organizzazione11, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti
dagli articoli 5 a 8 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli.
Ogni paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il
10 RS 0.232.04 et 0.232.01/.03 art. 16bis
11 RS 0.230
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Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto dalla data del suo
ricevimento. Tali paesi sono considerati membri dell’Assemblea fino allo scadere
del detto periodo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.
(Seguono le firme)
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi –
Acc. di Nizza rivedutto a Stoccolma
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0.232.112.8
Lista delle classi di prodotti e di servizi12
(Ottava edizione)
Entrata in vigore il 1° gennaio 2002
Prodotti
Classe 1. Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia,
all’agricoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche
allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati
per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare
gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria.
Classe 2. Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento
del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli
in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.
Classe 3. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire,
lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni
per capelli; dentifrici.
Classe 4. Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e
legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti;
candele e stoppini per l’illuminazione.
Classe 5. Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina;
sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebé; impiastri, materiale per
fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti;
prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 6. Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni
trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici
non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti
metallici non compresi in altre classi; minerali.
Classe 7. Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri);
giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); istrumenti agricoli
altri che quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.
Classe 8. Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette
e cucchiai; armi bianche; rasoi.
Classe 9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici,
ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di
soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la
distribuzione, la trasformazione, l’accumulo, la regolazione o il comando di corrente
elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o
delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori
12 RU 2003 632
Proprietà industriale
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0.232.112.8
automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa,
macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
elettronici; estintori.
Classe 10. Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra,
occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore,
di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione
d’acqua e impianti sanitari.
Classe 12. Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
Classe 13. Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio.
Classe 14. Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non
compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Classe 15. Strumenti musicali.
Classe 16. Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi;
stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la
cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e
articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre
classi); caratteri tipografici; clichés.
Classe 17. Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non
compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per
turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
Classe 18. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre
classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio;
fruste e articoli di selleria.
Classe 19. Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la
costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti
non metallici.
Classe 20. Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra,
madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
Classe 21. Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli
preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pannelli);
materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica
non comprese in altre classi.
Classe 22. Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre
classi); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili
grezze.
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi –
Acc. di Nizza rivedutto a Stoccolma
13
0.232.112.8
Classe 23. Fili per uso tessile.
Classe 24. Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e
copritavoli.
Classe 25. Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 26. Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e
aghi; fiori artificiali.
Classe 27. Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti;
tappezzerie in materie non tessili.
Classe 28. Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in
altre classi; decorazioni per alberi di Natale.
Classe 29. Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi
conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30. Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sego, succedanei del caffè;
farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo
di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti);
spezie; ghiaccio.
Classe 31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre
classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti
per gli animali, malto.
Classe 32. Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di
frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Classe 33. Bevande alcooliche (tranne le birre).
Classe 34. Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.
Servizi
Classe 35. Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
lavori di ufficio.
Classe 36. Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Classe 37. Costruzione; riparazione; servizi d’installazione.
Classe 38. Telecomunicazioni.
Classe 39. Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
Classe 40. Trattamento di materiali.
Classe 41. Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 42. Servizi scientifici e tecnologici e relativi servizi di ricerca e di sviluppo;
servizi di analisi e di ricerca industriali; servizi di progettazione e sviluppo di
computer e programmi informatici; servizi giuridici.
Proprietà industriale
14
0.232.112.8
Classe 43. Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
Classe 44. Servizi medici; servizi veterinari; servizi d’igiene e di bellezza per
persone o per animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di selvicoltura.
Classe 45. Servizi personali e sociali resi da terzi per soddisfare esigenze individuali;
servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui.
Campo di applicazione dell’accordo il 25 giugno 2003
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Algeria 24 marzo 1972 A 5 luglio 1972
Australia a 10 maggio 1972 A 25 agosto 1972
Austria a 11 maggio 1973 A 18 agosto 1973
Belgio a 31 ottobre 1974 12 febbraio 1975
Bosnia e Erzegovina a 2 giugno 1993 S 1° marzo 1992
Cecoslovacchia a 22 settembre 1970 A 29 dicembre 1970
Croazia a 28 luglio 1992 S 8 ottobre 1991
Danimarca a 26 gennaio 1970 4 maggio 1970
Isole Féroé
Finlandia a 16 maggio 1973 A 18 agosto 1973
Francia a 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Guadalupa 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Guayana francese 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Isole Wallis e Futuna 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Martinica 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Nuova Caledonia 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Polinesia francese 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Riunione 2 maggio 1975 12 agosto 1975
St. Pierre e Miquelon 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Territori Australi e Antartici
Francesi 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Germania a 19 giugno 1970 19 settembre 1970
Irlanda a 27 marzo 1968 12 novembre 1969
Israele 30 luglio 1969 12 novembre 1969
Italia a 20 gennaio 1977 24 aprile 1977
Liechtenstein a 21 febbraio 1972 A 25 maggio 1972
Lussemburgo a 19 dicembre 1974 A 24 marzo 1975
Macedonia a 23 luglio 1993 S 8 settembre 1991
Marocco 16 ottobre 1975 24 gennaio 1976
Monaco a 27 giugno 1975 4 ottobre 1975
Norvegia a 8 marzo 1974 13 giugno 1974
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi –
Acc. di Nizza rivedutto a Stoccolma
15
0.232.112.8
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Paesi Bassi a 4 dicembre 1974 6 marzo 1975
Regno Unito a 26 febbraio 1969 12 novembre 1969
Repubblica Ceca a 1° gennaio 1993 S 29 dicembre 1970
Russia a 8 aprile 1971 A 26 luglio 1971
Serbia e Montenegro 14 giugno 2001 S 27 aprile 1992
Slovenia a 12 giugno 1992 S 25 giugno 1991
Spagna a 2 febbraio 1979 9 maggio 1979
Stati Uniti a 23 febbraio 1972 A 25 maggio 1972
Svezia a 12 agosto 1969 12 novembre 1969
Svizzera 26 gennaio 1970 4 maggio 1970
Ungheria a 18 dicembre 1969 19 aprile 1970
a Questo Stato ha, come la Svizzera, ratificato l’acc. di Nizza, riveduto a Ginevra nel 1977
(RS 0.232.112.9) o vi ha aderito. Da allora il detto acc. sostituisce il presente acc. nei
rapporti tra la Svizzera e questo Stato.
Proprietà industriale
16
0.232.112.8


