Codice Penale (estratto) - Artt. 473 - 474 - 514 - 517
Codice Penale
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare.
TITOLO VII
Dei delitti contro la fede pubblica.
CAPO II
Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento.
Art. 473
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
[I]. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro.
[II]. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
[III]. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 474
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro.
[II]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare.
TITOLO VIII
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
CAPO II
Dei delitti contro l'industria e il commercio.
Art. 514
Frodi contro le industrie nazionali.
[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 517
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.


