Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali
Concluso a Locarno l’8 ottobre 1968.
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Traduzione1
Accordo di Locarno
istitutivo di una classificazione internazionale
per i disegni o modelli industriali
Conchiuso a Locarno l’8 ottobre 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19702
Istrumento di ratificazione depositato il 27 gennaio 1971
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1971
(Stato 23 settembre 2003)
Art. 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione
internazionale
1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare.
2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione
(denominata in seguito «classificazione internazionale»).
3) La classificazione internazionale comprende:
i) una lista delle classi e sottoclassi;
ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con
l’indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
iii) note esplicative.
4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente Accordo, con riserva
delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall’articolo 3
(denominato in seguito «Comitato di esperti») potrebbe introdurvi.
5) L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato
di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.
6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato
di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.
7) a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.
b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa
consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione
dell’Assemblea contemplata dall’articolo 5, a cura dell’Ufficio internazionale
della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazio
RU 1971 378; FF 1970 I 722
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della
presente Raccolta. La traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle
Amministrazioni d’Italia e di Svizzera d’intesa con l’OMPI.
2 RU 1971 377
0.232.121.3
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nale») contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale3 (denominata in seguito «Organizzazione
»).
Art. 2 Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale
1) Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la classificazione internazionale
ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun paese
può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione
internazionale non vincola i paesi dell’Unione particolare quanto alla natura
e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi paesi.
2) Ciascun paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione
internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
3) Le Amministrazioni dei paesi dell’Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei
depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni
ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della
classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni
o modelli.
4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell’elenco alfabetico dei prodotti,
il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le
quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l’inclusione di una qualsiasi denominazione
nell’elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione
dell’opinione del Comitato di esperti circa l’esistenza o meno di diritti esclusivi.
Art. 3 Comitato di esperti
1) È istituito, presso l’Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di
svolgere i compiti contemplati nell’articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun paese
dell’Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza
mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei paesi
rappresentati.
2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei paesi dell’Unione
particolare, l’elenco alfabetico e le note esplicative.
3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale
possono essere fatte dall’Amministrazione di ciascun paese dell’Unione
particolare o dall’Ufficio internazionale. Le Amministrazioni comunicano ogni loro
proposta all’Ufficio internazionale. Quest’ultimo trasmette le sue proposte e quelle
delle Amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che
questo si riunisca per esaminarle.
4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da
apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice
dei paesi dell’Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d’una
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nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un’altra la decisione deve
essere unanime.
5) Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.
6) Qualora un paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una
sessione dei Comitato di esperti oppure l’esperto designato non abbia espresso il suo
voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato
si riterrà che il paese in questione ha accettato la decisioni del Comitato.
Art. 4 Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni
e aggiunte
1) L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di
esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale
decisa dal Comitato stesso sono notificate alle Amministrazioni dei paesi
dell’Unione particolare a cura dell’Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato
di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse
implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una
classe a un’altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d’invio della notificazione.
2) L’Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione
internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste
modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che
l’Assemblea designerà.
Art. 5 Assemblea dell’Unione
1) a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione
particolare.
b) Il Governo di ogni paese dell’Unione particolare è rappresentato da un
delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
2) a) Riservate le disposizioni dell’articolo 3; l’Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo
dell’Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;
ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione
delle conferenze di revisione;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale
dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale»)
relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive
sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;
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iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale4 dell’Unione particolare
e ne approva i conti di chiusura;
v) adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;
vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale
in lingue diverse dall’inglese e dal francese;
vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell’articolo 3, gli altri
comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli
scopi dell’Unione particolare;
viii) decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni
intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative
possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli 5 a 8;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi
dell’Unione particolare;
xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
3) a) Ciascun membro dell’Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi
rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore
a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia,
le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura,
divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni
seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri
dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per
iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno
espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei
paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette
risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la
maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell’articolo 8.2), l’Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di
esso.
4) a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni5 in sessione ordinaria, su
convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il
4 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal
23 nov. 1981 (RU 1983 1092).
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medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale
dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a
richiesta di un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Art. 6 Ufficio internazionale
1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti
dall’Ufficio internazionale.
b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria
dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di
esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero
istituito.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la
rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono,
senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di
qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato
di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui
designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le
conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle
degli articoli 5 a 8.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze
di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto
di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 7 Finanze
1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le
spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle
spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del
bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
5 Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per là Svizzera dal
23 nov. 1981 (RU 1983 1092).
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c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente
all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate
dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni
è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale
in relazione all’Unione particolare;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale,
concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi
dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo
l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano
contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in
quell’Unione.
b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi
dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione
particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità
della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei
paesi.
c) I contributi sono esigibili al I’ gennaio di ogni anno.
d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo
diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se
l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi
da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese
può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno
a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze
eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio,
il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del
regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale
in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa
rapporto all’Assemblea.
6) a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un
pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il
fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
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b) L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della
sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per
l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su
proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
7) a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è
stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente,
questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e
le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare
accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
b) Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la
facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione
scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in
cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento
finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni
designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 8 Modificazione degli articoli 5 a 8
1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono
essere presentate da ciascun paese dell’Unione particolare o dal Direttore generale.
Questi comunica le proposte ai paesi dell’Unione particolare almeno sei mesi prima
che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata
dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia,
le modificazioni dell’articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei
quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese
dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni
d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da
parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Unione particolare al momento in
cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal
modo vincola tutti i paesi che sono membri dell’Unione nel momento in cui la
modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia,
una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione particolare
vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
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Art. 9 Ratifica, adesione; entrata in vigore
1) Qualsiasi paese partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale6 può ratificare il presente Accordo, se lo ha firmato, oppure
aderirvi.
2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore
generale.
3) a) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica
o di adesione, il presente Accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito
del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
b) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Accordo entra in vigore tre
mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della
ratifica o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello
strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Accordo
entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data così indicata.
4) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e
a tutti i benefici riconosciuti nel presente Accordo.
Art. 10 Valore e durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprietà industriale7.
Art. 11 Revisione degli articoli 1 a 4 e 9 a 15
1) Gli articoli 1 a 4 e 9 a 15 del presente Accordo potranno essere riveduti allo
scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
2) Ogni revisione sarà oggetto d’una conferenza dei delegati dei paesi dell’Unione
particolare.
Art. 12 Denuncia
1) Ciascun paese potrà denunciare il presente Accordo mediante notificazione
indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del
paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri paesi
dell’Unione particolare.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne
avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata
prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è
divenuto membro dell’Unione particolare.
6 RS 0.232.01/.04
7 RS 0.232.01/.04
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Art. 13 Territori
Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprietà industriale8.
Art. 14 Firma, lingue, notificazioni
1) a) Il presente Accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e
francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il
Governo della Svizzera.
b) Il presente Accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno
1969.
2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione
dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della
Svizzera, del testo firmato del presente Accordo ai Governi che l’hanno firmato e al
Governo di qualsiasi altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Accordo presso la Segreteria
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare la
data d’entrata in vigore dell’Accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o
d’adesione, le accettazioni di modificazioni del presente Accordo e le date in cui
queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.
Art. 15 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali
all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi
come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della
proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto in Locarno, l’8 ottobre 1968.
(Seguono le firme)
8 RS 0.232.04 e 0.232.01/.03 art. 16bis
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Allegato9
Lista delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale
9 Le modificazioni non sono più pubblicate nella RU, l’allegato, di conseguenza, non
compare più nella presente Raccolta. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio federale della
proprietà intellettuale, 3003 Berna.
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Risoluzione
Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968
1) È istituito presso l’Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti.
Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario
dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni
e modelli industriali.
2) Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all’Ufficio internazionale
progetti dell’elenco alfabetico dei prodotti e delle note esplicative menzionate
nell’articolo 1.5) dell’Accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sottoclassi
annessa all’Accordo e sottoporrà all’Ufficio internazionale, ove sia il caso,
progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.
3) L’Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e
a convocarlo al più presto.
4) Appena l’Accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto
nell’articolo 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente
alinea 2).
5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a
carico dei paesi che essi rappresentano.
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Campo di applicazione dell’accordo il 6 agosto 2003
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Austria 22 giugno 1990 26 settembre 1990
Azerbaigian 14 luglio 2003 A 14 ottobre 2003
Belarus 24 aprile 1998 A 24 luglio 1998
Bosnia e Erzegovina 2 giugno 1993 S 1° marzo 1992
Bulgaria 27 novembre 2000 A 27 febbraio 2001
Cina 17 giugno 1996 A 19 settembre 1996
Corea (Nord) 6 marzo 1997 A 6 giugno 1997
Croazia 28 luglio 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba 9 luglio 1998 A 9 ottobre 1998
Danimarca* 27 gennaio 1971 27 aprile 1971
Estonia 31 luglio 1996 A 31 ottobre 1996
Finlandia 15 febbraio 1972 16 maggio 1972
Francia 11 agosto 1975 13 settembre 1975
Guadalupa 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Guayana francese 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Isole Wallis e Futuna 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Martinica 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Nuova Caledonia 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Polinesia francese 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Riunione 11 giugno 1975 13 settembre 1975
St. Pierre e Miquelon 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Territori Australi e Antartici
Francesi 11 giugno 1975 13 settembre 1975
Germania 25 luglio 1990 25 ottobre 1990
Grecia 4 giugno 1999 A 4 settembre 1999
Guinea 5 agosto 1996 A 5 novembre 1996
Irlanda 9 luglio 1970 A 27 aprile 1971
Islanda 23 dicembre 1994 A 9 aprile 1995
Italia 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Kazakstan 7 agosto 2002 A 7 novembre 2002
Kirghizistan 10 settembre 1998 A 10 dicembre 1998
Macedonia 23 luglio 1993 S 8 settembre 1991
Malawi 24 luglio 1995 A 24 ottobre 1995
Messico 26 ottobre 2000 A 26 gennaio 2001
Moldova 1° settembre 1997 A 1° dicembre 1997
Mongolia 16 marzo 2001 A 16 giugno 2001
Norvegia 27 gennaio 1971 27 aprile 1971
Paesi Bassi 23 dicembre 1976 30 marzo 1977
Aruba 8 novembre 1986 8 novembre 1986
Regno Unito 21 luglio 2003 A 21 ottobre 2003
Repubblica Ceca 18 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
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Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Romania 31 marzo 1998 A 30 giugno 1998
Russia* 8 settembre 1972 15 dicembre 1972
Serbia e Montenegro 14 giugno 2001 S 27 aprile 1992
Slovacchia 30 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
Slovenia 12 giugno 1992 S 25 giugno 1991
Spagna 10 agosto 1973 17 novembre 1973
Svezia 7 luglio 1970 27 aprile 1971
Svizzera 27 gennaio 1971 27 aprile 1971
Tagikistan 14 febbraio 1994 S 21 dicembre 1991
Trinidad e Tobago 20 dicembre 1995 A 20 marzo 1996
Turchia 31 agosto 1998 A 30 novembre 1998
Ungheria 28 settembre 1973 1° gennaio 1974
Uruguay 19 ottobre 1999 A 19 gennaio 2000
* Dichiarazione vedi qui appresso
Dichiarazione
Danimarca
Lo strumento di ratifica è stato accompagnato dalla seguente dichiarazione: … sino a
nuova disposizione detto accordo non s’applica alle Isole Féroé.
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