Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Adottato dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 18 gennaio 1996; entrato in vigore il 1° aprile 1996.

2004-0476 111
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996
all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810
Modifica del Regolamento di esecuzione
Adottata dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 1° ottobre 2003
Entrata in vigore il 1° aprile 2004
Traduzione1
Elenco delle regole
Regola 21bis Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza
Regola 6 Lingue
(1) [Domanda internazionale]
a) [Senza modifiche]
b) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo
o dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo deve essere redatta in francese,
in inglese o in spagnolo in conformità di ciò che è prescritto
dall’Ufficio d’origine, essendo convenuto che l’Ufficio d’origine può offrire
ai depositanti la scelta tra il francese, l’inglese e lo spagnolo.
(2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale]
a) [Senza modifiche]
b) Qualsiasi comunicazione riguardante una domanda internazionale dipendente
esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo,
o riguardante la registrazione internazionale che ne è seguita deve,
fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta
i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è inviata
all’Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare, o da un
Ufficio;
ii) [Senza modifiche]
iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è
una notifica inviata dall’Ufficio internazionale ad un Ufficio, a meno
che tale Ufficio non abbia notificato all’Ufficio internazionale che tutte
1 Dal testo originale francese (RO 2005 111)
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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queste notifiche devono essere redatte in francese, in inglese o in spagnolo;
quando la notifica inviata dall’Ufficio internazionale riguarda
l’iscrizione di una registrazione internazionale nel registro internazionale,
essa deve indicare la lingua nella quale l’Ufficio internazionale ha
ricevuto la domanda internazionale corrispondente;
iv) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è
una notifica inviata dall’Ufficio internazionale al depositante od al titolare,
a meno che tale depositante o titolare non abbia espresso il desiderio
di ricevere tali notifiche in francese, in inglese o in spagnolo.
(3) [Iscrizione e pubblicazione]
a) [Senza modifiche]
b) Quando la domanda internazionale dipende esclusivamente dal Protocollo o
dipende sia dall’Accordo che dal Protocollo, l’iscrizione nel registro internazionale
e la pubblicazione sul bollettino della registrazione internazionale
che ne risulta e di qualsiasi dato che debba essere oggetto sia di una iscrizione
che di una pubblicazione, in virtù di questo regolamento di esecuzione,
per quanto riguarda tale registrazione internazionale sono effettuate in francese,
in inglese e in spagnolo. L’iscrizione e la pubblicazione della registrazione
internazionale indicano la lingua nella quale l’Ufficio internazionale
ha ricevuto la domanda internazionale.
c) Se una designazione successiva fatta in virtù del Protocollo è la prima fatta
per quanto riguarda una registrazione internazionale pubblicata unicamente
in francese, o unicamente in francese e in inglese, l’Ufficio internazionale
effettua la pubblicazione di tale designazione successiva sul bollettino e,
contemporaneamente, sia una pubblicazione della registrazione internazionale
in inglese e in spagnolo ed una nuova pubblicazione della registrazione
internazionale in francese, sia una pubblicazione della registrazione internazionale
in spagnolo ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale
in inglese e in francese, a seconda del caso. Detta designazione
successiva è iscritta nel registro internazionale in francese, in inglese e in
spagnolo. L’iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione nel bollettino
di tutti i dati che, in virtù del presente regolamento d’esecuzione,
devono essere oggetto contemporaneamente di un’iscrizione e di una
pubblicazione, in relazione alla registrazione internazionale in questione
sono fatte in francese, in inglese e in spagnolo.
(4) [Traduzione]
a) Le traduzioni necessarie per le notifiche in virtù dell’alinea 2)b)iii) e iv), e
per le iscrizioni e le pubblicazioni effettuate in virtù dell’alinea 3)b) e c),
sono redatte dall’Ufficio internazionale. Il depositante o il titolare, a seconda
del caso, può allegare alla domanda internazionale, o ad una domanda di
iscrizione di una designazione successiva o di una modifica, una proposta di
traduzione di qualsiasi testo contenuto nella domanda internazionale o la
domanda di iscrizione. Se l’Ufficio internazionale ritiene che la traduzione
proposta non è corretta, la corregge dopo aver invitato il depositante o il titoRegistrazione
internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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lare ad avanzare, entro un mese dall’invito, delle osservazioni relative alle
correzioni proposte.
b) [Senza modifiche]
Regola 7 Notifica di talune esigenze particolari
(1) [Senza modifiche]
(2) [Intenzione di utilizzare il marchio] Quando una parte contraente pretende, in
quanto parte contraente designata in virtù del Protocollo, una dichiarazione di intenzione
di utilizzare il marchio, essa notifica tale esigenza al Direttore generale. Quando
tale parte contraente esige che la dichiarazione sia firmata dal depositante medesimo
e sia fatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda
internazionale, la notifica deve indicare tale esigenza e precisare la formulazione
esatta della dichiarazione richiesta. Quando la parte contraente pretende, inoltre, che
la dichiarazione sia redatta in francese, in inglese o in spagnolo, la notifica deve
precisare la lingua richiesta.
(3) [Senza modifiche]
Regola 9 Requisiti relativi alla domanda internazionale
(1) a (3) [Senza modifiche]
(4) [Contenuto della domanda internazionale]
a) [Senza modifiche]
b) La domanda internazionale può contenere inoltre
i) e ii) [Senza modifiche]
iii) quando il marchio è composto, in tutto o in parte, da una o più parole
che possono essere tradotte, una traduzione di tale parola o di tali parole,
in francese se la domanda internazionale dipende esclusivamente
dall’Accordo o, se la domanda internazionale dipende esclusivamente
dal Protocollo o dipende sia dall’Accordo che dal Protocollo, in francese,
in inglese e/o in spagnolo;
iv) e v) [Senza modifiche]
(5) [Contenuto suppletivo di una domanda internazionale]
a) a f) [Senza modifiche]
g) Quando una domanda internazionale contiene la designazione di una organizzazione
contraente, può contenere inoltre le indicazioni seguenti:
i) se il deposistante desidera rivendicare, in virtù della legislazione di
questa organizzazione contraente, la preesistenza di uno o più marchi
anteriori registrati in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione,
una dichiarazione in tal senso con l’indicazione dello Stato o degli
Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore, la data
da cui la registrazione corrispondente è divenuta effettiva, il numero
della registrazione considerata e i prodotti e servizi per i quali il marRegistrazione
internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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chio anteriore è registrato. Queste indicazioni sono fornite su un modulo
ufficiale allegato alla domanda internazionale;
ii) se, in virtù della legislazione di questa organizzazione contraente, il
depositante deve indicare una seconda lingua di lavoro davanti
all’Ufficio di questa organizzazione contraente, oltre a quella della
domanda internazionale, un’indicazione di questa seconda lingua.
Regola 14 Registrazione del marchio nel registro internazionale
(1) [Senza modifiche]
(2) [Contenuto della registrazione]
i) a v) [Senza modifiche]
vi) le indicazioni allegate alla domanda internazionale, conformemente alla
regola 9.5)g)i), relative allo Stato membro o agli Stati membri in cui o per
cui è registrato un marchio anteriore di cui si rivendica la preesistenza, alla
data da cui la registrazione di questo marchio anteriore è divenuta effettiva e
al numero della registrazione corrispondente.
Regola 21bis Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza
(1) [Rifiuto definitivo di una rivendicazione di preesistenza] Quando una rivendicazione
di preesistenza è stata iscritta sul registro internazionale nei confronti della
designazione di un’organizzazione contraente, l’Ufficio di tale organizzazione
notifica all’Ufficio internazionale qualsiasi decisione definitiva che rifuta, in tutto o
in parte, la validità di questa rivendicazione.
(2) [Preesistenza rivendicata successivamente alla registrazione internazionale]
Quando il titolare di una registrazione internazionale che designa un’organizzazione
contraente ha, in virtù della legislazione di tale organizzazione contraente, rivendicato
direttamente presso l’Ufficio di tale organizzazione la preesistenza di uno o più
marchi anteriori in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione, e quando
questa rivendicazione è stata accettata dall’Ufficio interessato, questo Ufficio notifica
tale fatto all’Ufficio internazionale. La notifica indica:
i) il numero della registrazione internazionale considerata, e
ii) lo Stato o gli Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore,
nonché la data da cui la registrazione di questo marchio è divenuta effettiva
e il numero della registrazione corrispondente.
(3) [Altre decisioni riguardanti una rivendicazione di preesistenza] L’Ufficio di
un’organizzazione contraente notifica all’Ufficio internazionale qualsiasi altra
decisione definitiva riguardante una rivendicazione di preesistenza che è stata iscritta
nel registro internazionale, compresi il suo ritiro o la sua radiazione.
(4) [Iscrizione nel registro internazionale] L’Ufficio internazionale iscrive nel
registro internazionale le informazioni notificate in virtù degli alinea 1) a 3).
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale
(1) [Senza modifiche]
(2) [Presentazione; modulo e firma]
a) Una designazione successiva deve essere presentata all’Ufficio internazionale
dal titolare o dall’Ufficio della parte contraente del titolare; tuttavia
i) e ii) [Senza modifiche]
iii) quando si applica l’alinea 7), la designazione successiva risultante da
una conversione deve essere presentata dall’Ufficio dell’organizzazione
contraente.
b) [Senza modifiche]
(3) [Contenuto]
a) Fatto salvo l’alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indicare.
i) a vi) [Senza modifiche]
b) [Senza modifiche]
c) La designazione successiva può anche contenere
i) e ii) [Senza modifiche]
iii) quando la designazione successiva riguarda una parte contraente, le
indicazioni di cui alla regola 9.5)g)i), fornite su un modulo ufficiale
allegato alla designazione successiva, e le indicazioni di cui alla regola
9.5)g)ii).
d) [Senza modifiche]
(4) [Senza modifiche]
(5) [Irregolarità]
a) Se la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste, e fatto
salvo l’alinea 10), l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se
la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio.
b) e c) [Senza modifiche]
(6) [Data della designazione successiva]
a) [Senza modifiche]
b) Una designazione successiva presentata all’Ufficio internazionale da un
Ufficio porta, fatto salvo il punto c)i), d) ed e), la data in cui essa è stata
ricevuta da tale Ufficio, a condizione che la suddetta designazione sia stata
ricevuta dall’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi a decorrere
da tale data. Se la designazione successiva non è stata ricevuta dall’Ufficio
internazionale entro tale termine, essa porta, fatto salvo il punto c)i), d)
ed e), la data della sua ricezione da parte dell’Ufficio internazionale.
c) e d) [Senza modifiche]
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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e) Quando una designazione successiva risulta da una conversione conformemente
all’alinea 7), questa designazione successiva porta la data in cui la
designazione dell’organizzazione contraente è stata iscritta nel registro
internazionale.
(7) [Designazione successiva risultante da una conversione]
a) Quando la designazione di un’organizzazione contraente è stata iscritta nel
registro internazionale e nella misura in cui questa designazione è stata ritirata,
rifiutata o ha cessato di avere effetto in virtù della legislazione di questa
organizzazione, il titolare della registrazione internazionale considerata può
domandare che la designazione della suddetta organizzazione contraente sia
convertita in una designazione di qualsiasi Stato membro di questa organizzazione
che è partecipe dell’Accordo e/o del Protocollo.
b) Una domanda di conversione in virtù del punto a) indica gli elementi di cui
all’alinea 3)a)i) a iii) e v), nonché:
i) l’organizzazione contraente la cui designazione deve essere convertita,
e
ii) il fatto che la designazione successiva di uno Stato membro risultante
dalla conversione concerne tutti i prodotti e servizi coperti dalla designazione
dell’organizzazione contraente o, se la designazione successiva
di tale Stato membro riguarda solo una parte di questi prodotti e servizi,
tali prodotti e servizi.
(8) [Iscrizione e notifica] Quando l’Ufficio internazionale constata che la designazione
successiva soddisfa le condizioni richieste, la iscrive sul registro internazionale
e notifica questo fatto all’Ufficio della parte contraente che è stata designata nella
designazione successiva, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la designazione
successiva è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio.
(9) [Rifiuto] Le regole 16 a 18 si applicano mutatis mutandis.
(10) [Designazione successiva non considerata tale] Se le condizioni dell’alinea 2)a)
non sono soddisfatte, la designazione successiva non è considerata tale e l’Ufficio
internazionale ne informa il mittente.
Regola 32 Bollettino
(1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]
a) L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
i) a iv) [Senza modifiche]
v) designazioni successive iscritte in virtù della regola 24.8);
vi) a x) [Senza modifiche]
xi) informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23,
27.3) e 4) e 40.3);
xii) [Senza modifiche]
b) e c) [Senza modifiche]
(2) a (4) [Senza modifiche]
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Regola 36 Esenzione dalle tasse
Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse:
i) a vii) [Senza modifiche]
viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della
regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità della regola 17.5) o 6),
della regola 20bis.5) o della regola 27.4) o 5),
ix) a xii) [Senza modifiche]
Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie
(1) a (3) [ Senza modifiche]
(4) [Disposizioni transitorie riguardanti le lingue] La regola 6 così come era in
vigore prima del 1° aprile 2004 continua ad applicarsi nei confronti di qualsiasi
domanda internazionale ricevuta, o che si considera essere stata ricevuta conformemente
alla regola 11.1)a) o c), dall’Ufficio d’origine prima di tale data, nonché nei
confronti di qualsiasi registrazione internazionale che ne risulta e di qualsiasi comunicazione
ad essa riferita. La regola 6 così come era in vigore prima del 1° aprile
2004 cessa di applicarsi quando una designazione successiva fatta in virtù del Protocollo
è la prima presentata direttamente all’Ufficio internazionale o è presentata
all’Ufficio della parte contraente del titolare a partire o dopo questa data, a condizione
che la suddetta designazione successiva sia iscritta nel registro internazionale.
Registrazione internazionale dei marchi. Regolamento di esecuzione RU 2005
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Istruzioni amministrative per l’applicazione
dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e
del Protocollo relativo a tale Accordo
Istruzione 4: Altri moduli ufficiali
a) a h) [Senza modifiche]
i) Una dichiarazione d’intenzione di utilizzare il marchio nei confronti di una
parte contraente che ha effettuato una notifica in virtù della regola 7.2) deve,
quando questa notifica richiede che la suddetta dichiarazione sia fatta su un
modulo ufficiale separato, essere fatta sul modulo MM18 allegato alla
domanda internazionale o alla designazione successiva, a seconda del caso.
j) Quando una domanda internazionale o una designazione succesiva contiene
la designazione di un’organizzazione contraente, le indicazioni di cui alla
regola 9.5)g)i) devono essere fournite sul modulo MM17 allegato alla
domanda internazionale o alla designazione successiva, a seconda del caso.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le
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