Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999.

2000-0459 2499
Atto di Ginevra
relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali
Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999
Approvato dall’Assemblea federale il ...
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...
Entrato in vigore per la Svizzera il ...
Disposizioni preliminari
Art. 1 Abbreviazioni
Ai sensi del presente Atto si intende per:
i) «Accordo dell’Aja», l’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale
dei disegni e modelli industriali, il cui nuovo titolo è Accordo
dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli
industriali;
ii) «presente Atto», l’Accordo dell’Aja come risulta dal presente Atto;
iii) «regolamento d’esecuzione», il regolamento d’esecuzione del presente
Atto;
iv) «prescritto», prescritto dal regolamento d’esecuzione; «regola», regola del
regolamento d’esecuzione;
v) «Convenzione di Parigi», la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nella
sua versione riveduta e modificata;
vi) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno
o modello industriale effettuata in virtù del presente Atto;
vii) «domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale;
viii) «registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio internazionale,
dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono
o possono essere registrate in virtù del presente Atto o del regolamento
d’esecuzione, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
ix) «persona», una persona fisica o una persona giuridica;
x) «depositario», la persona a nome della quale una domanda internazionale
è depositata;
xi) «titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è
iscritta nel registro internazionale;
xii) «organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa
che adempie le condizioni di cui all’articolo 27.1)ii) per diventare Parte al
presente Atto;
xiii) «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa Parte
al presente Atto;
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xiv) «Parte contraente del depositario», la Parte contraente o una delle Parti
contraenti dalla quale il depositario trae il diritto di depositare una domanda
internazionale, visto che nei confronti di tale Parte contraente
adempie almeno una delle condizioni elencate all’articolo 3; qualora il
depositario, in virtù dell’articolo 3, possa trarre il diritto di depositare una
domanda internazionale da più Parti contraenti, si deve intendere per
«Parte contraente del depositario» quella indicata come tale nella domanda
internazionale;
xv) «territorio di una Parte contraente», quando la Parte contraente è uno
Stato, il territorio di tale Stato, e quando la Parte contraente è un’organizzazione
intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato
costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
xvi) «ufficio», l’ente incaricato da una Parte contraente di rilasciare la protezione
relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale Parte
contraente;
xvii) «ufficio che procede all’esame», l’ente che esamina d’ufficio le domande
di protezione relative ai disegni e modelli industriali depositati presso di
esso per determinare se tali disegni o modelli adempiono almeno la condizione
della novità;
xviii) «designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale
produca i suoi effetti in una Parte contraente; il termine si applica
anche alla registrazione nel registro internazionale di tale domanda;
xix) «Parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la
Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica la designazione;
xx) «Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 1934 relativo all’Accordo
dell’Aja;
xxi) «Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aja il 28 novembre 1960 relativo
all’Accordo dell’Aja;
xxii) «Atto addizionale del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre
1961, addizionale all’Atto del 1934;
xxiii) «Atto complementare del 1967», l’Atto complementare firmato a Stoccolma
il 14 luglio 1967, nella versione modificata, relativo all’Accordo
dell’Aja;
xxiv) «Unione», l’Unione dell’Aja istituita dall’Accordo dell’Aja del 6 novembre
1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto addizionale
del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;
xxv) «Assemblea», l’Assemblea ai sensi dell’articolo 21.1)a) o qualsiasi ente
che sostituisca tale Assemblea;
xxvi) «Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
xxvii) «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;
xxviii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;
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xxix) «strumento di ratifica», anche gli strumenti d’accettazione o d’approvazione.
Art. 2 Applicabilità di altre prescrizioni sulla protezione secondo il diritto
delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali
1) [Diritto delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni
del presente Atto non impediscono l’applicazione né di una protezione più
ampia accordata in virtù della legislazione di una Parte contraente né tantomeno
della protezione accordata alle opere artistiche e alle opere d’arte in virtù di trattati e
convenzioni internazionali sul diritto d’autore né della protezione accordata ai disegni
e ai modelli industriali in virtù dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), allegato all’Accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio.
2) [Obbligazione di conformarsi alla Convenzione di Parigi] Ogni Parte contraente
si conforma alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative ai disegni e modelli
industriali.
Capitolo I: Domanda internazionale e registrazione internazionale
Art. 3 Diritto di depositare una domanda internazionale
È abilitato a depositare una domanda internazionale ogni cittadino di uno Stato che
è Parte contraente, o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che
è Parte contraente, o qualsiasi persona che ha il domicilio, la residenza abituale o
uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di una
Parte contraente.
Art. 4 Procedura di deposito della domanda internazionale
1) [Deposito diretto o indiretto]
a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del depositario,
sia direttamente presso l’Ufficio internazionale, sia per il tramite dell’ufficio
della Parte contraente del depositario.
b) In deroga alla lettera a), ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione
al Direttore generale, che non possono essere depositate domande
internazionali per il tramite del proprio ufficio.
2) [Emolumento di trasmissione in caso di deposito indiretto] L’ufficio di ogni Parte
contraente può esigere per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite
che il depositario gli paghi un emolumento di trasmissione.
Art. 5 Contenuto della domanda internazionale
1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale
deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono
figurare o vi devono essere allegati:
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i) la richiesta di registrazione internazionale giusta il presente Atto;
ii) le indicazioni prescritte concernenti il depositario;
iii) il numero prescritto di esemplari di una raffigurazione o, a scelta del depositario,
di più raffigurazioni differenti del disegno o modello industriale oggetto
della domanda internazionale, presentati nel modo prescritto; tuttavia,
se si tratta di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una
domanda di differimento della pubblicazione giusta il capoverso 5), alla domanda
internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il
numero prescritto di campioni del disegno;
iv) l’indicazione, presentata nel modo prescritto, del o dei prodotti che costituiscono
il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o
modello industriale va usato;
v) l’indicazione delle Parti contraenti designate;
vi) gli emolumenti prescritti;
vii) tutte le altre indicazioni prescritte.
2) [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale ]
a) Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame e il
cui diritto al momento in cui essa diventa Parte al presente Atto esige che la
domanda di protezione di un disegno o modello industriale contenga uno o
più elementi specificati nel capoverso b) per l’assegnazione, in virtù di tale
diritto, della data di deposito della domanda, può notificare tali elementi al
Direttore generale mediante una dichiarazione.
b) Giusta la lettera a) possono essere notificati gli elementi seguenti:
i) indicazioni sull’identità del creatore del disegno o modello industriale
oggetto della domanda;
ii) una breve descrizione della raffigurazione o dei caratteri peculiari del
disegno o modello industriale oggetto della domanda;
iii) una rivendicazione.
c) Quando contiene la designazione di una Parte contraente che ha fatto una
notifica ai sensi del capoverso a), la domanda internazionale deve inoltre
contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.
3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale
può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regolamento
d’esecuzione.
4) [Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale] Fatte
salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere più
disegni o modelli industriali.
5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può
contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
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Art. 6 Priorità
1) [Rivendicazione della priorità]
a) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione che rivendica,
in virtù dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, la priorità di una o più
domande anteriori depositate in o per un Paese Parte a detta Convenzione
oppure presso o per un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.
b) Il regolamento d’esecuzione può prevedere che la dichiarazione, cui si fa riferimento
alla lettera a), possa essere presentata dopo il deposito della domanda
internazionale. In tal caso, il regolamento d’esecuzione prescrive il
termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.
2) [Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità] A partire
dalla data di deposito, la domanda internazionale ha il valore di un deposito regolare
ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, indipendentemente dall’esito
della domanda stessa.
Art. 7 Emolumenti di designazione
1) [Emolumenti di designazione prescritti] Fatto salvo il capoverso 2, gli emolumenti
prescritti comprendono un emolumento di designazione per ogni Parte contraente
designata.
2) [Emolumento di designazione individuale] Ogni Parte contraente, il cui ufficio è
un ufficio che procede all’esame, e ogni Parte contraente, che è un’organizzazione
intergovernativa, può, mediante una dichiarazione, notificare al Direttore generale
che per ogni domanda internazionale nella quale è designata così come per il rinnovo
di ogni registrazione internazionale relativa a una tale domanda internazionale
l’emolumento di designazione prescritto al capoverso 1) è sostituito da un emolumento
di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può
essere modificato mediante ulteriori dichiarazioni. Detta Parte contraente può fissare
un importo per il primo periodo di protezione e uno per ciascun periodo di rinnovo
oppure un importo per la durata massima della protezione che essa autorizza.
L’importo non può tuttavia superare quello che l’ufficio di detta Parte contraente
avrebbe potuto esigere dal depositario per una protezione di durata equivalente e per
lo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo,
della somma risparmiata grazie alla procedura internazionale.
3) [Trasferimento degli emolumenti di designazione] Gli emolumenti di designazione
di cui ai capoversi 1) e 2) sono trasferiti dall’Ufficio internazionale alle Parti
contraenti in favore delle quali sono stati versati.
Art. 8 Rettifica
1) [Esame della domanda internazionale] Se constata che la domanda internazionale,
al momento della ricezione, non adempie le condizioni del presente Atto e del
regolamento d’esecuzione, l’Ufficio internazionale invita il depositario a rettificarla
entro il termine prescritto.
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2) [Omissione della rettifica]
a) Se il depositario non ottempera all’invito entro il termine prescritto, fatta
salva la lettera b), la domanda internazionale è considerata ritirata.
b) Nel caso di un’irregolarità concernente l’articolo 5.2) o di un’esigenza speciale
notificata al Direttore generale da una Parte contraente giusta il regolamento
d’esecuzione, la domanda internazionale è considerata presentata
senza la designazione di tale Parte contraente, se il depositario non ottempera,
entro il termine prescritto, all’invito di rettificare la domanda.
Art. 9 Data di deposito della domanda internazionale
1) [Domanda internazionale presentata direttamente] Se la domanda internazionale
è depositata direttamente presso l’Ufficio internazionale, fatto salvo il capoverso 3,
la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all’Ufficio
internazionale.
2) [Domanda internazionale presentata indirettamente] Se la domanda internazionale
è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario, la
data di deposito è determinata nel modo prescritto.
3) [Domanda internazionale presentante irregolarità] Se alla data in cui perviene
all’Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un’irregolarità che
secondo le regole comporta il rinvio della data di deposito della domanda internazionale,
la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all’Ufficio internazionale.
Art. 10 Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale,
pubbicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale
1) [Registrazione internazionale] L’Ufficio internazionale registra ogni disegno o
modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la
domanda internazionale o, se il depositario è invitato a rettificarla giusta l’articolo 8,
non appena riceve la rettifica. La registrazione avviene anche in caso di differimento
della pubblicazione giusta l’articolo 11.
2) [Data della registrazione internazionale]
a) Fatta salva la lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di
deposito della domanda internazionale.
b) Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazionale
presenta un’irregolarità concernente l’articolo 5.2), la data della registrazione
internazionale è la data in cui la rettifica perviene all’Ufficio internazionale
o, se la data di deposito della domanda internazionale è posteriore
a detta data, la data di deposito della domanda internazionale.
3) [Pubblicazione]
a) La registrazione internazionale è pubblicata dall’Ufficio internazionale. Tale
pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come una divulgazione
sufficiente, e nessun’altra pubblicità può essere richiesta al titolare.
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b) L’Ufficio internazionale trasmette una copia della pubblicazione della registrazione
internazionale a ogni ufficio designato.
4) [Tutela del segreto prima della pubblicazione] Fatti salvi il capoverso 5) e
l’articolo 11.4)b), l’Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale
e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.
5) [Copie confidenziali]
a) A registrazione avvenuta, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio
una copia della registrazione internazionale nonché ogni dichiarazione, documento
o campione pertinenti allegati alla domanda internazionale a ogni
ufficio che gli ha notificato il desiderio di ricevere una tale copia e che è designato
nella domanda internazionale.
b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio
internazionale, l’ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di
cui gli è stata trasmessa una copia dall’Ufficio internazionale e può impiegare
tale copia unicamente per esaminare registrazioni internazionali e domande
di protezione di disegni o modelli industriali depositati nella Parte contraente
della quale è competente o per detta Parte contraente. In particolare
non può divulgare il contenuto di una tale registrazione internazionale ad alcuna
persona estranea ai suoi servizi che non sia il titolare stesso della registrazione
internazionale, salvo in caso di procedura amministrativa o giudiziaria
concernente il diritto di depositare la domanda internazionale sulla
quale si fonda la registrazione internazionale. In caso di una tale procedura
amministrativa o giudiziaria il contenuto della registrazione internazionale
può essere divulgato a titolo confidenziale soltanto alle parti in causa che
sono tenute a rispettare il carattere confidenziale della divulgazione.
Art. 11 Differimento della pubblicazione
1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione]
a) Qualora il diritto di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione
di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di
quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante
una dichiarazione, il periodo da essa autorizzato.
b) Qualora il diritto di una Parte contraente non preveda il differimento della
pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente notifica
il fatto al Direttore generale, mediante una dichiarazione.
2) [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga
una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:
i) se nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha
presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1), allo scadere del periodo
prescritto, oppure,
ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato
una dichiarazione giusta il capoverso 1)a), allo scadere del periodo
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notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti hanno presentato
una tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro
dichiarazioni.
3) [Trattamento delle domande di differimento della pubblicazione quando il differimento
non è possibile in virtù del diritto applicabile] Qualora sia stata chiesto il
differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda
internazionale abbia presentato, in virtù del capoverso 1)b), una dichiarazione in
base alla quale il suo diritto non contempla il differimento della pubblicazione,
i) fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica il fatto al depositario;
se, entro il termine prescritto, il depositario non comunica per scritto all’Ufficio
internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente,
l’Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione;
ii) se, invece di raffigurazioni del disegno o del modello industriale sono allegati
alla domanda internazionale campioni del disegno, l’Ufficio internazionale
ignora la designazione di detta Parte contraente e notifica il fatto al depositario.
4) [Richiesta di pubblicazione anticipata della registrazione internazionale o di
autorizzazione speciale a prendere visione di tale registrazione ]
a) Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il
titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della
totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tale o
tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto al momento in cui
detta richiesta perviene all’Ufficio internazionale.
b) Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il
titolare può anche chiedere all’Ufficio internazionale, in ogni momento, di
fornire a un terzo che ha designato un estratto di uno, di più o della totalità
dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o
di autorizzare detto terzo a prendere visione di tale o tali disegni o modelli
industriali.
5) [Rinuncia e limitazione]
a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in
virtù del capoverso 2), il titolare rinuncia alla registrazione internazionale
nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali
oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.
b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in
virtù del capoverso 2), il titolare limita la registrazione internazionale nei
confronti di tutte le Parti contraenti designate, a uno o più disegni o modelli
industriali oggetto della registrazione internazionale, l’altro o gli altri disegni
o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono
pubblicati.
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6) [Pubblicazione e fornitura di raffigurazioni ]
a) Alla scadenza di qualsiasi periodo di differimento applicabile in virtù del
presente articolo, l’Ufficio internazionale, previo pagamento degli emolumenti
prescritti, pubblica la registrazione internazionale. Se gli emolumenti
non sono pagati nel modo prescritto, la registrazione internazionale è cancellata
e la pubblicazione non ha luogo.
b) Se in virtù dell’articolo 5.1)iii) alla domanda internazionale sono allegati
uno o più campioni del disegno, il titolare deve fornire all’Ufficio internazionale,
entro il termine prescritto, il numero prescritto di raffigurazioni per
ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare,
la registrazione internazionale è cancellata e la pubblicazione non ha luogo.
Art. 12 Rifiuto della protezione
1) [Diritto al rifiuto] L’ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in
parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta
Parte contraente qualora le condizioni alle quali il diritto di detta Parte contraente
subordina la protezione non siano soddisfatte per quanto concerne uno, più o la totalità
dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
tuttavia nessun ufficio può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione
internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non adempie,
per quanto concerne la forma e il contenuto, in virtù del diritto della Parte contraente
interessata, esigenze che figurano nel presente Atto o nel regolamento d’esecuzione
o esigenze supplementari o differenti.
2) [Notifica del rifiuto]
a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato dall’ufficio,
entro il termine prescritto, all’Ufficio internazionale mediante una
notifica del rifiuto.
b) Nella notifica del rifiuto vanno indicati i motivi del rifiuto.
3) [Trasmissione della notifica del rifiuto; rimedi giuridici ]
a) L’Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica del
rifiuto al titolare.
b) Il titolare dispone degli stessi rimedi giuridici previsti nel caso in cui il disegno
o modello industriale oggetto della registrazione internazionale fosse
stato oggetto di una domanda di protezione in virtù del diritto applicabile
all’ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali rimedi giuridici comprendono almeno
la possibilità di una revisione o riesame del rifiuto o di un ricorso
contro il rifiuto.
4) [Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o
totalmente, dall’ufficio che l’ha notificato.
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Art. 13 Esigenze speciali relative all’unità di disegno o modello
1) [Notifica delle esigenze speciali] Ogni Parte contraente il cui diritto, al momento
in cui essa diventa Parte al presente Atto, esige che i disegni o modelli oggetto della
medesima domanda adempiano un criterio di unità di concezione, di unità di produzione
o di unità d’uso oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme
di oggetti o esige che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa
essere oggetto della medesima domanda, può notificare tale esigenza al Direttore
generale, mediante una dichiarazione. Una tale dichiarazione non ha tuttavia effetto
sul diritto del depositario di includere, conformemente all’articolo 5.4), più disegni
o modelli industriali in una domanda internazionale, anche se la Parte contraente che
ha presentato la notifica vi è designata.
2) [Effetto della dichiarazione] Una tale dichiarazione permette all’ufficio della
Parte contraente che l’ha presentata di rifiutare, conformemente all’articolo 12.1),
gli effetti della registrazione internazionale fino al momento in cui sia adempita
l’esigenza notificata da tale Parte contraente.
3) [Emolumenti supplementari in caso di divisione della registrazione] Se, in seguito
a una notifica del rifiuto giusta il capoverso 2), la registrazione internazionale
viene suddivisa presso l’ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto
indicato nella notifica, tale ufficio ha il diritto di riscuotere un emolumento per ogni
domanda internazionale supplementare che sarebbe stata necessaria al fine di evitare
il motivo del rifiuto.
Art. 14 Effetti della registrazione internazionale
1) [Effetti identici a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire
dalla data della registrazione internazionale, la registrazione internazionale produce
in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente
depositata al fine dell’ottenimento della protezione del disegno o modello
industriale giusta il diritto di ciascuna di tali Parti contraenti.
2) [Effetti identici a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]
a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto
giusta l’articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti
della concessione della protezione del disegno o modello industriale giusta il
diritto di ciascuna di tali Parti contraenti, al più tardi alla data di scadenza
del termine per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha
presentato una dichiarazione in tal senso in virtù del regolamento d’esecuzione,
al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.
b) Se l’ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito
ha ritirato in parte o totalmente tale rifiuto, la registrazione internazionale
produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato
ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione del disegno o
modello industriale giusta il diritto di tale Parte contraente, al più tardi a
partire dalla data del ritiro del rifiuto.
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c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale in virtù del presente capoverso
si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto della registrazione
internazionale così come sono stati trasmessi dall’Ufficio internazionale
all’ufficio designato o, all’occorrenza, così come sono stati modificati
durante la procedura presso tale ufficio.
3) [Dichiarazione relativa all’effetto della designazione della Parte contraente del
depositario]
a) Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame, può,
a condizione di essere la Parte contraente del depositario, notificare al Direttore
generale, mediante una dichiarazione, che la designazione di tale
Parte contraente in una registrazione internazionale è senza effetto.
b) Se in una domanda internazionale una Parte contraente che ha presentato
una dichiarazione ai sensi della lettera a) è indicata sia come Parte contraente
del depositario sia come Parte contraente designata, l’Ufficio internazionale
non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.
Art. 15 Invalidazione
1) [Possibilità per il titolare di far valere i suoi diritti] Le autorità competenti di una
Parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti
della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente senza che al
titolare non sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i suoi diritti.
2) [Notifica dell’invalidazione] L’ufficio della Parte contraente sul territorio della
quale gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica il fatto
all’Ufficio internazionale quando ne ha conoscenza.
Art. 16 Iscrizione di modifiche e altre indicazioni concernenti
le registrazioni internazionali
1) [Iscrizione di modifiche e altre indicazioni] L’Ufficio internazionale iscrive nel
registro internazionale, come prescritto:
i) ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confronti
di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate e nei
confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto
della registrazione internazionale, a condizione che il nuovo proprietario
sia abilitato, giusta l’articolo 3, a depositare una domanda internazionale;
ii) ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;
iii) la nomina di un rappresentante del depositario o del titolare e tutte le altre
indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante;
iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di
una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate;
v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli
industriali oggetto della registrazione internazionale fatta dal titolare
nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate;
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vi) ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territorio
di una Parte contraente presentata dalle autorità competenti di tale Parte
contraente nei confronti di uno o della totalità dei disegni o modelli industriali
oggetto della registrazione internazionale;
vii) ogni altra indicazione pertinente, di cui nel regolamento d’esecuzione, riguardante
i diritti su uno, su più o sulla totalità dei disegni o modelli industriali
oggetto della registrazione internazionale.
2) [Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti
i), ii), iv), v), vi) e vii) del capoverso 1) produce gli stessi effetti di un’iscrizione che
fosse fatta nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; una Parte
contraente può tuttavia notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione,
che un’iscrizione di cui al punto i) del capoverso 1) non produce effetti in tale Parte
contraente fino a quando l’ufficio di tale Parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni
o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.
3) [Emolumenti] Per ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1) può essere riscosso
un emolumento.
4) [Pubblicazione] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso concernente ogni
iscrizione effettuata giusta il capoverso 1). Trasmette un esemplare della pubblicazione
dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Art. 17 Periodo iniziale, rinnovo della registrazione internazionale
e durata della protezione
1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale
è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione
internazionale.
2) [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può
essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura
prescritta e a condizione di pagare gli emolumenti prescritti.
3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate ]
a) A condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata e fatta salva la
lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente è di 15 anni
a partire dalla data della registrazione internazionale.
b) Se il diritto di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione
superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale al quale la
protezione è stata accordata in virtù di tale diritto, la durata della protezione
è uguale a quella prevista dal diritto di tale Parte contraente, a condizione
che la registrazione internazionale sia rinnovata.
c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione,
la durata massima della protezione prevista dal proprio diritto.
4) [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può
essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle Parti contraenti designate
e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali
oggetto della registrazione internazionale.
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5) [Iscrizione e pubblicazione del rinnovo] L’Ufficio internazionale iscrive i rinnovi
nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Trasmette un esemplare
della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Art. 18 Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate
1) [Accesso all’informazione] L’Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia
domanda e previo pagamento dell’emolumento prescritto estratti del registro internazionale
o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativi alle registrazioni
internazionali pubblicate.
2) [Dispensa dall’autenticazione] Gli estratti del registro internazionale forniti dall’Ufficio
internazionale sono dispensati dall’esigenza dell’autenticazione in ogni
Parte contraente.
Capitolo II: Disposizioni amministrative
Art. 19 Ufficio comune fra più Stati
1) [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono Parte al presente
Atto o che intendono diventarlo convengono di attuare o hanno attuato l’unificazione
delle loro leggi nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare
al Direttore generale:
i) che un ufficio comune sostituisce i loro rispettivi uffici nazionali e
ii) che l’insieme dei loro rispettivi territori ai quali si applica la legge unificata
va considerato come un’unica Parte contraente ai fini dell’applicazione degli
articoli 1, 3-18 e 31 del presente Atto.
2) [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica giusta il capoverso 1) è
presentata:
i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, al momento
del deposito degli strumenti giusta l’articolo 27.2);
ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, in qualsiasi momento
dopo l’unificazione delle loro leggi nazionali.
3) [Data a partire dalla quale la notifica ha effetto] La notifica giusta i capoversi 1)
e 2) ha effetto:
i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, dal momento
in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, a partire dalla fine del
terzo mese che segue la relativa comunicazione del Direttore generale alle
altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indicata
nella notifica.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2512
Art. 20 Appartenenza all’Unione dell’Aja
Le Parti contraenti sono membri della medesima Unione come gli Stati Parte all’Atto
del 1934 o all’Atto del 1960.
Art. 21 Assemblea
1) [Composizione]
a) Le Parti contraenti sono membri della medesima Assemblea come gli Stati
vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967.
b) Ogni membro dell’Assemblea è rappresentato da un delegato che può essere
assistito da supplenti, consiglieri e periti; ogni delegato può rappresentare
una sola Parte contraente.
c) I membri dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi
alle riunioni dell’Assemblea in qualità di osservatori.
2) [Competenze]
a) L’Assemblea:
i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione
nonché all’applicazione del presente Atto;
ii) esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e adempie i compiti
che le sono specialmente assegnati secondo il presente Atto o secondo
l’Atto complementare del 1967;
iii) impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle conferenze
di revisione e decide della convocazione di tali conferenze;
iv) modifica il regolamento d’esecuzione;
v) esamina e approva i rapporti e l’attività del Direttore generale concernenti
l’Unione e gli impartisce istruzioni utili relative a questioni di
competenza dell’Unione;
vi) definisce il programma, adotta il preventivo biennale dell’Unione e approva
le sue chiusure dei conti;
vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;
viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili per permettere il
raggiungimento degli obiettivi dell’Unione;
ix) fatto salvo il capoverso 1)c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative
e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni
in qualità di osservatori;
x) intraprende qualsiasi altra azione appropriata in vista del raggiungimento
degli obiettivi dell’Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile
nell’ambito del presente Atto.
b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione,
l’Assemblea statuisce dopo aver sentito il Comitato di coordinamento
dell’Organizzazione.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2513
3) [Quorum]
a) La metà dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto
su una questione determinata, costituisce il quorum ai fini della votazione su
tale questione.
b) In deroga alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero dei
membri dell’Assemblea, che sono Stati, che hanno diritto di voto su una
questione determinata e che sono rappresentati, è inferiore alla metà ma pari
o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno
diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può prendere decisioni; tuttavia
tali decisioni dell’Assemblea, a eccezione di quelle concernenti la sua
procedura, diventano esecutive soltanto quando le condizioni enunciate di
seguito sono adempite. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai
membri dell’Assemblea, che sono Stati, che hanno diritto di voto su tale
questione ma che non erano rappresentati, invitandoli a esprime per scritto,
entro un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione, il loro
voto o la loro astensione. Se alla scadenza di detto termine il numero dei
membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno
pari al numero dei membri che mancava per raggiungere il quorum al momento
della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo restando che
nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.
4) [Deliberazione nell’Assemblea]
a) L’Assemblea si adopera per adottare le decisioni per consensus.
b) Se non si perviene a una decisione per consensus, la decisione sulla questione
in esame è messa ai voti. In tal caso:
i) ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unicamente
a proprio titolo e
ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può
partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero
di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte al presente
Atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione
se uno dei suoi Stati esercita il proprio diritto di voto e viceversa.
c) Sulle questioni che concernono unicamente gli Stati vincolati dall’articolo 2
dell’Atto complementare del 1967, le Parti contraenti non vincolate da detto
articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che concernono
unicamente le Parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.
5) [Maggioranze]
a) Fatti salvi gli articoli 24.2) e 26.2), le decisioni dell’Assemblea sono prese a
maggioranza di due terzi dei voti espressi.
b) L’astensione non conta come voto espresso.
6) [Sessioni]
a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su
convocazione del Direttore generale, salvo casi eccezionali, durante lo stesso
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2514
periodo e nello stesso luogo come l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore
generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia
su sua propria iniziativa.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è preparato dal Direttore generale.
7) [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
Art. 22 Ufficio internazionale
1) [Compiti amministrativi]
a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi
compiti nonché gli altri compiti amministrativi dell’Unione.
b) In particolare l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura la segreteria
dell’Assemblea e dei comitati peritali e gruppi di lavoro che essa
può istituire.
2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e
la rappresenta.
3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i
comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata
a trattare questioni che interessano l’Unione.
4) [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni ]
a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto
di voto, alle riunioni dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro istituiti
dall’Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore
generale sotto l’egida dell’Unione.
b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è d’ufficio segretario
dell’Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni di cui alla
lettera a).
5) [Conferenze]
a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente
alle direttive dell’Assemblea.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione
di tali conferenze.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto
di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
6) [Altri compiti] L’Ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono
assegnati in relazione al presente Atto.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2515
Art. 23 Finanze
1) [Bilancio preventivo]
a) L’Unione ha un proprio bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione comprende le entrate e le spese proprie
dell’Unione e il contributo al preventivo delle spese comuni alle unioni amministrate
dall’Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle unioni le spese che non sono attribuite
esclusivamente all’Unione ma ugualmente a una o più delle altre unioni
amministrate dall’Organizzazione. La parte dell’Unione a tali spese comuni
è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.
2) [Coordinamento con i bilanci preventivi di altre unioni] Il bilancio preventivo
dell’Unione è allestito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci
preventivi di altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) [Fonti di finanziamento del bilancio preventivo] Il bilancio preventivo dell’Unione
è finanziato con le seguenti entrate:
i) gli emolumenti sulle registrazioni internazionali;
ii) le somme dovute per altre prestazioni di servizio fornite dall’Ufficio internazionale
in nome dell’Unione;
iii) il ricavato dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale riguardanti
l’Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni;
iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.
4) [Emolumenti e somme dovute; ammontare del bilancio preventivo]
a) Gli emolumenti di cui al capoverso 3)i) sono fissati dall’Assemblea su proposta
del Direttore generale. Le somme dovute di cui al capoverso 3)ii) sono
fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicabili fino a
quando l’Assemblea si pronuncia nella sessione successiva.
b) Gli emolumenti di cui al capoverso 3)i) sono fissati in modo che le entrate
dell’Unione derivanti dagli emolumenti e dalle altre fonti di finanziamento
permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale per l’Unione.
c) Se il bilancio preventivo non è adottato prima dell’inizio del nuovo anno
contabile, si riprende, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario,
il bilancio preventivo dell’anno precedente.
5) [Fondo di cassa corrente] L’Unione ha un fondo di cassa corrente alimentato
dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico
effettuato da ciascun membro dell’Unione. Se il fondo diventa insufficiente,
l’Assemblea decide il suo aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono
definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2516
6) [Anticipi concessi dallo Stato ospitante ]
a) L’Accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul territorio del quale l’Organizzazione
ha la sua sede, prevede che, se il fondo di cassa corrente è insufficiente,
tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condizioni
alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati
fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.
b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di
denunciare, mediante notifica scritta, l’impegno di accordare anticipi. La denuncia
ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
7) [Verifica dei conti] La verifica dei conti è assicurata, secondo le modalità previste
dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell’Unione o da controllori
esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 24 Regolamento d’esecuzione
1) [Oggetto] Il regolamento d’esecuzione definisce le modalità d’applicazione del
presente Atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative:
i) alle questioni che secondo il presente Atto devono essere oggetto di prescrizioni;
ii) ad aspetti particolari destinati a precisare le disposizioni del presente Atto o
utili alla loro applicazione;
iii) alle esigenze, questioni o procedure d’ordine amministrativo.
2) [Modifica di determinate regole del regolamento d’esecuzione]
a) Il regolamento d’esecuzione può prescrivere che sue singole regole possono
essere modificate soltanto all’unanimità o soltanto alla maggioranza di quattro
quinti.
b) Perché in avvenire l’esigenza dell’unanimità o della maggioranza di quattro
quinti non si applichi più alla modifica di una regola del regolamento
d’esecuzione, è richiesta l’unanimità.
c) Perché in avvenire l’esigenza dell’unanimità o della maggioranza di quattro
quinti si applichi alla modifica di una regola del regolamento d’esecuzione,
è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3) [Divergenza fra il presente Atto e il regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza
fra le disposizioni del presente Atto e le regole del regolamento d’esecuzione,
le prime prevalgono.
Capitolo III: Revisione e modifiche
Art. 25 Revisione del presente Atto
1) [Conferenze di revisione] Il presente Atto può essere riveduto da una conferenza
delle Parti contraenti.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2517
2) [Revisione o modifica di certi articoli] Conformemente alle disposizioni dell’articolo
26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza
di revisione che dall’Assemblea.
Art. 26 Modifica di certi articoli da parte dell’Assemblea
1) [Proposte di modifica]
a) Le proposte di modifica degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo da
parte dell’Assemblea possono essere presentate da ogni Parte contraente o
dal Direttore generale.
b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti
almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) [Maggioranze] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al capoverso
1) richiede la maggioranza di tre quarti; tuttavia per modificare l’articolo 21 o il presente
capoverso è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3) [Entrata in vigore]
a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli
di cui al capoverso 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale
ha ricevuto, da parte di almeno i tre quarti delle Parti contraenti che
erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata
e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti
l’accettazione della modifica conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
b) Una modifica dell’articolo 21.3) o 4) o del presente capoverso non entra in
vigore se, entro i sei mesi che seguono l’adozione da parte dell’Assemblea,
una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettare la modifica.
c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente
capoverso vincola gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono
Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore oppure che
lo diventano in seguito.
Capitolo IV: Clausole finali
Art. 27 Condizioni e modalità per diventare Parte al presente Atto
1) [Condizioni] Fatti salvi i capoversi 2) e 3) e l’articolo 28:
i) ogni Stato membro dell’Organizzazione può firmare il presente Atto e diventare
Parte a esso;
ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale
può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto
sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione
intergovernativa può firmare il presente Atto e diventare Parte a esso, a conRegistrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali
2518
dizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa
sia membro dell’Organizzazione e che l’ufficio non sia stato
oggetto di una notifica giusta l’articolo 19.
2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al capoverso
1) può depositare:
i) uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Atto, oppure
ii) uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Atto.
3) [Data a partire dalla quale il deposito ha effetto ]
a) Fatte salve le lettere b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione
ha effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento.
b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il
quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente
per il tramite dell’ufficio gestito da un’organizzazione intergovernativa
di cui tale Stato è membro ha effetto a partire dalla data in cui
l’organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento, se tale data è
posteriore a quella in cui lo strumento è stato depositato dallo Stato in questione.
c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione che contiene una notifica
giusta l’articolo 19 o al quale è allegata una tale notifica ha effetto a partire
dalla data in cui ha luogo il deposito dello strumento dell’ultimo Stato
membro del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.
d) Lo strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere
accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato
soltanto se sono parimenti depositati lo strumento di un altro Stato od
organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di
uno Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi sono specificati
e che adempiono le condizioni necessarie per diventare Parte al presente
Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata una tale dichiarazione è
considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione
è adempita. Se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene o è a
sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, detto strumento è considerato
depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione
è adempita.
e) Ogni dichiarazione ai sensi della lettera d) può essere, in ogni momento, ritirata
in parte o totalmente. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro
perviene al Direttore generale.
Art. 28 Data a partire dalla quale la ratifica o l’adesione ha effetto
1) [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto
gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni
intergovernative giusta l’articolo 27.1) e per i quali le condizioni dell’articolo 27.3),
che regge la data a partire dalla quale il deposito ha effetto, sono adempite.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2519
2) [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo
che sei Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione a patto
che, in base alle statistiche annuali più recenti riunite dall’Ufficio internazionale,
almeno tre di tali Stati adempiano almeno una delle seguenti condizioni:
i) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno
3000 domande di protezione di disegni o modelli industriali;
ii) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno
1000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti
di altri Stati.
3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni ]
a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro
strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore
del presente Atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua
entrata in vigore.
b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal
presente Atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica
o di adesione oppure a qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.
Art. 29 Divieto di riserve
Non sono ammesse riserve al presente Atto.
Art. 30 Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti
1) [Momento per presentare le dichiarazioni] La presentazione di una dichiarazione
giusta gli articoli 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) o 17.3)c) può avvenire:
i) al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual
caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l’organizzazione
intergovernativa che l’ha presentata è vincolato dal presente Atto, oppure
ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual caso la
dichiarazione ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore
generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si applica
unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a
una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.
2) [Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune] In deroga al capoverso 1), la dichiarazione
ai sensi di detto capoverso presentata da uno Stato che, insieme a uno o
a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione, in virtù
dell’articolo 19.1) dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ha effetto soltanto
se l’altro Stato o gli altri Stati presentano una simile dichiarazione.
3) [Ritiro della dichiarazione] Una dichiarazione di cui al capoverso 1) può essere
ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto
dopo tre mesi dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
2520
qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Trattandosi di una dichiarazione giusta
l’articolo 7.2), il ritiro non ha alcun influsso sulle domande internazionali depositate
prima che il ritiro abbia effetto.
Art. 31 Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960
1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e
all’Atto del 1934 o a quello del 1960] Unicamente il presente Atto vincola, nelle
loro relazioni reciproche, gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente
Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960. Nelle loro relazioni reciproche,
tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 o di
quello del 1960 quando i disegni o modelli sono stati depositati presso l’Ufficio internazionale
prima che il presente Atto sia diventato vincolante per le loro relazioni
reciproche.
2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e
all’Atto del 1934 o a quello del 1960 e gli Stati che sono Parte contraente all’Atto
del 1934 o a quello del 1960, ma non al presente Atto ]
a) Gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto
del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 nelle loro
relazioni con gli Stati che sono Parte all’Atto del 1934, senza essere nel
contempo Parte all’Atto del 1960 o al presente Atto.
b) Gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto
del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1960 nelle loro
relazioni con gli Stati che sono Parte all’Atto del 1960, senza essere nel
contempo Parte al presente Atto.
Art. 32 Denuncia del presente Atto
1) [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una
notifica indirizzata al Direttore generale.
2) [Momento a partire dal quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un
anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore
indicata nella notifica. Per quanto concerne la Parte contraente in causa, la denuncia
non ha alcun influsso sull’applicazione del presente Atto alle domande internazionali
che sono pendenti e alle registrazioni internazionali che sono in vigore al
momento in cui la denuncia ha effetto.
Art. 33 Lingue del presente Atto; firma
1) [Testi originali; testi ufficiali]
a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola, tali versioni facenti parimenti fede.
b) Dopo consultazione dei Governi interessati, il Direttore generale elabora testi
ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
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2) [Termine per la firma] Il presente Atto resta aperto per la firma presso la sede
dell’Organizzazione durante un anno a contare dalla sua approvazione.
Art. 34 Depositario
Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.
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