Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza - Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967
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Accordo di Madrid
sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni
di provenienza
Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 19671
Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19692
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970
(Stato 7 settembre 2004)
Art. 1 [Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne
l’accordo di Madrid]3
Gli strumenti d’adesione all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci
indicazioni di provenienza del 14 aprile 18914 (denominato in seguito: «Accordo di
Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 19115, all’Aja il 6 novembre
19256, a Londra il 2 giugno 19347 e a Lisbona il 31 ottobre 19588 (denominato in
seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore
generale»), il quale notificherà tali depositi ai paesi partecipi dell’Accordo.
Art. 2 [Adeguamento dei riferimenti dell’accordo di Madrid
a talune disposizioni della Convenzione di Parigi]
Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell’Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16bis e 17bis
della Convenzione generale9 sarà considerato come un riferimento alle disposizioni
dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale10 che corrispondono a detti articoli.
RU 1970 680; FF 1968 II 905
1 La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni
d’Italia e di Svizzera d’intesa con il BIRPI.
2 Art. 1 n. 4 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).
3 Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l’identificazione. Il testo
francese firmato è privo di titoli.
4 [RU 12 1008]
5 [CS 11 971]
6 RS 0.232.111.11
7 RS 0.232.111.12
8 RS 0.232.111.13
9 RS 0.232.03
10 RS 0.232.04
0.232.111.131
Proprietà industriale
2
0.232.111.131
Art. 3 [Firma e ratifica dell’Atto aggiuntivo e adesione al medesimo]
1) Ciascun paese partecipe dell’Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo
e ogni paese che abbia ratificato l’Atto di Lisbona o vi abbia aderito può
ratificare il presente Atto o aderirvi.
2) Gli strumenti di ratifica o d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Art. 4 [Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei paesi
che hanno aderito all’Atto di Lisbona]
I paesi che non hanno ratificato l’Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno
parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla
data in cui entrerà in vigore la loro adesione all’Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato
che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in
vigore in virtù dell’articolo 5.1), tali paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e
2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore,
giusta l’articolo 5.1).
Art. 5 [Entrata in vigore dell’Atto aggiuntivo]
1) Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la
Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 196711, istitutiva dell’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale, resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano
ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al
medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate
due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.
2) Nei riguardi di qualsiasi paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o
d’adesione dopo la data d’entrata in vigore, in virtù dell’alinea precedente, del presente
Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua
ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.
Art. 6 [Firma, ecc., dell’Atto aggiuntivo]
1) Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso
il Governo della Svezia.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino alla data della sua
entrata in vigore in virtù dell’articolo 5.1).
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate
conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi partecipi
dell’Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
11 RS 0.230
False indicazioni di provenienza – Atto aggiuntivo di Stoccolma
3
0.232.111.131
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi partecipi dell’Accordo di
Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e
le altre notificazioni necessarie.
Art. 7 [Disposizione transitoria]
Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore
generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto aggiuntivo.
Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.
(Seguono le firme)
Proprietà industriale
4
0.232.111.131
Campo di applicazione dell’atto aggiuntivo il 22 giugno 2004
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Algeria 24 marzo 1972 A 5 luglio 1972
Bulgaria 29 aprile 1975 A 12 agosto 1975
Cuba 4 luglio 1980 7 ottobre 1980
Egitto 3 dicembre 1974 A 6 marzo 1975
Francia 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Dipartimenti europei e
d'oltremare e territori
d'oltremare 2 maggio 1975 12 agosto 1975
Germania 19 giugno 1970 19 settembre 1970
Giappone 20 gennaio 1975 24 aprile 1975
Iran 18 marzo 2004 A 18 giugno 2004
Irlanda 27 marzo 1968 26 aprile 1970
Israele 30 luglio 1969 26 aprile 1970
Italia 20 gennaio 1977 24 aprile 1977
Liechtenstein 21 febbraio 1972 25 maggio 1972
Moldova 5 gennaio 2001 A 5 aprile 2001
Monaco 27 giugno 1975 4 ottobre 1975
Regno Unito 26 febbraio 1969 26 aprile 1970
Repubblica Ceca 18 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
San Marino 26 marzo 1991 A 26 giugno 1991
Serbia e Montenegro 18 febbraio 2000 A 18 maggio 2000
Slovacchia 30 dicembre 1992 S 1° gennaio 1993
Spagna 8 maggio 1973 14 agosto 1973
Svezia 12 agosto 1969 26 aprile 1970
Svizzera 26 gennaio 1970 26 aprile 1970
Ungheria 18 dicembre 1969 26 aprile 1970


