Regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica

Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999.

2522 2000-0460
Regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra
relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali
e dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica
Conchiuso a Ginevra il 2 luglio 1999
Approvato dall’Assemblea federale il ...
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...
Entrato in vigore per la Svizzera il ...
Capitolo 1
Disposizioni generali
Regola 1 Definizioni
1) [«Atto» e rinvii all’Atto]
a) Ai fini del presente regolamento d’esecuzione, con «Atto» va inteso l’Atto
relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei
disegni e modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.
b) Nel presente regolamento d’esecuzione, il termine «articolo» rinvia al relativo
articolo dell’Atto.
2) [Abbreviazioni] Ai fini del presente regolamento d’esecuzione:
i) un termine definito all’articolo 1 ha lo stesso senso che nell’Atto;
ii) per «istruzioni amministrative» s’intendono le istruzioni amministrative di
cui alla regola 31;
iii) per «comunicazione» s’intende qualsiasi domanda internazionale o qualsiasi
richiesta, dichiarazione, invito, notifica o informazione relativi o allegati a
una domanda internazionale o a una registrazione internazionale che siano
indirizzati all’ufficio di una Parte contraente, all’Ufficio internazionale, al
depositario o al titolare con qualsiasi mezzo autorizzato dal presente regolamento
d’esecuzione o dalle istruzioni amministrative;
iv) per «modulo ufficiale» s’intende un modulo allestito dall’Ufficio internazionale
o qualsiasi modulo che abbia il medesimo contenuto e si presenti nel
medesimo modo;
v) per «classificazione internazionale» s’intende la classificazione stabilita in
virtù dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale
per i disegni o modelli industriali;
vi) per «emolumento prescritto» s’intende l’emolumento applicabile secondo il
tariffario;
vii) per «bollettino» s’intende il bollettino periodico nel quale l’Ufficio internazionale
effettua le pubblicazioni previste dall’Atto o dal presente regolamento
d’esecuzione, indipendentemente dal supporto utilizzato.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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Regola 2 Comunicazioni con l’Ufficio internazionale
Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio internazionale vanno effettuate secondo le
modalità specificate nelle istruzioni amministrative.
Regola 3 Rappresentanza presso l’Ufficio internazionale
1) [Rappresentante; numero di rappresentanti]
a) Il depositario o il titolare può costituire un rappresentante presso l’Ufficio
internazionale.
b) Per una data domanda internazionale o per una data registrazione internazionale
può essere costituito un solo rappresentante. Qualora nell’atto di costituzione
figurino più rappresentanti, è considerato e iscritto come tale soltanto
il rappresentante che figura per primo.
c) Qualora all’Ufficio internazionale sia stato indicato come rappresentante un
gabinetto o un ufficio d’avvocati o di consulenti in brevetti o in marchi, esso
è considerato come un unico rappresentante.
2) [Costituzione di rappresentante]
a) La costituzione di rappresentante può essere fatta nella domanda internazionale,
a condizione che la domanda sia firmata dal depositario.
b) La costituzione di rappresentante può essere fatta anche in una comunicazione
separata che può riferirsi a una o più domande internazionali specificate
o a una o più registrazioni internazionali specificate del medesimo depositario
o titolare. Tale comunicazione deve essere firmata dal depositario o
dal titolare.
c) Se considera che la costituzione di rappresentante è irregolare, l’Ufficio internazionale
lo notifica al depositario o al titolare e al rappresentante presunto.
3) [Iscrizione e notifica della costituzione di rappresentante; data alla quale ha effetto
la costituzione di rappresentante]
a) Se constata che la costituzione di un rappresentante adempie le condizioni
applicabili, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale il fatto
che il depositario o il titolare ha un rappresentante nonché il nome e
l’indirizzo del rappresentante. In tal caso, la data a partire dalla quale la costituzione
di rappresentante ha effetto è la data in cui l’Ufficio internazionale
ha ricevuto la domanda internazionale o la comunicazione separata nella
quale è costituito il rappresentante.
b) L’Ufficio internazionale notifica l’iscrizione di cui alla lettera a) sia al depositario
o al titolare che al rappresentante.
4) [Effetti della costituzione di rappresentante]
a) Salvo esplicita disposizione contraria del presente regolamento d’esecuzione,
la firma di un rappresentante iscritto giusta il capoverso 3)a) sostituisce
la firma del depositario o del titolare.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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b) Salvo nei casi in cui il presente regolamento d’esecuzione esige esplicitamente
che una comunicazione sia inviata sia al depositario o al titolare che
al rappresentante, l’Ufficio internazionale invia al rappresentante iscritto
giusto il capoverso 3)a) ogni comunicazione che, in assenza del rappresentante,
dovrebbe essere inviata al depositario o al titolare; ogni comunicazione
così inviata a detto rappresentante ha gli stessi effetti come se fosse stata
inviata al depositario o al titolare.
c) Ogni comunicazione inviata all’Ufficio internazionale dal rappresentante
iscritto giusta il capoverso 3)a) ha gli stessi effetti come se fosse stata inviata
dal depositario o dal titolare.
5) [Cancellazione dell’iscrizione; data alla quale la cancellazione ha effetto ]
a) Ogni iscrizione effettuata in virtù del capoverso 3)a) è cancellata qualora la
cancellazione è chiesta mediante una comunicazione firmata dal depositario,
dal titolare o dal rappresentante. L’Ufficio internazionale cancella d’ufficio
l’iscrizione sia quando è costituito un nuovo rappresentante, sia quando è
iscritto un cambiamento di titolare e il nuovo titolare della registrazione internazionale
non ha costituito un rappresentante.
b) La cancellazione ha effetto a partire dalla data in cui l’Ufficio internazionale
riceve la relativa comunicazione.
c) L’Ufficio internazionale notifica la cancellazione e la data a partire dalla
quale ha effetto al rappresentante la cui iscrizione è stata cancellata e al depositario
o al titolare.
Regola 4 Calcolo dei termini
1) [Termini espressi in anni] Ogni termine espresso in anni scade, nell’anno susseguente
da prendere in considerazione, nel mese che reca lo stesso nome e il giorno
che reca lo stesso numero del mese e del giorno dell’evento che fa decorrere il termine;
tuttavia se l’evento si produce un 29 febbraio e se, nell’anno da prendere in
considerazione, il mese di febbraio conta 28 giorni, il termine scade il 28 febbraio.
2) [Termini espressi in mesi] Ogni termine espresso in mesi scade, nel mese da
prendere in considerazione, il giorno che reca lo stesso numero del giorno dell’evento
che fa decorrere il termine; tuttavia se, nel mese da prendere in considerazione,
non figura la stessa data, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3) [Termini espressi in giorni] Ogni termine espresso in giorni inizia a decorrere dal
giorno seguente a quello in cui ha avuto luogo l’evento considerato e scade in conseguenza.
4) [Scadenza di un termine in un giorno in cui l’Ufficio internazionale o un ufficio
non è aperto al pubblico] Se un termine scade un giorno in cui l’Ufficio internazionale
o l’ufficio interessato non è aperto al pubblico, in deroga ai capoversi 1)-3), il
termine scade il primo giorno seguente in cui l’Ufficio internazionale o l’ufficio interessato
è aperto al pubblico.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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Regola 5 Perturbazioni nel servizio postale e nelle ditte di spedizione
della corrispondenza
1) [Comunicazioni inviate mediante un servizio postale] L’inosservanza, ad opera di
una Parte interessata, del termine per una comunicazione indirizzata all’Ufficio internazionale
e spedita mediante un servizio postale è scusata, se la Parte interessata
fornisce la prova, in modo soddisfacente per l’Ufficio internazionale, che
i) la comunicazione è stata spedita almeno cinque giorni prima della scadenza
del termine o, qualora il servizio postale sia stato interrotto a causa di guerra,
di rivoluzione, di disordini civili, di sciopero, di catastrofe naturale o di altri
motivi analoghi in uno qualsiasi dei dieci giorni precedenti la data di scadenza
del termine, che la comunicazione è stata spedita al più tardi cinque
giorni dopo la ripresa del servizio postale;
ii) la spedizione della comunicazione è stata effettuata dal servizio postale con
invio raccomandato o che i dati relativi alla spedizione sono stati registrati
dal servizio postale al momento della spedizione, e,
iii) quando il corriere, in certe categorie, non arriva normalmente all’Ufficio internazionale
entro due giorni dalla spedizione, la comunicazione è stata spedita
in una categoria che arriva normalmente all’Ufficio internazionale entro
due giorni dalla spedizione o è stata spedita per posta aerea.
2) [Comunicazioni inviate mediante una ditta di spedizione della corrispondenza]
L’inosservanza, ad opera di una Parte interessata, del termine per una comunicazione
indirizzata all’Ufficio internazionale e spedita mediante una ditta di spedizione è
scusata, se la Parte interessata fornisce la prova, in modo soddisfacente per l’Ufficio
internazionale, che:
i) la comunicazione è stata spedita almeno cinque giorni prima della scadenza
del termine o, qualora il funzionamento della ditta di spedizione sia stato
interrotto a causa di guerra, di rivoluzione, di disordini civili, di catastrofe
naturale o di altri motivi analoghi in uno qualsiasi dei dieci giorni precedenti
la data di scadenza del termine, che la comunicazione è stata spedita al più
tardi cinque giorni dopo la ripresa del funzionamento della ditta di spedizione,
e
ii) i dati relativi alla spedizione sono stati registrati dalla ditta di spedizione del
corriere al momento della spedizione dell’invio.
3) [Limiti alla scusa] L’inosservanza di un termine è scusata in virtù della presente
regola unicamente se la prova di cui ai capoversi 1) o 2) e la comunicazione o una
copia di essa pervengono all’Ufficio internazionale non dopo che siano trascorsi sei
mesi dalla scadenza del termine.
Regola 6 Lingue
1) [Domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta in
francese o in inglese.
2) [Iscrizione e pubblicazione] L’iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione
della registrazione internazionale e di tutti i dati relativi a detta registrazione
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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internazionale nel bollettino, che devono essere l’oggetto nel contempo di un’iscrizione
e di una pubblicazione in virtù del presente regolamento d’esecuzione, sono
eseguite in francese o in inglese. L’iscrizione e la pubblicazione della registrazione
internazionale comportano l’indicazione della lingua nella quale l’Ufficio internazionale
ha ricevuto la domanda internazionale.
3) [Comunicazioni] Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o
alla registrazione internazionale che ne è scaturita deve essere redatta:
i) in francese o in inglese quando tale comunicazione è indirizzata all’Ufficio
internazionale dal depositario o dal titolare oppure da un ufficio;
ii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indirizzata
dall’Ufficio internazionale a un ufficio, a meno che tale ufficio abbia
notificato all’Ufficio internazionale che tutte le comunicazioni di tale genere
devono essere redatte in francese oppure che debbano esserlo in inglese;
iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indirizzata
dall’Ufficio internazionale al depositario o al titolare, a meno che il
depositario o il titolare indichi che desidera ricevere tutte le comunicazioni
di tale genere in francese benché la lingua della domanda internazionale sia
l’inglese, o viceversa.
4) [Traduzione] Le traduzioni necessarie ai fini delle iscrizioni e delle pubblicazioni
eseguite in virtù del capoverso 2) sono effettuate dall’Ufficio internazionale. Il depositario
può allegare alla domanda internazionale una proposta di traduzione dei
testi contenuti nella domanda internazionale. Se ritiene che la traduzione proposta
non è corretta, l’Ufficio internazionale la corregge dopo aver invitato il depositario a
formulare, entro il termine di un mese a partire dall’invito, osservazioni sulle correzioni
proposte.
Capitolo 2
Domanda internazionale e registrazione internazionale
Regola 7 Condizioni relative alla domanda internazionale
1) [Modulo e firma] La domanda internazionale deve essere presentata sul modulo
ufficiale. La domanda internazionale deve essere firmata dal depositario.
2) [Emolumenti] Gli emolumenti prescritti applicabili alla domanda internazionale
devono essere pagati conformemente alle regole 27 e 28.
3) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale
deve contenere o indicare:
i) il nome del depositario, indicato conformemente alle istruzioni amministrative;
ii) l’indirizzo del depositario, indicato conformemente alle istruzioni amministrative;
iii) la Parte contraente del depositario;
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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iv) il o i prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione
ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato, e precisare
se si tratta di uno o più prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale
oppure di uno o più prodotti in relazione ai quali il disegno o modello
industriale deve essere utilizzato; il o i prodotti devono essere preferibilmente
indicati con termini che figurano nella lista dei prodotti della classificazione
internazionale;
v) il numero di raffigurazioni o di campioni del disegno o modello industriale
che accompagnano la domanda internazionale conformemente alla regola 9
o 10;
vi) le Parti contraenti designate;
vii) l’importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure istruzioni
atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto presso l’Ufficio
internazionale, e l’identità dell’autore del pagamento o delle istruzioni.
4) [Contenuto supplementare della domanda internazionale ]
a) Quando la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte
contraente che ha notificato al Direttore generale, conformemente all’articolo
5.2)a), che il proprio diritto esige uno o più elementi specificati all’articolo
5.2)b), la domanda internazionale deve contenere tale o tali elementi,
presentati nel modo prescritto dalla regola 11.
b) Gli elementi di cui ai punti i) o ii) dell’articolo 5.2)b) possono, a scelta del
depositario, essere inclusi nella domanda internazionale anche se non sono
richiesti da una notifica fatta conformemente all’articolo 5.2)a).
c) Quando è applicabile la regola 8, la domanda internazionale deve contenere
le indicazioni di cui alla regola 8.2) e, all’occorrenza, essere accompagnata
dalla dichiarazione o dal documento di cui a tale regola.
d) Quando il depositario ha un rappresentante, la domanda internazionale deve
contenere il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, indicati conformemente alle
istruzioni amministrative.
e) Quando il depositario, in virtù dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi,
intende beneficiare della priorità di un deposito anteriore, la domanda internazionale
deve contenere una dichiarazione nella quale è rivendicata la priorità
di tale deposito anteriore, accompagnata dall’indicazione del nome
dell’ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito nonché della data e,
se disponibile, del numero di tale deposito e, nel caso in cui la rivendicazione
della priorità non concerna l’insieme dei disegni o modelli industriali oggetto
della domanda internazionale, dell’indicazione dei disegni o modelli
industriali oggetto dalla rivendicazione.
f) Quando il depositario intende avvalersi dell’articolo 11 della Convenzione
di Parigi, la domanda internazionale deve contenere una dichiarazione in base
alla quale il o i prodotti che costituiscono o realizzano il disegno o modello
industriale sono stati presentati in occasione di un’esposizione internazionale
ufficiale o riconosciuta ufficialmente, e l’indicazione del luogo
dell’esposizione e della data alla quale il o i prodotti vi sono stati presentati
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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per la prima volta; nel caso in cui la dichiarazione non concerna l’insieme
dei disegni o modelli industriali, la domanda internazionale deve indicare a
quali di essi si applica la dichiarazione.
g) Quando il depositario desidera che la pubblicazione del disegno o modello
industriale sia differita conformemente all’articolo 11, la domanda internazionale
deve contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
h) La domanda internazionale può anche contenere dichiarazioni, documenti o
altre indicazioni pertinenti specificate nelle istruzioni amministrative.
i) La domanda internazionale può essere accompagnata da una dichiarazione
che indichi le informazioni che, secondo l’avviso del depositario, sono pertinenti
per stabilire che il disegno o modello industriale in questione adempie
le condizioni della protezione.
5) [Esclusione di elementi supplementari] Se la domanda internazionale contiene indicazioni
diverse da quelle che sono richieste o autorizzate dall’Atto, dal presente regolamento
d’esecuzione o dalle istruzioni amministrative, l’Ufficio internazionale le
esclude d’ufficio. Se la domanda internazionale è accompagnata da documenti diversi
da quelli che sono richiesti o autorizzati, l’Ufficio internazionale può eliminarli.
6) [Tutti i prodotti devono appartenere alla stessa classe] Tutti i prodotti che costituiscono
i disegni o modelli industriali oggetto della domanda internazionale, o in
relazione ai quali tali disegni o modelli industriali sono utilizzati, devono appartenere
alla stessa classe in base alla classificazione internazionale.
Regola 8 Esigenze speciali concernenti il depositario
1) [Notifica delle esigenze speciali]
a) Quando la legislazione di una Parte contraente esige che una domanda di
protezione di un disegno o modello industriale sia depositata in nome del
creatore del disegno o modello industriale, tale Parte contraente può notificare
il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione.
b) La dichiarazione di cui alla lettera a) deve precisare la forma e il contenuto
obbligatorio di qualsiasi dichiarazione o documento richiesto ai fini del capoverso
2).
2) [Identità del creatore e cessione della domanda internazionale] Se nella domanda
internazionale figura la designazione di una Parte contraente che ha presentato la
dichiarazione di cui al capoverso 1):
i) la domanda internazionale deve contenere anche le indicazioni concernenti
l’identità del creatore del disegno o modello industriale, e una dichiarazione,
conforme alle esigenze formulate al capoverso 1)b), in base alla quale questi
affermi di essere il creatore del disegno o modello industriale; la persona così
indicata come il creatore è considerata il depositario ai fini della designazione
di tale Parte contraente, indipendentemente dalla persona indicata come
il depositario in virtù della regola 7.3)i);
ii) se la persona indicata come il creatore non è quella indicata come il depositario
in virtù della regola 7.3)i), la domanda internazionale deve essere acRegistrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali
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compagnata da una dichiarazione o da un documento, conforme alle esigenze
formulate al capoverso 1)b), che attesti che la domanda internazionale è
stata ceduta dalla persona indicata come il creatore alla persona indicata come
il depositario. Quest’ultima è iscritta come titolare della registrazione
internazionale.
Regola 9 Raffigurazioni del disegno o modello industriale
1) [Forma e numero delle raffigurazioni del disegno o modello industriale ]
a) Le raffigurazioni del disegno o modello industriale devono consistere, a
scelta del depositario, in fotografie o altre rappresentazioni grafiche del disegno
o modello industriale propriamente detto oppure del o dei prodotti che
lo costituiscono. Lo stesso prodotto può essere mostrato sotto angolature diverse;
le vedute corrispondenti a diverse angolature possono figurare sulla
medesima fotografia o sulla medesima rappresentazione grafica oppure su
fotografie o rappresentazioni grafiche separate.
b) Ogni raffigurazione deve essere fornita nel determinato numero di esemplari
specificato nelle istruzioni amministrative.
2) [Condizioni relative alle raffigurazioni]
a) Le raffigurazioni devono essere di una qualità sufficiente per far risaltare
tutti i particolari del disegno o modello industriale e per permettere la pubblicazione.
b) Gli elementi che figurano in una raffigurazione, ma che non sono oggetto di
una domanda di protezione possono essere indicati nel modo previsto dalle
istruzioni amministrative.
3) [Vedute esigibili]
a) Fatta salva la lettera b), ogni Parte contraente che esige determinate vedute
del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione
ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato deve
notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione, specificando
quali sono le vedute richieste e in quali circostanze.
b) Le Parti contraenti possono esigere al massimo una veduta, se si tratta di un
disegno industriale o di un prodotto bidimensionale, o al massimo sei vedute,
se il prodotto è tridimensionale.
4) [Rifiuto per motivi relativi alle raffigurazioni del disegno o modello industriale]
Una Parte contraente non può rifiutare gli effetti della registrazione internazionale
adducendo a motivo che, secondo la sua legislazione, certe condizioni relative alla
forma delle raffigurazioni del disegno o modello industriale, che si aggiungono alle
condizioni notificate da tale Parte contraente conformemente al capoverso 3)a) o che
ne differiscono, non sono state adempite. Una Parte contraente può tuttavia rifiutare
gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che le raffigurazioni
che figurano nella registrazione internazionale non sono sufficienti per divulgare
pienamente il disegno o modello industriale.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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Regola 10 Campioni del disegno industriale in caso di richiesta di differimento
della pubblicazione
1) [Numero di campioni] Quando la domanda internazionale contiene una richiesta
di differimento della pubblicazione concernente un disegno industriale (bidimensionale)
e invece di essere accompagnata dalle raffigurazioni di cui alla regola 9, è
accompagnata da campioni del disegno industriale, il numero di tali campioni deve
essere il seguente:
i) uno per l’Ufficio internazionale, e
ii) uno per ogni ufficio designato che ha notificato all’Ufficio internazionale, in
virtù dell’articolo 10.5), di voler ricevere copia delle registrazioni internazionali.
2) [Campioni] Tutti i campioni devono poter essere contenuti in un solo pacco. I
campioni possono essere piegati. Le dimensioni e il peso massimi del pacco sono
specificati nelle istruzioni amministrative.
Regola 11 Generalità del creatore, descrizione; rivendicazione
1) [Generalità del creatore] Quando la domanda internazionale contiene indicazioni
relative all’identità del creatore del disegno o modello industriale, il suo nome e indirizzo
vanno indicati conformemente alle istruzioni amministrative.
2) [Descrizione] Quando la domanda internazionale contiene una descrizione, tale
descrizione deve concernere gli elementi che appaiono sulle raffigurazioni del disegno
o modello industriale. Se la descrizione supera 100 parole va pagato un emolumento
supplementare previsto nella tariffa.
3) [Rivendicazione] Una dichiarazione giusta l’articolo 5.2)a), secondo la quale la
legislazione di una Parte contraente esige una rivendicazione affinché, in virtù di
tale legislazione, sia assegnata una data di deposito a una domanda di protezione di
un disegno o modello industriale, deve indicare il tenore esatto della rivendicazione
richiesta. Quando la domanda internazionale contiene una rivendicazione, il tenore
di tale rivendicazione deve essere conforme a quello della dichiarazione in questione.
Regola 12 Emolumenti relativi alla domanda internazionale
1) [Emolumenti prescritti]
a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento di designazione standard per ogni Parte contraente designata
che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo
7.2);
iii) un emolumento di designazione individuale per ogni Parte contraente
designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2);
iv) un emolumento di pubblicazione.
b) L’importo degli emolumenti di cui ai punti i), ii) e iv) è stabilito nella tariffa.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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2) [Momento del pagamento degli emolumenti] Fatto salvo il capoverso 3), gli
emolumenti di cui al capoverso 1) vanno pagati al momento del deposito della domanda
internazionale, tranne l’emolumento di pubblicazione che può essere pagato
conformemente alla regola 16.3), nel caso in cui la domanda internazionale contiene
una richiesta di differimento della pubblicazione.
3) [Emolumento di designazione individuale pagabile in due rate ]
a) La dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) può inoltre precisare che l’emolumento
di designazione individuale dovuto per la Parte contraente in questione
comprenda due rate, di cui la prima va pagata al momento del deposito
della domanda internazionale e la seconda a una data fissata conformemente
al diritto della Parte contraente in questione.
b) In caso di applicazione della lettera a), il riferimento del capoverso 1)iii)
all’emolumento di designazione individuale va inteso come un riferimento
alla prima rata dell’emolumento di designazione individuale.
c) La seconda rata dell’emolumento di designazione individuale può essere pagata,
a scelta del titolare, sia direttamente all’ufficio interessato, sia per il
tramite dell’Ufficio internazionale. Nel primo caso, l’ufficio interessato notifica
il fatto all’Ufficio internazionale, e l’Ufficio internazionale iscrive la
notifica nel registro internazionale. Nel secondo caso, l’Ufficio internazionale
iscrive la notifica nel registro internazionale e notifica il fatto all’ufficio
interessato.
d) Qualora la seconda rata dell’emolumento di designazione individuale non
sia pagata entro il termine applicabile, l’ufficio interessato notifica il fatto
all’Ufficio internazionale e chiede all’Ufficio internazionale di cancellare,
nel registro internazionale, l’iscrizione della registrazione internazionale nei
confronti della Parte contraente interessata. L’Ufficio internazionale dà seguito
alla richiesta e notifica il fatto al titolare.
Regola 13 Domanda internazionale depositata per il tramite di un ufficio
1) [Data di ricezione da parte dell’ufficio e trasmissione all’Ufficio internazionale]
Quando la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte
contraente del depositario, tale ufficio notifica al depositario la data di ricezione
della domanda. Nello stesso tempo in cui trasmette la domanda internazionale
all’Ufficio internazionale, l’ufficio notifica all’Ufficio internazionale la data di ricezione
della domanda. L’ufficio notifica al depositario di aver trasmesso la domanda
internazionale all’Ufficio internazionale.
2) [Emolumento di trasmissione] Gli uffici che esigono un emolumento di trasmissione
giusta l’articolo 4.2) notificano all’Ufficio internazionale l’importo di tale
emolumento, che non dovrebbe superare le spese amministrative corrispondenti alla
ricevuta e alla trasmissione della domanda internazionale, nonché la data alla quale
tale emolumento è esigibile.
3) [Data di deposito di una domanda internazionale depositata indirettamente]
Fatto salvo l’articolo 9.3), la data di deposito di una domanda internazionale depositata
per il tramite di un ufficio è:
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2532
i) la data in cui tale ufficio ha ricevuto la domanda internazionale, a condizione
che quest’ultima sia ricevuta a sua volta dall’Ufficio internazionale entro
il termine di un mese a partire da tale data;
ii) in tutti gli altri casi, la data in cui l’Ufficio internazionale riceve la domanda
internazionale.
4) [Data di deposito qualora la Parte contraente del depositario esiga un controllo
di sicurezza] In deroga al capoverso 3), una Parte contraente la cui legislazione, alla
data in cui diventa Parte all’Atto, esige un controllo di sicurezza può notificare al
Direttore generale, mediante una dichiarazione, che il termine di un mese di cui al
capoverso precedente è sostituito da un termine di sei mesi.
Regola 14 Esame dell’Ufficio internazionale
1) [Termine per correggere le irregolarità] Il termine, prescritto conformemente
all’articolo 8, per correggere le irregolarità è di tre mesi a partire dalla data dell’invito
da parte dell’Ufficio internazionale.
2) [Irregolarità comportanti il rinvio della data di deposito della domanda internazionale]
Le irregolarità che, conformemente all’articolo 9.3), sono tali da comportare
il rinvio della data di deposito della domanda internazionale sono le seguenti:
a) la domanda internazionale non è redatta nella lingua prescritta o in una delle
lingue prescritte;
b) nella domanda internazionale non figura uno degli elementi seguenti:
i) l’indicazione esplicita o implicita secondo la quale si chiede una registrazione
internazionale in virtù dell’Atto;
ii) indicazioni che permettono di stabilire l’identità del depositario;
iii) indicazioni sufficienti per permettere di prendere contatto con il depositario
o con il suo eventuale rappresentante;
iv) una raffigurazione o, conformemente all’articolo 5.1)iii), un campione
di ciascun disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale;
v) la designazione di almeno una Parte contraente.
3) [Rimborso degli emolumenti] Se, conformemente all’articolo 8.2)a), la domanda
internazionale è considerata ritirata, l’Ufficio internazionale rimborsa gli emolumenti
pagati per tale domanda, previa deduzione di un importo corrispondente
all’emolumento di base.
Regola 15 Iscrizione del disegno o modello industriale nel registro
internazionale
1) [Iscrizione del disegno o modello industriale nel registro internazionale] Se ritiene
che la domanda internazionale adempie le condizioni richieste, l’Ufficio internazionale
iscrive il disegno o modello industriale nel registro internazionale e invia
un certificato al titolare.
2) [Contenuto della registrazione] La registrazione internazionale contiene:
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i) tutti i dati che figurano nella domanda internazionale, ad eccezione delle rivendicazioni
di priorità giusta la regola 7.4)e) quando la data del deposito
anteriore precede di oltre sei mesi la data di deposito della domanda internazionale;
ii) tutte le raffigurazioni del disegno o modello industriale;
iii) la data della registrazione internazionale;
iv) il numero della registrazione internazionale;
v) la classe pertinente, determinata dall’Ufficio internazionale, della classificazione
internazionale.
Regola 16 Differimento della pubblicazione
1) [Periodo massimo di differimento] Il periodo prescritto ai sensi dell’articolo
11.1)a) e 2)i) è di 30 mesi a partire dalla data di deposito o, qualora sia rivendicata
una priorità, a partire dalla data di priorità della domanda in questione.
2) [Termine per ritirare una designazione qualora il differimento non sia possibile
secondo la legislazione applicabile] Il termine di cui all’articolo 11.3)i) per permettere
al depositario di ritirare la designazione di una Parte contraente che nella
sua legislazione non contempla il differimento della pubblicazione è di un mese a
partire dalla data della notifica inviata dall’Ufficio internazionale.
3) [Termine per pagare l’emolumento di pubblicazione e consegnare le raffigurazioni]
L’emolumento di pubblicazione di cui alla regola 12.1)a)iv) deve essere pagato,
e le raffigurazioni di cui all’articolo 11.6)b) devono essere consegnate, prima
della scadenza del periodo di differimento applicabile giusta l’articolo 11.2), o prima
che il periodo di differimento sia considerato scaduto conformemente all’articolo
11.4)a).
4) [Registrazione delle raffigurazioni] L’Ufficio internazionale registra tutte le raffigurazioni
consegnate giusta l’articolo 11.6)b) nel registro internazionale.
5) [Esigenze non adempite] Se non sono adempite le esigenze del capoverso 3), la
registrazione internazionale è cancellata e non è pubblicata.
Regola 17 Pubblicazione della registrazione internazionale
1) [Data della pubblicazione] La registrazione internazionale è pubblicata:
i) quando il depositario lo chiede, subito dopo la registrazione;
ii) quando è stato chiesto il differimento della pubblicazione e la richiesta è
stata accettata, subito dopo la data in cui è scaduto il periodo di differimento
o in cui tale periodo è considerato scaduto;
iii) in tutti gli altri casi, sei mesi dopo la data della registrazione internazionale o
appena possibile dopo tale data.
2) [Contenuto della pubblicazione] La pubblicazione della registrazione internazionale
nel bollettino, ai sensi dell’articolo 10.3), deve contenere:
i) i dati iscritti nel registro internazionale;
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2534
ii) la o le raffigurazioni del disegno o modello industriale;
iii) se la pubblicazione è stata differita, l’indicazione della data in cui scade il
periodo di differimento o in cui tale periodo è considerato scaduto.
Capitolo 3
Rifiuto e invalidazione
Regola 18 Notifica del rifiuto
1) [Termine per notificare un rifiuto]
a) Il termine per la notifica di un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale
conformemente all’articolo 12.2) è di sei mesi a partire dalla data
in cui l’Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione
internazionale all’ufficio interessato.
b) In deroga alla lettera a), ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio che
procede all’esame o il cui diritto contempla la possibilità dell’opposizione
alla concessione della protezione può notificare al Direttore generale, mediante
una dichiarazione, che il termine di sei mesi ivi indicato è sostituito
da un termine di 12 mesi.
c) Nella dichiarazione di cui alla lettera b), può inoltre essere indicato che la
registrazione internazionale produce gli effetti menzionati all’articolo
14.2)a) al più tardi:
i) ad un momento, precisato nella dichiarazione, che può essere posteriore
alla data di detto articolo, ma non di più di sei mesi, oppure
ii) al momento in cui la protezione è concessa conformemente al diritto
della Parte contraente, qualora, entro il termine applicabile in virtù
della lettera a) o b), la comunicazione di una decisione relativa alla
concessione della protezione sia stata involontariamente omessa; in tal
caso, l’ufficio della Parte contraente interessata notifica il fatto all’Ufficio
internazionale e comunica senza indugio la decisione al titolare
della registrazione internazionale in questione.
2) [Notifica del rifiuto]
a) La notifica di qualsiasi rifiuto deve concernere un’unica registrazione internazionale
e deve essere datata e firmata dall’ufficio che la effettua.
b) La notifica deve contenere o indicare:
i) l’ufficio che effettua la notifica;
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto, compresi i rinvii alle corrispondenti
disposizioni essenziali della legge;
iv) quando i motivi sui quali si fonda il rifiuto si richiamano alla somiglianza
con un disegno o modello industriale oggetto di una domanda o
di una precedente registrazione nazionale, regionale o internazionale, la
data e il numero di deposito, la data di priorità (se del caso), la data e il
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2535
numero della registrazione (se sono disponibili), una copia di una raffigurazione
del disegno o modello industriale anteriore (se tale raffigurazione
è accessibile al pubblico) e il nome e l’indirizzo del proprietario
di tale disegno o modello industriale;
v) se il rifiuto non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto
della registrazione internazionale, l’indicazione di quelli interessati dal
rifiuto o di quelli non interessati;
vi) il fatto che il rifiuto sia o no suscettibile di riesame o di ricorso e, in caso
affermativo, il termine, ragionevole conto tenuto delle circostanze,
per presentare la richiesta di riesame del rifiuto o il ricorso contro il rifiuto
così come l’autorità competente a evadere la richiesta di riesame o
il ricorso, con indicazione, all’occorrenza, dell’obbligo di presentare la
richiesta di riesame o il ricorso per il tramite di un rappresentante residente
sul territorio della Parte contraente il cui ufficio ha pronunciato il
rifiuto; e
vii) la data in cui il rifiuto è stato pronunciato.
3) [Notifica della divisione di una registrazione internazionale] Se, in seguito a una
notifica di rifiuto giusta l’articolo 13.2), una registrazione internazionale è divisa
presso l’ufficio di una Parte contraente designata per ovviare a un motivo di rifiuto
indicato nella notifica in questione, tale ufficio notifica, conformemente alle istruzioni
amministrative, all’Ufficio internazionale i dati relativi alla divisione.
4) [Notifica del ritiro di un rifiuto]
a) La notifica di qualsiasi ritiro di un rifiuto deve concernere un’unica registrazione
internazionale e deve essere datata e firmata dall’ufficio che la effettua.
b) La notifica deve contenere o indicare:
i) l’ufficio che effettua la notifica;
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) se il ritiro non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto
della registrazione internazionale, l’indicazione di quelli interessati dal
ritiro o di quelli non interessati; e
iv) la data in cui il rifiuto è stato ritirato.
5) [Iscrizione] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni notifica
ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4) pervenutagli, indicando, nel caso di una
notifica di rifiuto, la data in cui tale notifica di rifiuto è stata spedita all’Ufficio internazionale.
6) [Trasmissione di copie delle notifiche] L’Ufficio internazionale trasmette al titolare
una copia delle notifiche ricevute ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4).
Regola 19 Rifiuti irregolari
1) [Notifica non considerata come tale]
a) Una notifica di rifiuto non è considerata tale dall’Ufficio internazionale e
non è iscritta nel registro internazionale, se:
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2536
i) non vi figura il numero della registrazione internazionale corrispondente,
a meno che altre indicazioni che figurano nella notifica non permettano
di identificare la registrazione;
ii) non vi figura il motivo del rifiuto; o se
iii) è inviata all’Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine applicabile
in virtù della regola 18.1).
b) Quando è applicata la lettera a), l’Ufficio internazionale, tranne nei casi in
cui non può identificare la registrazione internazionale in questione, trasmette
al titolare una copia della notifica, informa nel contempo il titolare e
l’ufficio che ha inviato la notifica di rifiuto che quest’ultima non è considerata
tale dall’Ufficio internazionale e non viene quindi iscritta nel registro
internazionale, e ne indica i motivi.
2) [Notifica irregolare] Se la notifica di rifiuto
i) non è firmata in nome dell’ufficio che ha comunicato il rifiuto o non adempie
le condizioni di cui alla regola 2,
ii) non adempie, all’occorrenza, le esigenze della regola 18.2)b)iv),
iii) non indica, all’occorrenza, né l’autorità competente per evadere la richiesta
di riesame o il ricorso né il termine, ragionevole conto tenuto delle circostanze,
entro il quale tale richiesta o ricorso deve essere presentato (regola
18.2)b)vi)),
iv) non indica la data in cui è stato pronunciato il rifiuto (regola 18.2)b)vii)),
l’Ufficio internazionale iscrive ciononostante il rifiuto nel registro internazionale e trasmette
al titolare copia della notifica. Se il titolare glielo chiede, l’Ufficio internazionale
invita l’ufficio che ha comunicato il rifiuto a rettificare senza indugio la notifica.
Regola 20 Invalidazione in Parti contraenti designate
1) [Contenuto della notifica d’invalidazione] Se gli effetti di una registrazione internazionale
sono invalidati da una Parte contraente designata e se l’invalidazione
non può essere oggetto di un riesame o di un ricorso, l’ufficio della Parte contraente
la cui autorità competente ha pronunciato l’invalidazione notifica, quando ne ha conoscenza,
il fatto all’Ufficio internazionale. La notifica deve indicare:
i) l’autorità che ha pronunciato l’invalidazione;
ii) il fatto che l’invalidazione non può essere oggetto di un ricorso;
iii) il numero della registrazione internazionale;
iv) se l’invalidazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto
della registrazione internazionale, quelli interessati dall’invalidazione o
quelli non interessati;
v) la data in cui l’invalidazione è stata pronunciata e la data a partire dalla
quale ha effetto.
2) [Iscrizione dell’invalidazione] L’Ufficio internazionale iscrive l’invalidazione nel
registro internazionale, insieme ai dati che figurano nella notifica d’invalidazione.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2537
Capitolo 4
Modifiche e rettifiche
Regola 21 Iscrizione di una modifica
1) [Presentazione della domanda]
a) La domanda d’iscrizione di una modifica deve essere presentata all’Ufficio
internazionale sul modulo ufficiale appropriato, se tale domanda concerne:
i) un cambiamento del titolare della registrazione internazionale per tutti
o per una parte dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione
internazionale;
ii) un cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;
iii) una rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di una, di
più o della totalità delle Parti contraenti designate;
iv) una limitazione, nei confronti di una, di più o della totalità delle Parti
contraenti designate, riguardante tutti o una parte dei disegni o modelli
industriali oggetto della registrazione internazionale.
b) La domanda deve essere presentata e firmata dal titolare; una domanda
d’iscrizione del cambiamento del titolare può tuttavia essere presentata dal
nuovo proprietario, a condizione che sia:
i) firmata dal titolare; o
ii) firmata dal nuovo proprietario e accompagnata da un’attestazione
dell’autorità competente della Parte contraente del titolare in base alla
quale il nuovo proprietario risulti essere l’avente causa del titolare.
2) [Contenuto della domanda] La domanda d’iscrizione di una modifica deve contenere
o indicare, oltre alla modifica richiesta:
i) il numero della registrazione internazionale in questione;
ii) il nome del titolare, tranne quando la modifica riguarda il nome e l’indirizzo
del rappresentante;
iii) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, il nome
e l’indirizzo, indicati conformemente alle istruzioni amministrative, del
nuovo proprietario della registrazione internazionale;
iv) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, la o le
Parti contraenti nei confronti delle quali il nuovo proprietario adempie le
condizioni previste dall’articolo 3 per essere il titolare di una registrazione
internazionale;
v) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale che
non concerne tutti i disegni o modelli industriali e tutte le Parti contraenti, i
numeri dei disegni o modelli industriali e le Parti contraenti designate interessate
dal cambiamento del titolare; e
vi) l’importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure le istruzioni
atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto presso
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2538
l’Ufficio internazionale, nonché l’identità dell’autore del pagamento o delle
istruzioni.
3) [Domanda irregolare] Se la domanda d’iscrizione non adempie le condizioni richieste,
l’Ufficio internazionale lo notifica al titolare e, se la domanda è stata presentata
da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario, a tale persona.
4) [Termine per ovviare a irregolarità] Si può ovviare all’irregolarità entro un termine
di tre mesi a partire dalla data della notifica dell’Ufficio internazionale. Se non
è ovviato all’irregolarità entro detto termine, la domanda d’iscrizione è considerata
abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica il fatto al titolare e, nel caso in cui la
domanda sia stata presentata da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario,
a tale persona e rimborsa tutti gli emolumenti pagati, previa deduzione di un
importo corrispondente alla metà di tali emolumenti.
5) [Iscrizione e notifica di una modifica]
a) A condizione che la domanda sia regolare, l’Ufficio internazionale iscrive
senza tardare la modifica nel registro internazionale e ne informa il titolare.
Trattandosi dell’iscrizione di un cambiamento del titolare, l’Ufficio internazionale
informa sia il nuovo titolare che il titolare precedente.
b) La modifica va iscritta alla data in cui la domanda che adempie le condizioni
richieste perviene all’Ufficio internazionale. Tuttavia, se la domanda indica
che la modifica deve essere iscritta dopo un’altra modifica o dopo il rinnovo
della registrazione internazionale, l’Ufficio internazionale acconsente a tale
richiesta.
6) [Iscrizione di un cambiamento parziale del titolare] La cessione o qualsiasi altra
trasmissione della registrazione internazionale per una parte soltanto dei disegni o
modelli industriali o per soltanto alcune Parti contraenti designate è iscritta nel registro
internazionale sotto il numero della registrazione internazionale da cui la parte è
stata ceduta o trasmessa; la parte ceduta o trasmessa è cancellata sotto il numero di
detta registrazione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale
separata. Tale registrazione internazionale separata porta il numero della registrazione
internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato da una
lettera maiuscola.
7) [Iscrizione della fusione di registrazioni internazionali] Qualora, in seguito a un
cambiamento parziale del titolare, la medesima persona diventa titolare di più registrazioni
internazionali, su domanda di tale persona, tali registrazioni sono fuse e i
capoversi 1)-6) sono applicabili mutatis mutandis. La registrazione internazionale
risultante dalla fusione porta il numero della registrazione internazionale da cui la
parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato, all’occorrenza, da una lettera maiuscola.
Regola 22 Rettifiche del registro internazionale
1) [Rettifica] Qualora, agendo d’ufficio o su richiesta del titolare, ritiene che il registro
internazionale contenga un errore relativo a una registrazione internazionale,
l’Ufficio internazionale modifica il registro e ne informa il titolare.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2539
2) [Rifiuto degli effetti della rettifica] L’ufficio di ogni Parte contraente designata ha
il diritto di dichiarare, mediante una notifica indirizzata all’Ufficio internazionale,
che si rifiuta di riconoscere gli effetti della rettifica. L’articolo 12 e le regole 18 e 19
sono applicabili mutatis mutandis.
Capitolo 5
Rinnovi
Regola 23 Avvisi ufficiosi di scadenza
Sei mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni, l’Ufficio internazionale
invia al titolare e all’eventuale rappresentante un avviso nel quale è indicata la data
di scadenza della registrazione internazionale. Il non aver ricevuto un tale avviso
non scusa l’inosservanza di un termine previsto dalla regola 24.
Regola 24 Precisazioni relative al rinnovo
1) [Emolumenti]
a) La registrazione internazionale è rinnovata dietro pagamento dei seguenti
emolumenti:
i) un emolumento di base;
ii) un emolumento di designazione standard per ogni Parte contraente designata
che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2)
e per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata;
iii) un emolumento di designazione individuale per ogni Parte contraente
designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) e
per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata.
b) L’importo degli emolumenti di cui ai punti i) e ii) della lettera a) è stabilito
nella tariffa.
c) Il pagamento degli emolumenti di cui alla lettera a) deve avvenire al più tardi
alla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale.
Tuttavia può anche avvenire entro un termine di sei mesi a partire
dalla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale,
a condizione che venga contemporaneamente pagato l’emolumento
supplementare indicato nella tariffa.
d) Ogni pagamento a scopo di rinnovo, che perviene all’Ufficio internazionale
più di tre mesi prima della data in cui deve essere effettuato il rinnovo della
registrazione internazionale, è considerato come se fosse avvenuto tre mesi
prima di tale data.
2) [Precisazioni supplementari]
a) Qualora il titolare non desideri rinnovare la registrazione internazionale:
i) nei confronti di una Parte contraente designata, o
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2540
ii) nei confronti di uno qualsiasi dei disegni o modelli industriali oggetto
della registrazione internazionale,
il pagamento degli emolumenti dovuti deve essere accompagnato da una dichiarazione
che indica la Parte contraente o i numeri dei disegni o modelli industriali
per i quali la registrazione internazionale non deve essere rinnovata.
b) Qualora il titolare desideri rinnovare la registrazione internazionale nei confronti
di una Parte contraente designata nonostante il fatto che la durata massima
della protezione dei disegni o modelli industriali in tale Parte contraente sia
scaduta, il pagamento degli emolumenti dovuti, compreso l’emolumento di designazione
standard o l’emolumento di designazione individuale, a seconda del
caso, per tale Parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione
in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro
internazionale nei confronti di tale Parte contraente.
c) Qualora il titolare desideri rinnovare la registrazione internazionale nei confronti
di una Parte contraente designata nonostante il fatto che per tale Parte
contraente è iscritto nel registro internazionale un rifiuto concernente l’insieme
dei disegni o modelli industriali in questione, il pagamento degli
emolumenti dovuti, compreso l’emolumento di designazione standard o
l’emolumento di designazione individuale, a seconda del caso, per tale Parte
contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione che specifica che
il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro internazionale
nei confronti di tale Parte contraente.
d) La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una
Parte contraente designata nei confronti della quale è stata iscritta un’invalidazione
per tutti i disegni o modelli industriali in virtù della regola 20 o una
rinuncia in virtù della regola 21. La registrazione internazionale non può essere
rinnovata nei confronti di una Parte contraente designata per i disegni o modelli
industriali per i quali, in tale Parte contraente, è stata iscritta un’invalidazione
in virtù della regola 20 o una limitazione in virtù della regola 21.
3) [Pagamento insufficiente]
a) Se l’importo degli emolumenti pagati è inferiore a quello dovuto per il rinnovo,
l’Ufficio internazionale notifica senza indugio il fatto sia al titolare
che all’eventuale rappresentante. La notifica precisa la differenza dovuta.
b) Se, alla scadenza del termine di sei mesi di cui al capoverso 1)c), l’importo
degli emolumenti pagato è inferiore a quello dovuto per il rinnovo, l’Ufficio
internazionale non iscrive il rinnovo, rimborsa l’importo ricevuto e notifica
il fatto al titolare e all’eventuale rappresentante.
Regola 25 Iscrizione del rinnovo; certificato
1) [Iscrizione e data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto] Il rinnovo è iscritto nel
registro internazionale e porta la data in cui deve essere effettuato anche se gli emolumenti
dovuti sono pagati entro il termine ulteriore previsto dalla regola 24.1)c).
2) [Certificato] L’Ufficio internazionale invia al titolare un certificato di rinnovo.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2541
Capitolo 6
Bollettino
Regola 26 Bollettino
1) [Informazioni concernenti le registrazioni internazionali] L’Ufficio internazionale
pubblica nel bollettino i dati pertinenti relativi:
i) alle registrazioni internazionali, conformemente alla regola 17;
ii) ai rifiuti iscritti in virtù della regola 18.5), indicando se il riesame o il ricorso
è possibile, ma senza pubblicare i motivi del rifiuto;
iii) alle invalidazioni iscritte in virtù della regola 20.2);
iv) ai cambiamenti del titolare, alla modifica del nome o dell’indirizzo del titolare,
alle rinunce e alle limitazioni iscritti in virtù della regola 21;
v) alle rettifiche effettuate in virtù della regola 22;
vi) ai rinnovi iscritti in virtù della regola 25.1);
vii) alle registrazioni internazionali che non sono state rinnovate.
2) [Informazioni concernenti le dichiarazioni; altre informazioni] L’Ufficio internazionale
pubblica nel bollettino ogni dichiarazione fatta da una Parte contraente in
virtù dell’Atto o del presente regolamento d’esecuzione nonché l’elenco dei giorni
dell’anno civile in corso e di quello successivo, in cui è previsto che l’Ufficio internazionale
non sarà aperto al pubblico.
3) [Numero di esemplari per gli uffici delle Parti contraenti ]
a) L’Ufficio internazionale invia all’ufficio di ogni Parte contraente esemplari
del bollettino. Ogni ufficio ha diritto gratuitamente a due esemplari e qualora,
in un dato anno civile, il numero delle designazioni iscritte relative alla
Parte contraente in questione è superiore a 500, a un esemplare supplementare
per l’anno seguente, più un ulteriore esemplare per ogni 500 designazioni
dopo le prime 500. Le Parti contraenti possono acquistare ogni anno,
per la metà del prezzo d’abbonamento, un numero di esemplari pari a quello
cui hanno diritto gratuitamente.
b) Se il bollettino è disponibile in varie forme, ogni ufficio può scegliere la
forma degli esemplari cui ha diritto.
Capitolo 7
Emolumenti
Regola 27 Importo e pagamento degli emolumenti
1) [Importo degli emolumenti] L’importo degli emolumenti dovuti in virtù dell’Atto
e del presente regolamento d’esecuzione, salvo quello dell’emolumento di designazione
individuale ai sensi della regola 12.1)a)iii), è indicato nella tariffa che figura
in allegato al presente regolamento d’esecuzione del quale è parte integrante.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2542
2) [Pagamento]
a) Fatte salve la lettera b) e la regola 12.3)c), gli emolumenti sono pagati direttamente
all’Ufficio internazionale.
b) Quando la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio
della Parte contraente del depositario, gli emolumenti relativi a tale domanda
possono essere pagati per il tramite dell’ufficio in questione se quest’ultimo
accetta di riscuoterli e di trasmetterli e se il depositario o il titolare lo desidera.
Gli uffici che accettano di riscuotere e trasmettere tali emolumenti devono
notificare il fatto al Direttore generale.
3) [Modalità di pagamento] Gli emolumenti sono pagati all’Ufficio internazionale
conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative.
4) [Indicazioni che accompagnano il pagamento] Al momento del pagamento di un
emolumento all’Ufficio internazionale, occorre indicare:
i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositario, il disegno o
modello industriale in questione e l’oggetto del pagamento;
ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione
internazionale in questione e l’oggetto del pagamento.
5) [Data del pagamento]
a) Fatte salve la regola 24.1)d) e la lettera b), un emolumento è considerato pagato
all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio internazionale riceve
l’importo dovuto.
b) Qualora l’importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l’Ufficio
internazionale e l’Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per
operare il prelievo, l’emolumento è considerato pagato all’Ufficio internazionale
il giorno in cui l’Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale,
la domanda d’iscrizione di una modifica o la richiesta di rinnovo di
una registrazione internazionale.
6) [Modifica dell’importo degli emolumenti]
a) Quando la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio
della Parte contraente del depositario e l’importo degli emolumenti dovuti
per il deposito della domanda internazionale è modificato fra la data di ricezione
della domanda internazionale da parte di tale ufficio e la data di ricezione
della domanda internazionale da parte dell’Ufficio internazionale,
l’importo applicabile è quello che era in vigore alla prima delle due date.
b) Quando l’importo degli emolumenti dovuti per il rinnovo di una registrazione
internazionale è modificato fra la data del pagamento e la data in cui va
effettuato il rinnovo, l’importo applicabile è quello che era in vigore alla
data del pagamento o alla data considerata come la data del pagamento
conformemente alla regola 24.1)d). Se il pagamento avviene dopo la data in
cui doveva essere effettuato il rinnovo, l’importo applicabile è quello che era
in vigore alla data del rinnovo.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2543
c) Quando è modificato l’importo di un emolumento diverso da quelli di cui
alle lettere a) e b), l’importo applicabile è quello che era in vigore al momento
in cui il pagamento dell’emolumento è pervenuto all’Ufficio internazionale.
Regola 28 Valuta di pagamento
1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti all’Ufficio internazionale
in applicazione del presente regolamento d’esecuzione devono essere effettuati
in valuta svizzera anche quando, il pagamento essendo effettuato per il tramite di un
ufficio, tale ufficio le abbia riscosse in un’altra valuta.
2) [Determinazione dell’importo degli emolumenti di designazione individuale in
valuta svizzera]
a) Quando una Parte contraente presenta, in virtù dell’articolo 7.2), una dichiarazione
secondo la quale intende riscuotere un emolumento di designazione
individuale, tale Parte contraente indica all’Ufficio internazionale l’importo
di tale emolumento espresso nella valuta utilizzata dal suo ufficio.
b) Se, nella dichiarazione di cui alla lettera a), l’emolumento è indicato in una
valuta diversa da quella svizzera, il Direttore generale, previa consultazione
dell’ufficio della Parte contraente in questione, determina l’importo dell’emolumento
in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle
Nazioni Unite.
c) Qualora, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle
Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da
una Parte contraente l’importo di un emolumento di designazione individuale
è superiore o inferiore di almeno il 5 per cento rispetto all’ultimo tasso
di cambio applicato per la determinazione dell’importo dell’emolumento in
valuta svizzera, l’ufficio della Parte contraente in questione può chiedere al
Direttore generale di determinare un nuovo importo dell’emolumento in valuta
svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile
il giorno precedente a quello in cui è stata presentata tale richiesta.
Il Direttore generale prende i provvedimenti necessari. Il nuovo importo è
applicabile a partire dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo inteso
che tale data si situa al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la
data della pubblicazione di tale importo nel bollettino.
d) Qualora, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle
Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da
una Parte contraente l’importo di un emolumento di designazione individuale
è inferiore di almeno il 10 per cento rispetto all’ultimo tasso di cambio
applicato per la determinazione dell’importo dell’emolumento in valuta
svizzera, il Direttore generale determina un nuovo importo dell’emolumento
in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite
applicabile. Il nuovo importo è applicabile a partire dalla data stabilita dal
Direttore generale, essendo inteso che tale data si situa al più presto un mese
e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione di tale importo nel
bollettino.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2544
Regola 29 Accredito dell’importo degli emolumenti alle Parti contraenti
Ogni emolumento di designazione standard o di designazione individuale pagato
all’Ufficio internazionale in favore di una Parte contraente è accreditato sul conto di
tale Parte contraente presso l’Ufficio internazionale nel corso del mese che segue
quello dell’iscrizione della registrazione internazionale o del rinnovo per il quale
tale emolumento è stato pagato o, per quanto concerne la seconda rata dell’emolumento
di designazione individuale, dal momento in cui quest’ultima perviene
all’Ufficio internazionale.
Capitolo 8
Disposizioni varie
Regola 30 Modifica di certe regole
1) [Esigenza dell’unanimità] La modifica delle seguenti disposizioni del presente
regolamento d’esecuzione esige l’unanimità:
i) la regola 13.4);
ii) la regola 18.1).
2) [Esigenza della maggioranza di quattro quinti] La modifica delle seguenti disposizioni
del presente regolamento d’esecuzione e del capoverso 3) della presente regola
esige la maggioranza di quattro quinti:
i) la regola 7.6);
ii) la regola 9.3)b);
iii) la regola 16.1);
iv) la regola 17.1)iii).
3) [Procedura] Ogni proposta di modifica di una disposizione giusta il capoverso 1)
o 2) è inviata a tutte le Parti contraenti almeno due mesi prima dell’apertura della
sessione dell’Assemblea convocata per esprimersi sulla proposta in questione.
Regola 31 Istruzioni amministrative
1) [Istruzioni amministrative e materie trattate]
a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale
può modificarle. Il Direttore generale consulta gli uffici direttamente interessati
alle istruzioni amministrative o alle modifiche proposte.
b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente regolamento
d’esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari relativi
all’applicazione del presente regolamento d’esecuzione.
2) [Controllo dell’Assemblea] L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare
qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale
agisce in conseguenza.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2545
3) [Pubblicazione ed entrata in vigore]
a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono
pubblicate nel bollettino.
b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizioni
pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse,
fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della
sua pubblicazione nel bollettino.
4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e l’Atto o il presente regolamento
d’esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative,
da un canto, e una disposizione dell’Atto o del presente regolamento d’esecuzione,
dall’altro, quest’ultima prevale.
Regola 32 Dichiarazioni delle Parti contraenti
1) [Presentazione e data a partire dalla quale hanno effetto le dichiarazioni]
L’articolo 30.1) e 2) è applicabile mutatis mutandis a ogni dichiarazione presentata
in virtù delle regole 8.1), 9.3)a), 13.4) o 18.1)b) e al suo effetto.
2) [Ritiro delle dichiarazioni] Ogni dichiarazione giusta il capoverso 1) può essere
ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.
Il ritiro ha effetto a partire dalla data in cui il Direttore generale riceve la notifica o a
qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Nel caso di una dichiarazione presentata
in virtù della regola 18.1)b), il ritiro non ha alcun influsso sulle registrazioni
internazionali la cui data è anteriore a quella dell’effetto del ritiro.
Dichiarazioni comuni
della Conferenza diplomatica concernenti l’Atto di Ginevra
e il regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra
1) Quando ha adottato l’articolo 12.4), l’articolo 14.2)b) e la regola 18.4), la Conferenza
diplomatica intendeva che il ritiro di un rifiuto da parte di un ufficio che ha
comunicato una notifica di rifiuto può prendere la forma di una dichiarazione attestante
che l’ufficio in questione ha deciso di accettare gli effetti della registrazione
internazionale per tutti o per una parte dei disegni o modelli industriali ai quali si
applicava la notifica di rifiuto. È parimenti inteso che un ufficio può, entro il termine
prescritto per comunicare una notifica di rifiuto, inviare una dichiarazione attestante
che ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale, anche quando
non ha comunicato una tale notifica di rifiuto.
2) Quando ha adottato l’articolo 10, la Conferenza diplomatica intendeva che nulla
in detto articolo impedisce l’accesso alla domanda internazionale o alla registrazione
internazionale da parte del depositario o del titolare o di qualsiasi persona autorizzata
dal depositario o dal titolare.
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